Con una risposta fornita in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell’ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA, non è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento. Tale informazione potrà comunque essere riportata, in via facoltativa, nel campo “Altri Dati Gestionali” della fattura.
Si conferma, inoltre, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Con un’altra risposta, è stato chiarito che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall’orario di servizio dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere nell’immediato l’emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento.
Borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti – Esenzione IRPEF e IRAP – Ambito applicativo (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 31.1.2019 n. 6)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti, che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, prevista dall’art. 1 co. 50 della L. 208/2015:
– si può estendere alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, a condizione che tali somme si sostanzino in meri rimborsi spese, anche forfetari, ma di modico valore;
– non può mai trovare applicazione nei confronti del personale docente e amministrativo.
Riporto delle perdite per le imprese minori – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019)
Nel corso di Telefisco 2019, è stato chiesto se il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria nel corso del triennio 2018-2020 possa sterilizzare la disciplina transitoria prevista, in tema di perdite IRPEF delle imprese minori, dall’art. 1 co. 26 della L. 145/2018. Tale norma dispone che le eventuali eccedenze di perdite non compensate relative al 2017 possano essere utilizzate a riduzione di soli altri redditi di impresa riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020 nella misura del 40% per i primi due e del 60% per il 2020.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le limitazioni si applicano a prescindere dal regime contabile da cui derivano i redditi degli anni successivi al 2017. Sono quindi esclusi utilizzi maggiorati secondo le regole ordinarie; inoltre, le eccedenze di perdita d’impresa “semplificate” possono ridurre anche redditi d’impresa “ordinari”.
Con riguardo ai soggetti in contabilità ordinaria, le istruzioni ai modelli REDDITI 2019 sembrano confermare che le nuove regole di cui all’art. 8 del TUIR si applicano anche alle perdite d’impresa antecedenti al 2018 per le quali non è esaurito il quinquennio di riporto previsto dalle vecchie regole (2013-2017).
Rottamazione “ter” – Effetti della domanda – Pignoramento presso terzi (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019)
Nel corso di Telefisco 2019 è stato chiarito che la presentazione della domanda per la definizione agevolata dei ruoli, a differenza della c.d. “rottamazione-bis” (DL 193/2016), sospende le procedure di pignoramento presso terzi, le quali si estinguono a seguito del pagamento della prima (o unica rata) in scadenza al 31.7.2019.
La differenza è una conseguenza della diversa terminologia utilizzata dal legislatore, il quale con l’art. 3 co. 10 e 13 del DL 119/2018 individua gli effetti della definizione dei ruoli, stabilendo, in via generica, che “non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Pace fiscale – Definizione dei pvc – PVC relativo a più annualità – Accertamento notificato entro il 24.10.2018 in merito ad uno o più anni (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019)
Nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate specifica che, ove, entro il 24.10.2018, sia stato notificato un accertamento su una annualità a fronte di un pregresso verbale concernente più periodi d’imposta, il contribuente rimane libero di definire le restanti annualità ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018.
Ciò è coerente con il provv. Agenzia delle Entrate 23.1.2019 n. 17776, secondo cui il PVC può essere definito limitatamente ad uno o più periodi d’imposta oggetto del medesimo.