L’art. 377 co. 4 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sostituisce il primo comma dell’art. 2475 c.c., in tema di srl, stabilendo che “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e «spetta esclusivamente agli amministratori», i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
Tale previsione si pone in contrasto con diverse attuali disposizioni che riconoscono una stretta attinenza dei soci della srl con la gestione della società (si vedano, in particolare, gli artt. 2468 co. 3, 2476 co. 7 e 2479 co. 1 c.c. ).
Si ritiene che tale questione debba essere composta come segue: le norme attuali restano in vigore ed operative, mentre tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni gestorie della srl devono farlo nel rispetto del nuovo art. 2086 co. 2 c.c. ovvero con l’obbligo di prestare la loro opera al fine di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali – Pagamento del dovuto – Causa di non punibilità – Decorrenza del termine (Cass. pen. 18.2.2019 n. 7253)
La Corte di Cassazione – riprendendo nella sentenza 18.2.2019 n. 7253 quanto precisato dalle Sezioni Unite n. 1855/2012 – precisa i presupposti che segnano l’inizio della decorrenza del termine dei tre mesi per la causa di non punibilità prevista per il datore di lavoro dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 (la stessa disposizione che prevede anche il reato).
In mancanza della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale, tale termine – secondo la sentenza in esame – decorre dalla data di notifica del decreto di rinvio a giudizio, purché questo contenga tutti gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento. In alternativa, il giudice, rilevate la mancata notificazione dell’avviso di accertamento e contestazione e l’incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, dovrà assegnare all’imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo a tal fine il rinvio della trattazione del procedimento penale.
Pignoramento immobiliare – Rilascio dell’immobile – Diritto del debitore e familiari che vi abitano di restarvi – Novità del DL 135/2018 convertito
In sede di conversione del DL 135/2018 (c.d. decreto semplificazione), ad opera della L. 12/2019, l’art. 4, apportante modifiche all’art. 560 c.p.c. in materia di esecuzioni immobiliari, è stato completamente riscritto.
La norma ante conversione prevedeva che, ove il debitore esecutato avesse crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il giudice dovesse disporre il rilascio secondo tempistiche più accomodanti di quelle ordinariamente applicabili.
Ora, il nuovo testo dell’art. 4 del DL 135/2018, risultante dopo la conversione in legge, non reca più traccia del riferimento ai crediti verso la PA e riscrive integralmente l’art. 560 c.p.c., prevedendo, in buona sostanza, che il giudice dell’esecuzione, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, non possa disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non si verifichino gli inadempimenti specificamente elencati dalla nuova norma.
Fabbricati rurali strumentali – Requisiti per il riconoscimento (nota Agenzia delle Entrate 15.1.2019)
Con la nota 15.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento ai fini fiscali del carattere rurale dei fabbricati destinati ad uso sia abitativo, sia strumentale all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9 del DL 557/93.
Secondo l’Agenzia, in particolare:
– l’istanza di richiesta di ruralità costituisce una facoltà e non un obbligo;
– relativamente ai contratti verbali di comodato, seppur in linea di principio non sussista l’obbligo della loro registrazione, per beneficiare dei benefici fiscali è obbligatoria la registrazione;
– dovendo esistere l’azienda agricola, i terreni e le costruzioni devono essere, di fatto, correlati alla produzione agricola (ciò non vale per le costruzioni strumentali all’allevamento e al ricovero degli animali). Per le estensioni di terreni inferiori a 10.000 mq, l’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso del numero di partita IVA, con codice Ateco che identifica un’attività agricola.
Appalto illecito – Inadempienze retributive e contributive
L’INAIL fornisce al proprio personale con nota interna le istruzioni operative finalizzate al recupero dei premi assicurativi dovuti nell’ipotesi di appalto illecito.
La circ. INL 11.7.2018 n. 10 aveva chiarito che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore, gravano per intero su quest’ultimo, fatti salvi eventuali pagamenti effettuati dallo pseudoappaltatore.
L’INAIL indica le regole per la redazione dei verbali, in cui devono essere puntualmente indicati i lavoratori impiegati, il periodo di impiego, le mansioni svolte e le retribuzioni imponibili per i periodi cui l’appalto si riferisce, secondo il CCNL di riferimento.
L’Istituto evidenzia, però, che spesso l’addebito per appalto illecito è inesistente dal punto di vista quantitativo se lo pseudoappaltatore ha versato più di quanto dovuto dall’utilizzatore.
