È precluso l’utilizzo del regime forfetario per le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, srl (trasparenti o non trasparenti), a condizione che le attività esercitate dalla società siano direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014).
Con la risposta interpello 30.5.2019 n. 169, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con quanto già affermato con la circ. 9/2019, che, ai fini della verifica del controllo di srl, occorre computare anche le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’art. 5 co. 5 del TUIR, tra i quali figura anche il coniuge. Pertanto, è configurabile la causa ostativa rispetto al professionista (architetto) che, unitamente ad altri familiari, detenga il controllo di srl esercenti attività di gestione immobiliare ed assuma, nel contempo, il ruolo di amministratore unico, fatturando le proprie prestazioni alle società partecipate.
Causa ostativa – Attività svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro estero – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.5.2019 n. 173)
In base all’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario per l’attività (d’impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La finalità della norma è di evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.
Con la risposta interpello 30.5.2019 n. 173, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aver intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente all’estero non ostacola l’applicazione del regime forfetario rispetto ad una nuova attività, anche se questa venga svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro estero. Infatti, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero, non sussistono i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato.
Sconti e abbuoni – Nota di variazione senza effetti IVA – Esclusione dal Sistema di Interscambio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.5.2019 n. 172)
Con la risposta interpello 30.5.2019 n. 172, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che non è possibile avvalersi del Sistema di Interscambio (SdI) per l’emissione di un documento contabile con valenza esclusivamente finanziaria, da parte del cessionario o committente, a “storno” di una fattura emessa dal cedente o prestatore in relazione alla pattuizione di uno sconto commerciale.
Come si evince dall’art. 26 del DPR 633/72 (e ribadito nella ris. Agenzia delle Entrate 36/2008), il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione, con effetti IVA, è esclusivamente il cedente o prestatore. Viceversa, il cessionario o committente non può emettere una nota di variazione in una situazione di questo tipo, fatta salva l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.
In merito all’emissione di fatture elettroniche, il provv, Agenzia delle Entrate 89757/2018 (§ 6.2) stabilisce che “le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI”.
Richiesta di cancellazione presentata dopo il 13.12.2014 – Notifica degli atti – Legittimazione alla ricezione (C.T. Prov. Napoli 12.9.2018 n. 9878/21/18)
L’art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014, per le cancellazioni di società disposte dal 13.12.2014, stabilisce che, ai fini fiscali e contributivi, la cancellazione è irrilevante per cinque anni.
Per la ragione esposta, C.T. Prov. Napoli 12.9.2018 n. 9878/21/18 ritiene che il liquidatore della società, in qualità di ultimo ex legale rappresentante, è legittimato a ricevere gli atti indirizzati alla società.
Non a caso, l’art. 145 c.p.c. sancisce che la notifica, alternativamente, può avvenire presso la sede della società o presso il legale rappresentante.