Attività agricole – Soggetti interessati

Per il periodo d’imposta 2018, gli indici sintetici di affidabilità fiscale interessano anche gli esercenti attività agricole. In particolare, i modelli ISA AA01S e AA02S sono applicabili alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., contraddistinte dai codici ATECO riportati nella sez. A della Tabella “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007″.
L’obbligo di compilazione riguarda solo le attività agricole che producono reddito d’impresa, poichè, per principio generale, gli indici trovano applicazione agli esercenti attività d’impresa e arti e professioni. Inoltre, tenuto anche conto che l’art. 2 co. 1 lett. b) del DM 28.12.2018 esclude dall’applicazione degli ISA i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari, restano esclusi dagli indici anche i soggetti che determinano il reddito in modo forfetario (es. allevamento eccedente o agriturismo tassato a forfait, per i quali ricorre l’obbligo di compilare il quadro RD del modello REDDITI).

Procedure di affidamento in caso di crisi di impresa – Novità del DL 32/2019

L’art. 2 del DL 18.4.2019 n. 32, c.d. “decreto Sblocca cantieri”, sostituisce l’art. 110 del DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recante la disciplina sulle procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e le misure straordinarie di gestione.
La nuova disciplina trova applicazione per le procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra il 19.4.2019 (data di entrata in vigore del decreto “Sblocca cantieri”) e il 15.8.2020, data di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

Contratto di locazione – Clausola penale – Tassazione autonoma – Orientamenti giurisprudenziali

L’applicazione dell’imposta di registro alla clausola che prevede, in caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni, il pagamento di un importo a titolo di interessi moratori maggiorato rispetto a quello derivante dall’applicazione del tasso legale, è oggetto di decisioni contrastanti.
Per la giurisprudenza maggioritaria, una pattuizione come quella descritta configura una clausola penale, che produce effetti ulteriori rispetto a quelli derivanti dal contratto; di conseguenza, essa integra una disposizione autonomamente tassabile ai sensi dell’art. 21 del DPR 131/86 (C.T. Prov. Pavia n. 66/1/18 e C.T. Prov. Milano n. 618/1/2019).
Secondo questa interpretazione, il patto è soggetto alla disciplina prevista per gli atti sottoposti a condizione sospensiva (art. 27 del DPR 131/86): si applica il registro prima in misura fissa (pari a 200 euro) e poi, se l’inadempimento si verifica, in misura pari al 3% (ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) al netto dell’imposta di 200 euro versata all’atto della registrazione.
Secondo un’altra tesi, le singole obbligazioni che trovano fonte nel contratto non costituiscono atto autonomo e, di conseguenza, non sono tassabili autonomamente. Un patto che prevede un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti, infatti, non costituirebbe una penale in senso tecnico-giuridico, ma deriverebbe direttamente dall’obbligazione di pagamento del canone (C.T. Prov. Milano n. 894/10/19).

Indici della crisi d’impresa – Indicazione in Nota integrativa da parte del debitore – Novità del DLgs. 14/2019

L’art. 13 co. 3 del D.Lgs. 14/2019 ammette la possibilità di derogare agli indici elaborati dal CNDCEC. A tal fine, è necessario che l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC ne esponga le ragioni nella nota integrativa, indicando anche i propri indici idonei a far presumere la sussistenza del proprio stato di crisi. L’adeguatezza di questi indicatori sostitutivi, in rapporto alla specificità aziendale, deve, inoltre, essere attestata da un professionista indipendente.
Il contenuto letterale della norma pone diversi dubbi operativi, alcuni dei quali legati al fatto che l’impresa possa avvalersi della deroga esclusivamente tramite la nota integrativa: non è, quindi, espressamente disciplinato il caso della micro-impresa – qualora si avvalga della facoltà di non redigere la nota integrativa (art. 2435-ter co. 2, n. 2) c.c.) – così come quello della società di persone e dell’imprenditore individuale, anch’essi soggetti agli strumenti di allerta a prescindere dalle dimensioni, seppur compatibilmente con la loro struttura organizzativa (art. 12 co. 7 del DLgs. 14/2019).

IVA non dovuta – Domanda di restituzione del cedente – Disconoscimento della detrazione (risposte interpello Agenzia Entrate 23.4.2019 nn. 128 e 129)

Se il cessionario ha definito la lite su un accertamento da indebita detrazione (è stata, secondo l’Erario, applicata indebitamente l’IVA ad un’operazione soggetta solo a registro), opera l’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.
Pertanto, entro due anni da quando il cedente ha restituito l’IVA addebitata in rivalsa al cessionario, il cedente stesso potrà domandare il rimborso all’Erario.
Il rimborso, secondo quanto emerge dalle risposte interpello Agenzia Entrate 23.4.2019 nn. 128 e 129, non può superare quanto corrisposto al cessionario, dunque quanto il cessionario ha pagato per definire la lite ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018 (nel caso di specie, la lite era stata definita pagando il 90% delle imposte).
Bisogna avere riguardo alle somme effettivamente versate dal cessionario, con il codice tributo “PF30″.

Cooperative srl – Nomina dell’organo di controllo o del revisore – Novità del DLgs. 14/2019

Le nuove norme di cui all’art. 2477 c.c., inserite dall’art. 379 del DLgs. 14/2019 – recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – e che impongono alle srl di nominare l’organo di controllo o il revisore secondo parametri inferiori rispetto al passato, avranno un rilevante impatto anche sulle cooperative srl, sociali e non.
Per tutte le cooperative, l’art. 2543 c.c. stabilisce l’obbligo di nomina del collegio sindacale:
– nei casi previsti dall’art. 2477 co. 2 e 3 c.c.;
– quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.
Inoltre, secondo l’art. 2519 co. 2 c.c., l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla srl nelle cooperative che non superino almeno uno dei due seguenti parametri:
– numero di soci cooperatori: 19 unità;
– attivo dello stato patrimoniale: un milione di euro.
Con i nuovi limiti introdotti dal DLgs. 14/2019, la società cooperativa che abbia optato, mediante apposita previsione statutaria, per le norme sulla srl potrebbe avere l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore, pur rimanendo al di sotto dei limiti dell’art. 2519 c.c., per il semplice fatto di:
– controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– superare per due esercizi consecutivi una delle soglie dimensionali previste dal nuovo art. 2477 co. 2 lett. c.) c.c. (due milioni di euro di attivo patrimoniale; due milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10 dipendenti medi).

Efficacia della rendita catastale (Cass. 11.4.2019 n. 10126)

Con la sentenza 11.4.2019 n. 10126, la Corte di Cassazione ha analizzato l’efficacia, ai fini dell’IMU (oltre che dell’ICI), della rendita catastale notificata al contribuente in un periodo di imposta successivo a quello della sua richiesta.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, il criterio contabile (ovvero il costo rivalutato) deve essere applicato in forma definitiva (senza che l’ente locale possa effettuare contestazioni se non limitatamente ai costi indicati ed ai coefficienti di rivalutazione utilizzati) fino all’anno nel quale viene richiesta l’attribuzione di rendita attraverso la presentazione del modello DOCFA.
A partire dall’anno successivo a quello di richiesta della rendita il contribuente può, provvisoriamente, continuare a calcolare l’imposta sulla base dei costi rivalutati oppure utilizzare la rendita proposta moltiplicata per gli appositi coefficienti.
Tuttavia, una volta ritualmente notificata, la rendita verrà utilizzata per ricalcolare le annualità “sospese” a partire da quella successiva alla richiesta.

Acquisto di fabbricati destinati a demolizione al fine della ricostruzione – Riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali – Novità del DL “crescita”

Il DL “crescita” contempla l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, effettuati fino al 31.12.2021, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi.
Si rileva che la disposizione potrebbe applicarsi anche nei casi in cui l’intero fabbricato sia acquistato “in più tranches”; inoltre, non sembrerebbe agevolato l’acquisto che non sia finalizzato alla demolizione dell’immobile, ma alla sua ristrutturazione, ancorchè radicale.

Operazioni in reverse charge “interno” – Integrazione del documento – Motivi di scarto della fattura – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (documento CNDCEC – FNC 5.4.2019)

In data 11.3.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito al CNDCEC ulteriori risposte in tema di fatturazione elettronica, per chiarire alcuni aspetti già emersi nel corso del videoforum del 15.1.2019.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:
– non sussiste l’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio la c.d. “autofattura” emessa al fine di integrare fatture elettroniche ricevute per acquisti interni soggetti al regime del reverse charge. Tuttavia, in caso di trasmissione del documento su base volontaria, è opportuno che l’invio avvenga entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica;
– in alcuni casi, lo scarto delle fatture elettroniche può dipendere dall’utilizzo di software che prevedono l’inserimento di caratteri non ammessi dal formato XML;
– gli esercenti attività di commercio al minuto che operano mediante più punti cassa per singolo punto vendita e che trasmettono i dati dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, mediante un unico punto di raccolta, possono avvalersi, ai fini della certificazione dei relativi bilanci, non soltanto di società di revisione, ma anche di revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Revoca degli amministratori – Motivi della revoca (Trib. Catanzaro 4.12.2018 n. 2031)

Trib. Catanzaro 4.12.2018 ha stabilito che l’amministratore della società ha diritto al risarcimento del danno se l’assemblea lo revoca dall’incarico senza una giusta causa.
Peraltro, se la delibera non chiarisce i motivi della revoca, la società non potrà poi esporre le relative ragioni nel giudizio per il risarcimento promosso dall’ex amministratore.