L’art. 7 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), che ha previsto le c.d. agevolazioni per la valorizzazione edilizia, contiene una serie di importanti vincoli ove si voglia applicare il beneficio, consistente nell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Il beneficio spetta, fino al 31.12.2021, per i trasferimenti, anche esenti da IVA:
– di interi fabbricati;
– a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
– a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, alla ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche) ed alla alienazione degli stessi, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
– oppure a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti eseguano gli interventi elencati dall’art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia);
– purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.
Cooperative a mutualità prevalente – Applicazione degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20)
Sono soggette agli ISA le società cooperative a mutualità prevalente poiché l’esclusione si applica limitatamente alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Tali cause di esclusione, infatti:
– fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato;
– operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.
Pertanto, le cooperative a mutualità prevalente devono compilare l’ISA e allegarlo al modello REDDITI, fermo restando che – anche sulla scorta di quanto già chiarito con la C.M. 110/99 per gli studi di settore – potrà essere effettuata una specifica segnalazione nelle note aggiuntive se il perseguimento di fini mutualistici ha inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 2.1).
Prestazioni rese da un medico specialista in diagnostica di laboratorio – Regime di esenzione IVA (Corte di Giustizia UE 18.9.2019 n. C-700/17)
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 18.9.2019 n. C-700/17, ha stabilito che possono rientrare nel regime di esenzione IVA ex art. 132, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE le prestazioni mediche fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio.
Non osta all’applicazione della norma appena menzionata il fatto che le prestazioni in argomento siano potenzialmente riconducibili anche all’art. 132, par. 1, lett. b) della direttiva 2006/112/CE, la quale esenta, tra le altre, le cure mediche assicurate da istituti ospedalieri ed istituti assimilati: i laboratori che eseguono attività diagnostiche sono, infatti, equiparati agli istituti ospedalieri (Corte di Giustizia UE 2.7.2015 n. C-334/14).
Inoltre, la Corte UE ritiene applicabile l’esenzione IVA ex art. 132, par. 1, lett c) della direttiva 2006/112/CE anche in assenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il medico che rende la prestazione sanitaria.
Applicazione degli ISA per il periodo 2018 – Punteggio di affidabilità del contribuente – Utilizzo ai fini dell’accertamento
Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA, nonché le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73), sono considerati per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017).
Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, si tiene conto di un livello di affidabilità fiscale “minore o uguale a 6″ (provv. 126200/2019).
Un punteggio di affidabilità fiscale minore o uguale a 6, quindi, non dovrebbe determinare automaticamente l’inclusione delle liste selettive, poiché tale indizio di evasione dovrebbe essere “confermato” da ulteriori elementi.
Peraltro, va considerato che gli indici di evasione derivanti dall’analisi delle risultanze bancarie (es. l’accumulo di risparmio e di disponibilità monetarie) possono essere ricavati con una certa rapidità mediante attività di selezione effettuate tramite software basati su precisi algoritmi e funzioni di calcolo. I risultati conseguiti dagli ISA vanno ad aggiungersi alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, creando ulteriori segnali di allarme. Proprio per tale ragione, qualora sia consapevole che dalle risultanze bancarie possano emergere situazioni poco rassicuranti, il contribuente dovrebbe valutare la possibilità di “adeguarsi” ad un punteggio di sostanziale affidabilità fiscale.
Prestazione d’opera intellettuale – Mancanza di autonomia del lavoratore – Qualificazione del rapporto di lavoro – Indici di subordinazione (Cass. Sez. Lavoro 10.9.2019 n. 22634)
La Cass. 10.9.2019 n. 22634 ha qualificato come subordinata l’attività resa da un lavoratore che, pur in assenza del titolo di avvocato, aveva prestato attività prevalentemente intellettuale a favore di uno studio legale, ravvisando gli indici di subordinazione.
La Suprema Corte è giunta a tale decisione considerando:
– l’attività prestata all’interno dello studio;
– l’impossibilità di svolgere in via autonoma la prestazione in assenza del titolo di avvocato;
– le direttive impartite dal titolare dello studio;
– l’osservanza di un orario imposto;
– la natura delle mansioni svolte, di supporto a quelle dell’avvocato e nell’interesse dei clienti di quest’ultimo.
Viene quindi confermato l’orientamento per cui, nei casi di prestazioni lavorative caratterizzate da un elevato contenuto professionale, la sussunzione del rapporto di lavoro nel tipo autonomo o subordinato deve essere compiuta dal giudice valutando il comportamento complessivo tenuto in concreto dalle parti, considerando a tal fine gli elementi sussidiari sulla base del concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative.