Il credito per imposte pagate all’estero può essere detratto dall’IRPEF o dall’IRES con un doppio limite:
– la c.d. “quota di imposta italiana”, ottenuta moltiplicando l’IRPEF o l’IRES per il rapporto tra reddito prodotto all’estero e reddito complessivo;
– l’imposta netta.
In taluni casi, tuttavia, il credito può eccedere l’imposta netta, portando ad una situazione creditoria verso l’Erario. La situazione è quella, prevista dall’art. 11 co. 4 del TUIR, nella quale:
– l’imposta estera diviene definitiva (e, quindi, scomputabile) in un periodo successivo a quello in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito imponibile;
– l’imposta netta del periodo in cui l’imposta estera diviene definitiva è inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero è stato tassato.
In questi casi:
– i dati di calcolo del credito (reddito complessivo, quota di imposta, ecc.) sono quelli del periodo in cui il reddito estero è stato tassato in Italia;
– risulta però possibile, in deroga alle regole generali previste dall’art. 165 del TUIR, detrarre importi anche in misura superiore all’imposta netta.
Deducibilità dell’IMU dall’IRPEF e dall’IRES – Deducibilità integrale dal periodo di imposta 2022 “solare” – Novità del Ddl. di bilancio 2020
Il Ddl. di bilancio 2020 prevede le seguenti misure di deducibilità dell’IMU relativa ai beni strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo:
– 50%, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 “solare”), come già in precedenza previsto dall’art. 3 del DL 34/2019 (c.d. DL crescita);
– 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
– 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).
Analoghe disposizioni si applicano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Resta, invece, ferma l’integrale indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP.
Vista la conferma della misura del 50% per il periodo di imposta 2019 “solare”, il Ddl. di bilancio non ha impatto sul calcolo degli acconti 2019; inoltre, il poco significativo incremento della misura di deducibilità dal 50% al 60% previsto dal periodo di imposta 2020 “solare” (e già rinvenibile nel DL crescita) difficilmente giustificherebbe un passaggio al metodo previsionale.
Variazione in aumento o in diminuzione del plafond disponibile – Revoca della dichiarazione di intento – Effetti
Qualora l’esportatore abituale manifesti per iscritto al fornitore la volontà di revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata e poi riveda la propria posizione comunicando di volersi nuovamente avvalere della stessa, si rileva che appaiono ipotizzabili due diverse soluzioni operative:
– considerare nuovamente utilizzabile la dichiarazione di intento che era stata revocata, fino all’ammontare del plafond ivi indicato, tenuto conto che la revoca della lettera di intento e il suo “ritiro” non sono comunicati all’Agenzia delle Entrate;
– reputare non più utilizzabile la dichiarazione di intento revocata, con la necessità, pertanto, di predisporne una nuova riferita all’ammontare degli ulteriori acquisti che si intendono operare in regime di non imponibilità IVA.
Importazioni – Correzione della base imponibile – Modalità di assolvimento dell’IVA
Qualora fosse necessario correggere la base imponibile IVA di un’importazione, si rileva che le modalità di assolvimento dell’imposta dovrebbero seguire la procedura adottata per l’operazione originaria. Di conseguenza:
– se l’IVA è stata assolta in Dogana, la medesima modalità dovrebbe essere seguita per la maggiore imposta;
– se l’IVA è stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, come avviene nel caso dei beni immessi in libera pratica con introduzione in deposito IVA, dovrebbe applicarsi il medesimo principio. In particolare, appare possibile correggere l’errore mediante l’emissione di un’autofattura integrativa obbligatoria, nel caso di variazione in aumento, oppure di una “(auto)nota” di credito facoltativa, nell’ipotesi di variazione in diminuzione.
Provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES – Esclusione dalla compensazione dei crediti – Novità del DL 124/2019
L’art. 2 del DL 124/2019 esclude la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dal VIES ai sensi dell’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Nel primo caso, l’esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti.
Si rileva, peraltro, che, mentre la cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in anagrafe tributaria della notifica del provvedimento, l’inibitoria della compensazione prevista dall’art. 2 del DL 124/2019 opera dalla data di notifica del provvedimento, e fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione di quest’ultimo.
Va inoltre sottolineato che l’inibizione delle compensazioni non riguarda i soggetti che hanno chiuso volontariamente la partita IVA per cessata attività.
Nell’ipotesi di esclusione dalla banca dati VIES, la compensazione è preclusa per i soli crediti IVA e rimane in vigore finché non sono rimosse le irregolarità che hanno condotto al provvedimento di esclusione.
In entrambi i casi, i crediti che non possono essere oggetto di compensazione “orizzontale” potranno essere chiesti a rimborso o potranno essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IVA successiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Indici di allerta – Indici specifici per categoria di imprese – Indicatori predisposti dal CNDCEC
Il CNDCEC ha individuato gli indici per l’allerta di cui all’art. 13 del DLgs. 14/2019.
In primo luogo, occorre considerare il patrimonio netto, il quale, se negativo o al di sotto del minimo legale, è già un segnale di crisi, risolvibile con la ricapitalizzazione.
