Con la risposta interpello 16.4.2019 n. 108, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla scorta dei chiarimenti forniti con la circ. 9/2019, che è configurabile la causa di esclusione dal regime forfetario per controllo indiretto di srl rispetto al caso di un dottore commercialista che, oltre a svolgere la professione (codice ATECO 69.20.11), possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale risulta anche rappresentante legale.
In tale situazione, risulterebbero soddisfatte le necessarie condizioni:
– del controllo indiretto, sulla base dell’art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.;
– della riconducibilità dell’attività della società a quella della persona fisica (entrambe le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO e sussiste un rapporto tra le parti, poichè il professionista percepisce dalla srl compensi come amministratore, tassabili quale reddito di lavoro autonomo professionale con imposta sostitutiva, e, a sua volta, la società deduce dal reddito il relativo costo).
In ogni caso, poichè la causa ostativa va valutata nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente, il professionista può applicare il regime forfetario nel 2019 e permanervi anche oltre se in corso d’anno cesserà dalla carica di amministratore; diversamente, dovrà fuoriuscirvi dal 2020.
Imposta di bollo su fattura elettronica – Modalità di assolvimento – Verifica degli importi
Il 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio nel primo trimestre 2019, comprese le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nel portale Fatture e Corrispettivi, un apposito servizio che consente di verificare l’importo dovuto e di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta, nonché di effettuare il pagamento conformemente a quanto disposto dal DM 28.12.2018.
Il servizio fornisce il calcolo dell’imposta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate dal soggetto passivo. Tuttavia, in caso di errori nella compilazione delle fatture, potrebbero emergere dei disallineamenti tra l’imposta calcolata e quella effettivamente dovuta. È dunque opportuno verificare l’importo proposto dall’Agenzia delle Entrate ai fini del pagamento.
Indicatori della crisi – Budget di cassa – Novità del DLgs. 14/2019
L’art. 13 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020, stabilisce che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
In attesa della pubblicazione degli indicatori della crisi, demandata al CNDCEC, è possibile individuare quale miglior strumento per la verifica della sostenibilità dei debiti nel breve periodo il budget di cassa. Nelle imprese di minori dimensioni, ma tali da consentire loro di disporre delle risorse e competenze necessarie, l’implementazione del budget di cassa (tesoreria) consente il puntuale monitoraggio della situazione finanziaria.
Nelle imprese che non hanno già implementato tale strumento, i commercialisti, alla luce delle nuove previsioni normative, potranno proporsi quali consulenti al fine di accompagnare i propri clienti nel percorso di adeguamento alle richieste normative.
Rivalutazione del valore dei terreni – Conferimento del terreno – Effetti sulla base imponibile dell’imposta di registro
Ci si domanda se, in caso di conferimento del terreno rivalutato, il valore di perizia che, ai sensi dell’art. 7 co. 6 della L. 448/2001 deve essere assunto come “valore minimo di riferimento” ai fini della base imponibile delle imposte d’atto, debba essere assunto tale e quale come base imponibile dell’imposta di registro sul conferimento, ovvero possa essere decurtato del valore del mutuo inerente accollato alla conferitaria, come previsto dall’art. 50 del DPR 131/86.
Se, con riferimento alle cessioni immobiliari, infatti, il valore del bene va assunto tale e quale come base imponibile dell’imposta di registro (art. 43 co. 1 lett. a) del DPR 131/86), per i conferimenti, invece, è ammessa la deducibilità, dal valore del bene conferito, delle passività inerenti.
Si ritiene che l’art. 7 co. 6 della L. 448/2001 non modifichi le norme sulle modalità di definizione della base imponibile dell’imposta di registro, che restano definite dagli artt. 43 e ss. c.c., ma incida sulla nozione di “valore del bene” come definita dall’art. 51 del DPR 131/86, disponendo che questo debba essere assunto nel valore di perizia.
Utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti – Rilevanza ai soli fini IVA (Cass. pen. 17.4.2019 n. 16768)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.4.2019 n. 16768, ha ribadito che l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non integra la fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 ai fini delle imposte dirette: si tratta, infatti, di un costo realmente sostenuto relativo a servizi o beni effettivamente scambiati. La violazione può integrare solo il reato ai fini IVA (Cass. 10394/2010).
