Cass. pen. 28.11.2018 n. 53319, confermando il contenuto della circ. Agenzia delle Entrate 29.9.2011 n. 43, ha affermato che, ai fini del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 nel caso di noleggio di imbarcazioni ai soci, non è determinante la prevalenza dell’utilizzo del natante da parte del socio.
Si deve ricorrere a ulteriori parametri, quali:
– l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività svolta dalla società nei confronti di terzi;
– i giorni di utilizzo dell’unità da diporto da parte di soggetti terzi.
In base a quanto stabilito dalla Cassazione, se l’imbarcazione è utilizzata dal socio a fronte del pagamento di un corrispettivo a valore normale, non è possibile concludere che il noleggio sia in ogni caso da configurarsi come “occasionale” e, dunque, escluso dal regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione al coadiuvante familiare del coltivatore diretto (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8)
L’art. 1 co. 705 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha esteso ai “familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti” la “disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Tale novità è stata illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 10.4.2019 n. 8, § 1.6, ove si rileva, tra il resto, che, in conseguenza delle citata novità, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009, trovano applicazione anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
Crediti erariali – Prescrizione breve dei cinque anni – Applicabilità (Cass. 23.11.2018 n. 30362)
Con la sentenza 23.11.2018 n. 30362, i giudici, dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.), precisano che tale termine “breve” deve applicarsi anche alla notifica di atti relativi a crediti statali. A giustificazione di quanto affermato si richiama il principio di equità, in applicazione del quale il debitore deve essere sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute ogniqualvolta queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.
Si ritiene irrilevante il richiamo della sentenza della Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397, non avendo la medesima esteso l’ambito di applicazione della prescrizione breve, essendosi limitata ad affermare che “i crediti della Pubblica Amministrazione (ivi compresi quelli di natura erariale vantati dall’Agenzia delle Entrate e quelli a carattere contributivo pretesi dall’INPS) si prescrivono nel termine di cinque anni, a meno che essi non siano stati accertati con una sentenza definitiva di condanna a carico del debitore”.
Disciplina delle società di comodo – Disapplicazione – Effetti del raggiungimento del livello di affidabilità fiscale
Un beneficio previsto dal regime premiale dipendente dai risultati dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale consiste nell’esclusione dalla disciplina delle società di comodo. Si osserva che, in assenza del provvedimento che definisce il regime premiale connesso ai livelli di affidabilità degli ISA, le società che in passato beneficiavano della clausola di esclusione per congruità e coerenza agli studi di settore devono valutare la propria posizione rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2018 e, nel caso in cui si ritengano sussistenti le situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti o del reddito minimo, in alternativa al beneficio connesso all’applicazione degli ISA, potrebbero valutare di:
– presentare apposita istanza di interpello probatorio (va considerato il termine di 120 giorni concesso all’Agenzia per fornire la risposta al fine di presentare istanza in tempo utile);
– oppure non presentare istanza, conservando la documentazione utile in caso di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di contraddittorio – Indagini “a tavolino” – Esclusione degli accertamenti parziali – Novità del Ddl. semplificazioni fiscali
Un emendamento al Ddl. semplificazioni fiscali (AC. 1074) propone di introdurre un obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell’accertamento, pena l’invalidità dell’atto qualora il contribuente dimostri, in sede contenziosa, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Le novità dovrebbero applicarsi agli avvisi di accertamento emessi dal 1.7.2020, con esclusione dei seguenti casi:
– particolare urgenza, specificamente motivata, o fondato pericolo per la riscossione;
– contribuente già in possesso di copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte dell’organo di controllo;
– emissione di avvisi di accertamento (o rettifica) parziale di cui agli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54 co. 3 e 4 del DPR 633/72.
Responsabilità del liquidatore – Limiti (Cass. pen. 29.4.2019 n. 17727)
La Terza sezione penale della Cassazione – sentenza 29.4.2019 n. 17727 – esclude la responsabilità del liquidatore di una società per omesso versamento IVA, ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, in forza del fatto che costui:
– aveva assunto la carica un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’IVA;
– non aveva effettuato il versamento per assoluta mancanza di liquidità ed impossibilità di reperirla.
Tale pronuncia aderisce a quell’orientamento per cui non è possibile gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all’insufficienza di risorse e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero – quali la distrazione o la malversazione dei fondi disponibili – può essere mosso al liquidatore medesimo (Cass. 8995/2018 e Cass. 21987/2016).