Credito sisma e credito ZES – Modalità di presentazione della comunicazione per l’accesso (provv. Agenzia delle Entrate 9.8.2019 n. 670294)

Con il provvedimento 9.8.2019 n. 670294, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma ex art. 18-quater del DL 8/2017 e per la fruizione del credito d’imposta ZES ex art. 5 co. 2 del DL 91/2017.
A tal fine, a partire dal 25.9.2019:
– sarà possibile utilizzare il modello di comunicazione previsto per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, debitamente aggiornato;
– la trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES sarà effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (CIM17).

Locazioni brevi – Ritenuta da parte degli intermediari – Intermediari non residenti – Responsabilità solidale – Novità del DL 34/2019 convertito (c.d. DL “crescita”)

L’art. 13-quater co. 1 del DL 34/2019 convertito ha esteso la responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni derivanti dai contratti di locazione breve, anche in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo delle società di intermediazione immobiliare o di gestione di portali telematici, individuate come sostituti d’imposta (o responsabili d’imposta) dall’art. 4 del DL 50/2017, se prive di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia.
La norma, in sostanza, istituisce una forma di responsabilità solidale ad hoc per l’effettuazione delle ritenute, in capo alle subsidiaries italiane di società multinazionali operanti nella gestione di portali telematici di intermediazione immobiliare, con l’evidente fine di superare l’opposizione di tali soggetti ad adeguarsi alla normativa sulle locazioni brevi.

Interventi antisismici – Acquisto dell’unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese – Cessione della detrazione (provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057)

L’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:
– nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28.4.2006 n. 3519,
– da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici,
le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85% a seconda che dagli interventi la classe di rischio sismico si riduca di una o due classi.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:
– alle imprese che hanno effettuato gli interventi,
– ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni).
La cessione della detrazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372.
Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, tuttavia, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019.

Vizi relativi all’atto emesso dall’ente impositore – Liti nei confronti del concessionario della riscossione

Nel caso in cui il contribuente presenti ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto esattivo, eccependo vizi imputabili, anche o solo, all’ente impositore, spetta all’Agente della riscossione, se il ricorso è stato solo a questi notificato, chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 39 del DLgs. 112/99.
La chiamata in causa può, tuttavia, avvenire solo previa richiesta al giudice, come sancito da Cass. 3.4.2019 n. 9250.
Comunque, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, e, se l’Agente della riscossione non provvede alla chiamata in causa, risponde delle conseguenze della lite.

Regolamento di condominio di natura convenzionale – Compatibilità con la locazione turistica degli appartamenti da parte dei condomini

Ci si domanda se il regolamento condominiale convenzionale, che imponga l’uso degli immobili dei singoli condomini per “uso abitativo” sia compatibile con l’attività di affittacamere, locazione turistica o B&B esercitata dai proprietari.
Si rileva, in primo luogo, che talvolta la normativa regionale espressamente riconosce che l’attività di locazione turistica o di B&B viene esercitata in immobili ad uso di “civile abitazione”. In tal caso, pare difficile sostenere l’incompatibilità.
La giurisprudenza ha, però, in alcuni casi, richiesto un accertamento in concreto (Cass. 704/2015).
Con riferimento all’attività di affittacamere, poi, la giurisprudenza di merito è parsa più stringente, ritenendola non compatibile con l’uso abitativo (Trib. Milano 11784/13/18)

Ravvedimento parziale e frazionato

Il DL 34/2019 ha aggiunto l’art. 13-bis al DLgs. 472/97, introducendo quindi la disciplina del ravvedimento operoso parziale. La disposizione, applicabile in via retroattiva, consente, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, di regolarizzare una violazione beneficiando della riduzione delle sanzioni nei seguenti casi:
– versamento delle imposte a debito in modo frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lett. a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
– omesso versamento della sola imposta, anche in più rate, con il ravvedimento che si perfezionerà mediante il versamento integrale delle sanzioni (commisurate all’intera imposta versata in ritardo) e degli interessi dovuti;
– versamenti rateali, come ad esempio in caso di acquiescenza, attraverso il ravvedimento in una o più frazioni, delle singole rate del debito fiscale o del versamento complessivo.

Emissione del documento commerciale – Resto – Mancata indicazione – Sanzionabilità – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.8.2019 n. 338)

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.8.2019 n. 338 è stato precisato che:
– la voce “resto” è prevista dal “Layout del documento commerciale” definito nel provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal successivo provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297);
– l’eventuale mancata specificazione di tale informazione, tuttavia, non è direttamente sanzionabile.

Restituzione dell’IVA indebita – Legittimazione del cedente (Cass. 26.6.2019 n. 17500)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.6.2019 n. 17500, ha negato al cessionario/committente il diritto alla restituzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dell’IVA versata indebitamente al fallimento, nella qualità di cedente/prestatore, sul presupposto dell’estraneità del cessionario al rapporto che lega il cedente/prestatore con l’Amministrazione finanziaria. I ricorrenti avrebbero dovuto agire nei confronti del fallimento per fare valere un credito da “indebito oggettivo”, che, essendo maturato in occasione della procedura fallimentare nei confronti della massa, non ha natura concorsuale, ma prededucibile (art. 111 co. 2 del RD 267/42).
Né può giungersi a diversa conclusione invocando l’orientamento comunitario che, in ossequio al principio di effettività, legittima il cessionario/committente ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se la ripetizione verso il cedente/prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, non avendo agito nei confronti del fallimento per la ripetizione del credito prededucibile.

Enti del Terzo settore – Monitoraggio dell’organo di controllo – Linee guida per il bilancio sociale (DM 4.7.2019)

Il DM 4.7.2019, riguardante l’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, ha previsto che l’organo di controllo eserciti un monitoraggio sul bilancio sociale finalizzato a verificare il rispetto:
– per gli ETS, delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 7 del DLgs. 117/2017, a mente del quale gli organi di controllo di associazioni e fondazioni del Terzo settore verificano l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui l’ente è chiamato, con particolare riguardo all’osservanza delle finalità di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8;
– per le imprese sociali, dell’art. 10 del DLgs. 112/2017, che comprende la verifica, da parte dei sindaci, dello svolgimento in via stabile di attività d’impresa di interesse generale che determinino ricavi almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa (art. 1 co. 3 del DLgs. 112/2017).
Il bilancio sociale, una volta approvato, dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente o su quello della rete associativa cui aderiscono ed essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle imprese.

Sede dell’Ufficio diversa dalla sede dell’Agente della Riscossione – Competenza del giudice – Orientamenti giurisprudenziali

La Corte Cost. 3.3.2016 n. 44 ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che la competenza si radica con riferimento alla sede del concessionario locale iscritto all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97, e non con riferimento alla sede dell’ente locale.
Così, si evita che un Comune sito ad esempio in Veneto, affidi la riscossione ad un concessionario sito in Sardegna, obbligando il contribuente a gestire un processo lontano dal proprio domicilio fiscale.
Detta esigenza non si ravvisa quando la riscossione è in capo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, posto che l’emanazione della cartella di pagamento avviene ad opera della diramazione territoriale individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Invece, secondo alcune pronunce, dopo la sentenza 44/2016, la competenza si radica sempre presso la sede dell’ente impositore, quand’anche la riscossione avvenga ad opera dell’ex Equitalia (Cass. 21.11.2018 n. 30054).
Come affermato dalla C.T. Prov. Taranto 12.9.2018 n. 1580/1/18, in questo modo si vanifica il principio affermato dalla Corte Costituzionale, obbligando il contribuente a difendersi in un luogo lontano dalla propria residenza.
Quando sussiste diversità tra ente impositore e Agente della riscossione, infatti, ciò è dovuto ad un mutamento di domicilio fiscale successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento.