Modifiche ai reati tributari – Novità del DL 124/2019

L’art. 39 co. 1 e 2 del DL 124/2019 introduce numerose novità in materia di diritto penale tributario, di cui al DLgs. 74/2000. In particolare:
– sono disposti interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;
– si estende a quasi tutte le fattispecie penali tributarie la c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata” di cui all’art. 240-bis c.p.;
– si configura la sola fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001.
Tali novità non sono ancora in vigore. È stabilito, infatti, che avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019 (art. 39 co. 3 del DL 124/2019).

Compensazioni in F24 – Misure restrittive – Novità del DL 124/2019

L’art. 17 del DLgs. 241/97, come modificato dal DL 124/2019, prevede che i crediti annuali o infra-annuali IVA, quelli relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Per le imposte sui redditi e l’IRAP, ciò opera a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (per l’IVA la preclusione sussisteva anche prima).
Visto che il termine di presentazione delle dichiarazioni reddituali è il 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, il contribuente con un credito per imposte dirette da utilizzare in compensazione, che presenta in data 30 novembre il modello REDDITI da cui tale posizione emerge, non potrà utilizzare prima del 10 dicembre detto credito, che si riferisce al periodo d’imposta precedente.
Pertanto, pare probabile, che i contribuenti anticiperanno il momento di presentazione della dichiarazione per poter precorrere il momento in cui adottare la compensazione.
Per il modello reddituale presentato anticipatamente, sarebbe comunque sempre consentito presentare dichiarazione correttiva nei termini di scadenza ordinariamente previsti.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni – Novità del Ddl. di bilancio 2020

Il Ddl. di bilancio 2020 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuare nel bilancio 2019, con normative di fatto allineate a quelle sperimentate nei precedenti provvedimenti di rivalutazione.
L’unica differenza di rilievo è rappresentata dalla riduzione delle aliquote delle imposte sostitutive dovute, previste nella misura:
– del 12%, per i beni ammortizzabili;
– del 10%, per i beni non ammortizzabili.
Per le imprese che si avvalgono della rivalutazione è, inoltre, possibile affrancare il saldo attivo con una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Gli effetti fiscali della rivalutazione si producono dal 2022, ovvero dal 2023 con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze

Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie per il 2020 – Novità del DL 124/2019

In base all’art. 15 del DL 124/2019, è stabilito anche per il 2020 il divieto di emissione delle fatture elettroniche in formato XML per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il divieto riguarda innanzitutto gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il divieto di emettere fatture elettroniche in formato XML riguarda anche, ai sensi dell’art. 9-bis del DL 135/2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (tra cui, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti).
A decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria sono obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria.

Cessioni di beni nell’ambito di un contratto di appalto

Per determinare il trattamento IVA di una cessione di beni effettuata nell’ambito di un contratto di appalto per la costruzione di un impianto o di un immobile al di fuori della UE, occorre valutare se essa costituisca un’operazione distinta o se faccia parte di un’unica prestazione composita, tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 29.3.2007 n. C-111/05).
La prassi amministrativa ha affermato a più riprese che configurano cessioni all’esportazione le cessioni che hanno ad oggetto beni inviati al di fuori della UE, a cura o a nome del cedente, anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati (C.M. 26/79). Tuttavia, tale interpretazione, che prevede la possibilità di individuare un’autonoma cessione di beni nell’ambito del contratto di appalto, dovrebbe potersi riferire alla sola ipotesi in cui l’operazione sia effettivamente scomponibile (anche Cass. 2643/99).
In caso contrario, ossia laddove si configuri una prestazione unica sotto il profilo economico, dovrà invece indagarsi il rapporto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi per comprendere quale delle due sia prevalente rispetto all’altra.
Ad esempio, qualora il prestatore trasferisca i beni al di fuori della UE al fine di costruire un impianto o un edificio, si realizzerebbe una prestazione di servizi immobiliari non rilevante ai fini IVA ex art. 7-quater lett. a) del DPR 633/72.

Iper e Super ammortamento – Proroga al 2020 – Novità del Ddl. di bilancio 2020

Stando all’ultima versione della bozza del Ddl. di bilancio 2020, sarebbe prevista la proroga di super e iper-ammortamenti al 2020, affiancati da un nuovo credito d’imposta “green” triennale. Nello specifico:
– i super-ammortamenti dovrebbero spettare nella misura del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro (analogamente al DL 34/2019), per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (o nel termine “lungo” del 30.6.2021);
– gli iper-ammortamenti dovrebbero spettare nelle misure a scaglioni già previste dalla L. 145/2018 (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro) per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (o nel termine “lungo” del 31.12.2021);
– sarebbe previsto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un nuovo credito d’imposta pari al 10% di alcune spese funzionali a determinati progetti ambientali. Il credito d’imposta sarebbe riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Responsabilità per l’appaltatore o subappaltatore – Novità del DL 124/2019

L’art. 4 del DL 124/2019, attraverso l’inserimento nel DLgs. 241/97 dell’art. 17-bis, impone nuovi adempimenti nel contesto delle operazioni che comportano l’affidamento a terzi di un’opera o un servizio. A decorrere dall’1.1.2020, infatti, sarà onere del committente dell’opera o servizio quello di versare le ritenute trattenute dall’impresa affidataria sulle retribuzioni dei dipendenti impiegati direttamente nella relativa esecuzione.
Questi importi devono essere trasferiti al committente almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza per il versamento su uno specifico conto del committente stesso; entro lo stesso termine deve essere trasmesso al committente un elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o servizio, unitamente al dettaglio delle ore lavorate, ai dati utili per la compilazione della delega di pagamento e ai dati del bonifico effettuato.