Se il patrimonio netto è positivo, si calcola il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), che è dato dal rapporto tra i “cash flow liberi” previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti scadenti nello stesso arco temporale; valori inferiori ad 1 dovrebbero far azionare gli alert aziendali.
Se, invece, il risultato supera l’unità, l’analisi prosegue con il terzo step, che consiste nel calcolo degli indici di settore, ovvero 5 quozienti i cui valori limite sono stati individuati per categorie settoriali e precisamente:
– indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
– indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
– indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
– indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
– indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo (quoziente da coordinare con quanto previsto dall’art. 15 del DLgs. 14/2019 per i creditori qualificati).
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Spese legali
Permane il dibattito giurisprudenziale, nel silenzio della L. 3/2012, sull’applicabilità della normativa sul patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di sovraindebitamento.
Un primo orientamento ritiene che la natura degli istituti e la funzionalità alla massa del ceto creditorio implica l’esistenza in capo al debitore di un patrimonio tale da assicurare la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. L’applicazione della normativa si rivelerebbe, quindi, incompatibile con la funzione dell’istituto, dal momento che le spese legali rappresentano una posta prededucibile. Osta a tale possibilità anche l’art. 15 co. 4 della L. 3/2012, che esclude nuovi oneri a carico della finanza pubblica per la costituzione e il funzionamento degli OCC.
Secondo un altro orientamento, invece, tali procedure sono dotate di autonomia sistematica e di obiettivi rispetto agli istituti della legge fallimentare. Inoltre, non sarebbe richiesta l’esistenza di una consistenza patrimoniale “immediatamente spendibile”, essendo sufficiente una finanza esterna o la devoluzione di una quota della propria retribuzione o la liquidazione dei propri beni. Il disposto di cui al co. 4 dell’art. 15 della L. 3/2012, inoltre, riguarderebbe solo gli OCC e non anche il debitore sovraindebitato. La normativa sul patrocinio a spese dello Stato troverebbe applicazione anche in virtù dell’art. 24 co. 3 Cost. (Trib. Torino 16.11.2017). Sul tema, il DLgs. 14/2019 non risolve l’annosa questione.
Dichiarazione infedele – Ravvedimento di annualità antecedenti entro il 2.12.2018
Per effetto dell’art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97, entro il 2.12.2019 può essere ravveduta l’infedeltà dichiarativa commessa nel modello REDDITI 2018, riducendo a 1/8 la sanzione da dichiarazione infedele del 90%.
Unitamente a ciò, entro il 2.12.2019 occorre pagare la maggiore imposta, gli interessi legali calcolati pro rata temporis dalla data di versamento del saldo e presentare un modello REDDITI 2018 integrativo, per rimuovere a tutti gli effetti la violazione.
Annotazione dei corrispettivi – Fornitori di servizi di gestione di rifiuti solidi urbani, fognatura e depurazione – Modalità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.11.2019 n. 476)
Il settore di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di fognatura e depurazione, pur essendo incluso nel perimetro di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, può beneficiare di regole specifiche per l’emissione di e-fatture nei confronti dei privati consumatori. Con il provvedimento 28.12.2018 n. 527125, l’Agenzia delle Entrate ha definito tali modalità, consentendo ai fornitori di servizi di pubblica utilità indicati nei DM 366 (telecomunicazioni) e 370 (gestione rifiuti, fognatura, ecc.) del 24.10.2000, di potere emettere la fattura elettronica anche in assenza del codice fiscale del destinatario.
Quanto alle modalità di registrazione dei corrispettivi, l’art. 2 del DM n. 370/2000, dispone, in particolare, che corrispettivi riscossi e “bollette-fatture” emesse in ciascun giorno sono annotati nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 “non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione”; entro lo stesso termine le “bollette-fatture” possono essere annotate nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 8.11.2019 n. 476, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica non fa venir meno le suddette semplificazioni. Resta ferma anche la disposizione contenuta nell’art. 4 del DM 370/2000, secondo cui, le liquidazioni e i versamenti periodici devono essere effettuati entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
Cessione della clientela dello studio professionale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466)
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466 ha affermato che la cessione della lista clienti, da parte di un’impresa in favore di una stabile organizzazione, non ha natura di “cessione di ramo azienda” e, dunque, è soggetta ad IVA in quanto cessione di un “singolo bene”.
Le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate non appaiono immediatamente replicabili alla diversa fattispecie relativa alla cessione della clientela da parte di uno studio professionale.
Nella precedente ris. Agenzia delle Entrate n. 108/2002, tale operazione è stata configurata come “prestazione di servizi”, rilevante ai fini IVA ex art. 3 del DPR 633/72, in quanto dipendente da un’obbligazione di fare, non fare o permettere da parte del prestatore (il quale si impegnava a non proseguire il rapporto professionale con i clienti ceduti).
In tale sede, è invece stato escluso che l’operazione possa qualificarsi come cessione di un bene immateriale di natura patrimoniale (situazione che si verifica, invece, per l’avviamento commerciale in caso di cessione d’azienda), anch’essa comunque teoricamente riconducibile ad una “prestazione di servizi” ai fini IVA.