L’indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è indifferente ai fini IVA, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, conseguentemente, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può detrarre.
Da tali indicazioni potrebbe dedursi che, se la fatturazione soggettivamente inesistente non dovesse presentare rilevanza anche ai fini IVA – perché, ad esempio, si tratta di operazioni esenti – il delitto non sarebbe configurabile per nessuna imposta, non sussistendo alcuna forma di evasione.
Operazioni passive soggette ad obbligo di registrazione – Esportazioni e importazioni da o verso non residenti
Ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, possono non essere comunicate all’interno del c.d. “esterometro”:
– le operazioni da e verso soggetti non residenti nel caso in cui per le stesse siano state emesse bollette doganali;
– le operazioni documentate mediante fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio.
Si osserva che la prima esclusione non opera se la cessione di beni effettuata dal soggetto passivo IVA nazionale nei confronti del soggetto estero non è monitorata nella dichiarazione doganale, come nel caso di un’operazione triangolare in cui il soggetto nazionale è il primo cedente, che emette fattura ex art. 8 del DPR 633/72, e il promotore della triangolazione, che presenta la dichiarazione doganale di esportazione, è un soggetto non residente.
Con riguardo alla seconda ipotesi di esclusione, si precisa che essa opera soltanto per le operazioni attive realizzate con soggetti non residenti, documentate da fattura elettronica, e non anche per quelle ricevute dal soggetto nazionale da parte di un soggetto non residente.
Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e “bonus mobili” – Omessa comunicazione all’ENEA – Effetti (ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 46)
In relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al c.d. “bonus mobili” deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013). Detta comunicazione, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018, deve essere inviata soltanto per gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico.
Al riguardo la ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 46 ha chiarito che l’omessa trasmissione all’ENEA della comunicazione relativa ai suddetti interventi, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
L’invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito e non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Regime forfetario – Accesso al regime – Amministratori di srl – Preclusione – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9)
Non è fruibile il regime forfetario in caso di esercizio dell’attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1 co. 1 lett. d-bis) della L. 190/2014).
Sulla base dei chiarimenti della circ. 9/2019, sono incompatibili con il regime agevolato, al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma, i redditi di lavoro dipendente e alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative, le indennità e i compensi corrisposti al dipendente da terzi, i compensi per l’attività intramuraria, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fatta eccezione per i compensi a revisori e sindaci.
Inoltre, anche la carica di amministratore non è rilevante se detenuta da un commercialista per il quale l’incarico rientra nella sua attività professionale (risposta interpello 108/2019).
“Beni finiti” – Aliquota IVA agevolata – Ringhiere per balconi
Una delle agevolazioni applicabili nell’ambito del settore edile concerne i c.d. “beni finiti”, soggetti all’aliquota IVA del 4%, se destinati alla realizzazione di fabbricati “Tupini” o di costruzioni rurali di cui al n. 21-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, o a quella del 10%, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini” (edifici scolastici, ospedali, ecc…), o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
Sono compresi nel perimetro applicativo dell’agevolazione, se destinati agli utilizzi summenzionati, i beni che, pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano le proprie caratteristiche identificative e funzionali, tanto da poter essere, anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego reiterato; ne rimangono escluse, invece, le componenti che appaiono come semplici elementi di ornamento e arredo (cfr., ad esempio, la R.M. 30.1.88 n. 460624).
Benché non siano presenti documenti di prassi che ne diano conferma, potrebbe essere ritenuta “bene finito” anche la ringhiera per il balcone, completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc…). Il bene, infatti, pur costituendo parte strutturale dell’immobile in cui viene inserito, risulterebbe idoneo a mantenere la propria individualità sotto il profilo funzionale, e, una volta smontato, non perderebbe le specifiche caratteristiche.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Cessione del credito – Modalità attuative (provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372)
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.4.2019 n. 100372 detta le regole operative per la cessione della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2018. A decorrere da tale data, infatti, l’agevolazione può essere ceduta:
– sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
– sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
In questi casi, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del cedente deve avvenire dal 7.5.2019 al 12.7.2019 mentre l’utilizzo del credito da parte del cessionario o la sua eventuale successiva cessione può avvenire a decorrere dal 5.8.2019 previa accettazione del credito stesso.