La nota è contemporanea alla circ. INL 11.2.2019 n. 3, che modifica parzialmente il contenuto della circ. INL 10/2018.
Operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 – Fatture elettroniche omesse o inesatte – Ravvedimento operoso
I soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili che intendono emettere fatture elettroniche relative a gennaio 2019 oltre il termine della liquidazione del periodo (18.2.2019) possono regolarizzare la violazione relativa alla fatturazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Coniugando il predetto istituto con la riduzione delle sanzioni di cui all’art. 1 co. 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, è possibile regolarizzare entro la liquidazione successiva (18.3.2019) versando una sanzione pari a 5,56 euro per ciascun documento oggetto di regolarizzazione, fermo restando il corretto assolvimento dell’imposta.
Nel caso in cui la correzione non incida sulla determinazione del tributo, la sanzione ordinariamente prevista per le violazioni in tema di fatturazione ex art. 6 del DLgs. 471/97 (250,00 euro) è, infatti, ridotta dell’80% (50,00 euro) e a questo importo è possibile applicare l’ulteriore riduzione ad 1/9 (5,56 euro) di cui all’art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, trattandosi di regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data in cui l’errore o l’omissione si intende commesso.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici – Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) – Rilevanza dell’accatastamento ante lavori (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.2.2019 n. 62)
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello 19.2.2019 n. 62, ha precisato che, in relazione alla detrazione spettante per gli interventi antisismici (c.d. sismabonus”):
– il limite di spesa deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari, autonomamente accatastate, componenti l’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia destinata a uso abitativo (in tale conteggio non rientrano le pertinenze anche se accatastate separatamente);
– le spese sulle parti comuni rilevano con un autonomo limite di spesa.
Anche per il bonus mobili occorre far riferimento alle unità immobiliari accatastate all’inizio degli interventi.
Il limite massimo di spesa per il c.d. “bonus verde”, invece, deve essere riferito al numero delle unità immobiliari a uso abitativo che risultano accatastate nel complesso immobiliare nell’anno di sostenimento della spesa.
Soci lavoratori di cooperative – Trattamento economico applicabile (Cass. 20.2.2019 n. 4951)
La Corte di Cassazione, con sentenza 20.2.2019 n. 4951, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della L. 300/70, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
In particolare, la stessa Suprema Corte specifica che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano, ai propri soci lavoratori, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, con il fine di contrastare il dumping salariale.
Regime forfetario -Disciplina applicabile dal 2019 – Profili critici (documento di ricerca CNDCEC-FNC 21.2.2019)
Il documento di ricerca del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 21.2.2019 esamina le modifiche subite dal regime forfetario (L. 190/2014) a decorrere dal 2019.
Con riferimento al computo del nuovo limite di 65.000,00 euro di ricavi e compensi, il documento si sofferma, tra l’altro, sul chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 23.1.2019. In tale occasione, premettendo che la soglia di accesso o permanenza va computata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono, era stato precisato che vanno considerati anche i proventi conseguiti quali diritti d’autore ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR.
Tale conclusione viene ritenuta non condivisibile alla luce della considerazione che trattasi di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo derivanti da attività diverse da quelle di impresa o di lavoro autonomo in senso proprio, alle quali ultime fa, invece, esclusivo riferimento l’art. 1 co. 54 della L. 190/2014. In particolare, la norma si riferisce ai soli “ricavi” o “compensi”, ossia ai proventi tipici di tali attività e non anche ai “redditi” derivanti da attività assimilate.
Operazioni di interscambio con San Marino
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti a San Marino, in regime di non imponibilità IVA ex art. 71 del DPR 633/72, richiedono l’emissione della fattura in quadruplice copia (artt. 1 e 3 del DM 24.12.93).
Di queste copie una è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall’Ufficio di San Marino ed è condizione necessaria per il regime di non imponibilità (art. 4 del DM 24.12.93).
È, quindi, dovuta la presentazione del c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) per trasmettere anche i dati relativi a queste operazioni.
Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino possono essere documentati con fattura emessa dal fornitore recante l’addebito dell’IVA oppure mediante autofattura emessa dal cessionario stabilito in Italia (art. 16 del DM 24.12.93). In entrambi i casi i dati costituiranno oggetto di comunicazione nel c.d. “esterometro”, al pari delle altre operazioni con soggetti non stabiliti.