Il Ddl. di Bilancio 2020 prevede la reintroduzione della causa ostativa al regime forfetario per coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro.
Potrebbe essere esteso a tale causa ostativa il passaggio della circ. 9/2019 (§ 2.3.2), nella quale, con riferimento alla causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni di società di persone e associazioni professionali, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato la possibilità di accedere comunque al regime nel 2019, a condizione che la partecipazione venisse ceduta nel corso dell’anno.
Aderendo a tale impostazione, il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma di prossima introduzione dovrebbe essere letto come effettivamente operante a valere sull’anno 2020 (non sarebbero, quindi, coinvolti i redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti nel 2019).
Ambito applicativo – Soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014
I soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate non beneficiano di alcun esonero specifico dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi non sono obbligatorie nel caso di operazioni per le quali viene emessa fattura, la quale, per i soggetti in regime forfetario, può essere anche in formato cartaceo (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015). Tale modalità di assolvimento degli obblighi documentali, dunque, potrà essere adottata dai soggetti che, di norma, effettuano un numero ridotto di operazioni giornaliere.
Si rileva, infine, che il Ddl. di bilancio 2020 prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento per i soggetti in regime forfetario che aderiranno volontariamente alla fatturazione elettronica.
Trasferimento di partecipazioni – Donazione o successione
L’art. 68 co. 6 del TUIR, per l’individuazione del costo delle partecipazioni acquisite gratuitamente da parte di soggetti non imprenditori, opera un netto distinguo tra l’ipotesi di un loro trasferimento inter vivos e quella di un loro trasferimento mortis causa:
– nel primo caso, il passaggio avviene senza soluzione di continuità, con un incremento dovuto al più all’imposta sulle donazioni dovuta;
– nel secondo caso, invece, l’erede o il legatario assumerà come costo delle partecipazioni ricevute il loro valore così come definito o, in mancanza, dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, da considerare anch’essa a incremento del dato. Tale criterio rimane valido anche ove l’imposta predetta non sia dovuta per mancato superamento degli importi minimi previsti per la relativa applicazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, § 3.1).
Un vantaggio della donazione, rispetto alla successione, è quello di consentire all’avente causa di fare propria, ai fini della determinazione del successivo capital gain, la scelta pregressa del dante causa di aderire a opzioni di rideterminazione a pagamento del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ex art. 5 della L. 448/2001.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Novità del Ddl. di bilancio 2020
La bozza del Ddl. di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati.
Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato o di un terreno agricolo risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che la vendita avvenga entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione.
Nel caso di cessione di immobili acquistati presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell’atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l’effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).
In linea generale, l’eventuale plusvalenza concorre al reddito imponibile IRPEF del contribuente. Tuttavia, il cedente che realizza una plusvalenza può richiedere al notaio (che ne cura il versamento) l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ex art. 1 co. 496 della L. 266/2005, la quale verrà innalzata al 26% a partire dal 2020.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Comunicazione all’ENEA – Correzione degli errori
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all’ENEA anche dopo il previsto termine dei 90 giorni per l’invio.
La rettifica degli errori deve avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2018, quindi, la comunicazione rettificativa all’ENEA dovrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2019, che è fissato al 2.12.2019 (in quanto il 30.11.2019 cade di sabato).
Contratti a canone concordato in Comuni in cui è stato deliberato lo Stato di emergenza per eventi calamitosi – Aliquota del 10% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.11.2019 n. 470)
Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.11 2019 n. 470, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per valutare se possa applicarsi l’aliquota del 10% ai contratti di locazione a canone concordato stipulato in un Comune colpito da eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 9 co. 2-bis del DL 47/2014, deve farsi riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati, che, oltre ad indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, come disposto dall’art. 2 co. 1 lett. c) della L. 225/92.
Locazioni commerciali – Applicabilità della cedolare secca – Dubbi applicativi
La cedolare secca sulle locazioni commerciali, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145), aveva portata limitata ai contratti stipulati nel 2019.
In assenza di una previsione normativa nel decreto fiscale (DL 26.10.2019 n. 124) o nel Ddl. di bilancio 2020, essa non potrà applicarsi ai contratti di locazione commerciale stipulati dal 2020. Ciò potrebbe determinare l’incremento della stipula delle locazioni commerciali negli ultimi mesi dell’anno.
Nuova disciplina IMU – Novità del Ddl. di bilancio 2020
Per effetto delle disposizioni contenute nel Ddl. di bilancio 2020, la TASI potrebbe essere abolita ed unificata all’IMU, che avrà una nuova disciplina.
Tra le modifiche più significative si segnala:
– la delimitazione dell’area pertinenziale del fabbricato: viene definita fabbricato “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”;
– le modalità di computo del mese: il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto va computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso, inoltre, si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
– il termine di presentazione della dichiarazione, che ritorna al 30 giugno.
Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti – Novità del Ddl. bilancio 2020
Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti (c.d. bevande edulcorate).
I tratti principali della nuova imposta sono:
– l’assoggettamento dei prodotti finiti e dei prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci 2009 e 2202 della nomenclatura combinata, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume;
– per le vendite nazionali, l’esigibilità determinata all’atto della cessione, da parte del fabbricante nazionale oppure del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nei confronti di consumatori nel territorio dello Stato ovvero di ditte nazionali che ne effettuano la rivendita.
– la previsione di un importo pari a 10,00 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e pari a 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
– la sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento dell’imposta, di importo dal doppio al decuplo dell’imposta stessa, con un minimo di 500,00 euro.
NOVITÀ IN MATERIA DI “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”
La presente Circolare analizza le novità relative alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che prenderà avvio a partire dall’1.1.2020, alla luce delle regole tecniche per l’invio telematico dei dati delle operazioni, che sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le condizioni per la partecipazione alla “lotteria degli scontrini”;
– l’adeguamento dei registratori telematici e della procedura web, che deve avvenire entro il 31.12.2019;
– la comunicazione del “codice lotteria” da parte del privato consumatore;
– le modalità e i termini di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati ai fini della “lotteria degli scontrini”;
– le sanzioni previste in capo agli esercenti che non acquisiscono il “codice lotteria” o non inviano i dati all’Agenzia delle Entrate;
– il regime dei premi previsti dalla “lotteria degli scontrini”.