Con riguardo all’IVA versata da un fallimento per corrispettivi incassati relativi a operazioni con imposta a esigibilità differita effettuate prima dell’apertura della procedura, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 455 è stato precisato che:
– la predetta imposta deve essere considerata un credito concorsuale e non un credito prededucibile (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.5.2019 n. 164);
– di conseguenza, il curatore fallimentare non aveva l’obbligo di versare il debito IVA relativo alle citate operazioni, fermo restando il diritto dell’Erario a insinuarsi nel fallimento per esigere il credito;
– il modo di procedere della curatela non configura, però, un errore di natura fiscale, dunque, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla restituzione dell’IVA versata.
Detassazione dei premi di risultato – Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Condizioni per la fruizione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 456)
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 456/2019, risponde a un quesito sollevato da una società in materia di detassazione dei premi di risultato, arrivando alla conclusione che l’imposta sostitutiva (di cui all’art. 1 co. 182 e seguenti della L. 208/2015) può essere applicata dal datore di lavoro qualora la maturazione del premio e la sua erogazione avvengano successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale.
Difatti, questi contratti devono necessariamente prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo (art. 2 co. 2 del DM 25.3.2016), in caso contrario il lavoratore non potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10%.
Rimane possibile la stipula di un ulteriore accordo collettivo che integri e conformi quello già esistente, tuttavia l’imposta sostitutiva non troverà applicazione per il periodo antecedente il nuovo accordo.
Infine, l’Agenzia delle Entrate afferma che la strutturazione del premio risponde esclusivamente alle politiche retributive aziendali concordate con le organizzazioni sindacali.
Buoni pasto – Modifiche dei limiti di esclusione da imposizione – Novità del Ddl. di bilancio 2020
Dalle ultime bozze del Ddl. di Bilancio 2020, dovrebbero essere modificate le soglie entro cui le prestazioni sostitutive dei servizi di mense aziendali rese tramite i buoni pasto (art. 51 co. 2 lettera c) del TUIR) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare:
– i limiti dei buoni in formato elettronico passerebbero dagli attuali 7,00 a 8,00 euro giornalieri;
– per quelli cartacei, invece, sarebbe prevista una riduzione da 5,29 euro giornalieri a 4,00 euro.
Detrazione IRPEF per oneri ex art. 15 del TUIR – Parametrizzazione in funzione del reddito complessivo – Novità del Ddl. di bilancio 2020
Il Ddl di bilancio 2020 prevede che dal 2020 le agevolazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettino:
– per l’intero importo della spesa sostenuta se il reddito complessivo non eccede 120.000,00 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rimangono detraibili per l’intero importo, a prescindere dal reddito complessivo:
– gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
– gli interessi passivi e altri oneri pagati per prestiti o mutui agrari;
– gli interessi passivi e altri oneri per mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
– le spese sanitarie.
La detrazione IRPEF del 19% degli oneri elencati dall’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse), inoltre, spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con:
– bonifico bancario o postale;
– altri sistemi di pagamento tracciabili, diversi dal contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di credito e assegni).
Quest’ultima disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici.
Credito d’imposta sulle commissioni per transazioni effettuate mediante mezzi elettronici – Novità del DL 124/2019
L’art. 22 del DL 124/2019 riconosce agli esercenti attività di impresa, arti o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
L’agevolazione spetta a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000,00 euro.
Il credito d’imposta riguarda le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.
Ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici – Facoltà esercitata dai liberi professionisti
Per i liberi professionisti potrebbe aprirsi la possibilità della ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata INPS verso la propria Cassa di previdenza. Il mutamento arriva dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione 26039/2019.
Attualmente esistono due possibilità per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ovvero:
– la totalizzazione, che però comporta la completa conversione al metodo di calcolo contributivo;
– il cumulo, che, invece, per i soggetti che vogliono uscire con la pensione anticipata, costringe ad aspettare il requisito complessivo.
La ricongiunzione consentirebbe di portare i contributi della Gestione separata nella Cassa, consentendo di raggiungere i pensionamenti tipici di ogni ordinamento e di mantenere il metodo di calcolo della Cassa senza alcuna necessaria conversione al metodo contributivo.
La Cassazione fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 5.3.1999 n. 61, secondo cui la ricongiunzione rimane una facoltà per gli iscritti a più Casse professionali, che devono poter contare:
– sia su mezzi di dialogo gratuito fra le gestioni previdenziali;
– sia sulla libertà di scelta di mezzi più vantaggiosi, anche se onerosi, come la ricongiunzione.
Abolizione della TASI – Nuova disciplina IMU – Istituzione della c.d. “Local tax” – Novità del Ddl. di bilancio 2020
Il Ddl. di bilancio anno 2020 potrebbe contenere:
– l’abolizione della TASI;
– la nuova disciplina dell’IMU.
Dal 2021, inoltre, potrebbe essere istituito il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” denominato “Local tax”, che sostituirà:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
– il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
– l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
Lotteria degli scontrini – Rifiuto di acquisire il codice identificativo del cliente – Omessa trasmissione dei dati dell’operazione – Regime sanzionatorio – Novità del DL 124/2019
Ai fini della partecipazione alla c.d. “lotteria degli scontrini” di cui all’art. 1 co. 540 della L. 232/2016, è necessario che l’acquirente dei beni o servizi comunichi all’esercente il proprio codice identificativo e che quest’ultimo trasmetta il codice e i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Allo scopo di garantire il funzionamento della lotteria, l’art. 20 del DL 124/2019 prevede una specifica sanzione amministrativa in capo agli esercenti che rifiutino di acquisire il codice comunicato dall’acquirente o che omettano di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni.
La misura della sanzione è compresa tra 100,00 e 500,00 euro (e non più tra 500,00 e 2.000,00 euro come previsto nella bozza del DL 124/2019).
Resta ferma l’inapplicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.
Inoltre, nel primo semestre di operatività della lotteria, la sanzione non si applica agli esercenti che, temporaneamente, adempiono l’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante i misuratori fiscali già in uso o mediante l’emissione della ricevuta fiscale.
Regolarizzazione mediante autofattura – Modalità di invio al Sistema di Interscambio
Con riguardo alle autofatture elettroniche, si rileva che l’Agenzia delle Entrate ha distinto fra:
- “autofatture vere e proprie”, ossia quelle emesse dal cessionario o committente per assolvere l’IVA sull’operazione in luogo del cedente o prestatore, nonché i documenti emessi per operazioni effettuate a titolo gratuito (art. 2 co. 2 del DPR 633/72);
– “altre autofatture” per l’integrazione, da parte del cessionario o committente, delle fatture emesse dal cedente o prestatore per le operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Rispetto alla gestione dei predetti documenti, occorre considerare che:
– le “autofatture vere e proprie” devono essere emesse elettronicamente e trasmesse al Sistema di Interscambio, salvo quelle relative a operazioni effettuate da soggetti extra UE per le quali l’emissione elettronica è facoltativa;
– per le fatture emesse dal cedente o prestatore senza l’addebito dell’IVA, invece, il cessionario o committente può limitarsi a integrare la fattura elettronica ricevuta oppure predisporre un altro documento da inviare al Sistema di Interscambio.
Indebita compensazione – Visto apposto da professionista non ancora iscritto nell’elenco tenuto dalla DRE – Effetti
Il visto di conformità apposto dal professionista non iscritto nell’elenco tenuto dalle competenti Direzioni regionali si considera non validamente rilasciato e, in caso di compensazione orizzontale, vi è l’irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione.
Secondo C.T. Reg. Lombardia 6.8.2019 n. 3335/16/19, però, nel caso in cui il professionista non risulti iscritto nel richiamato elenco ma possieda, in tale momento, tutti i requisiti, il contribuente non incorre nelle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97.