Le vendite a distanza effettuate verso privati stabiliti in altro Stato UE sono soggette ad IVA in Italia se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nello Stato del cessionario non supera una determinata soglia stabilita da quest’ultimo Stato.
Tali operazioni, qualificandosi come vendite per corrispondenza, dovrebbero essere esonerate sia dall’obbligo di fatturazione (art. 22 co. 1 n. 1 del DPR 633/72), sia dagli obblighi di certificazione fiscale e di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 lett. oo) del DPR 696/96 e art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).
Sotto il profilo documentale, qualche dubbio può sorgere, invece, con riguardo alle vendite a distanza “sopra soglia”, soggette ad IVA nello Stato membro del cessionario.
Occorre infatti considerare che tali operazioni:
– ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93 sono qualificate come cessioni intracomunitarie non imponibili, per le quali, in generale, il successivo art. 46 richiede l’emissione della fattura (anche se la normativa comunitaria imporrebbe di qualificarle come “cessioni interne” nello Stato di destinazione);
– sono soggette agli obblighi INTRASTAT;
– dovrebbero concorrere alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.
In assenza di un chiaro quadro normativo, sembra consigliabile provvedere comunque all’emissione del documento fiscale, anche al fine di ottenere un elemento probatorio utile in caso di contestazioni circa il regime IVA applicato.
Acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse – Limiti alla detrazione IVA – Proroga al 31.12.2022
Nella riunione di ieri, il Consiglio dell’UE ha adottato la decisione che proroga, sino al 31.12.2022, l’autorizzazione concessa all’Italia a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).
Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro l’1.4.2022, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.
Modifiche ai reati tributari – Novità del Ddl. di conversione del DL 124/2019
Le novità in materia di diritto penale tributario contenute nel DL 124/2019, come “revisionate” in sede di conversione in legge, sono destinate ad entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quest’ultima, che si avvia a concludere il suo iter parlamentare.
Con particolare riguardo ai reati dichiarativi, quindi, tali novità presenteranno rilevanza a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2019.
Occorre, peraltro, considerare che le stesse saranno applicabili alle:
– dichiarazioni IVA (fraudolente e/o infedeli) che si presenteranno al 30.4.2020;
– dichiarazioni “infrannuali” presentate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019 e che risultino fraudolente per effetto dell’utilizzo di fatture o altri documenti equipollenti falsi, in quanto l’art. 2 del DLgs. 74/2000 prende in considerazione anche le dichiarazioni non annuali (si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni “infrannuali” per messa in liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, dichiarazioni di operazioni intracomunitarie, ecc.);
– dichiarazioni presentate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019 da parte di coloro che hanno l’esercizio sociale cosiddetto “a cavallo”.
Immobili ad uso promiscuo – Parziale locazione di immobile strumentale ubicato nello stesso Comune – Indeducibilità dei costi relativi all’immobile ad uso promiscuo (Cass. 4.12.2019 n. 31621)
Ad avviso della Cass. 4.12.2019 n. 31621, non è possibile dedurre il 50% della rendita catastale dell’immobile ad uso promiscuo (ex art. 54 co. 3 del TUIR) qualora il contribuente disponga nello stesso Comune di un immobile utilizzato per fini professionali anche se per una parte dato in locazione.
Secondo la tesi difensiva, l’immobile in questione non poteva essere considerato “adibito esclusivamente” all’attività professionale, in quanto lo stesso era locato a terzi, ancorché professionisti.
Secondo i giudici, l’avverbio esclusivamente deve essere letto in contrapposizione con l’avverbio promiscuamente contenuto nella stessa norma. Pertanto, non rileva la circostanza che l’immobile sia utilizzato anche da terzi, posto che nello stesso immobile il professionista svolge esclusivamente la propria attività professionale.
Precompilazione della dichiarazione dei redditi – Invio dei dati delle spese sanitarie – Soggetti obbligati – Novità del DM 22.11.2019
Con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 n. 284, sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF), a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2019.
L’obbligo di invio dei dati si estende infatti agli iscritti:
– agli Albi della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
– all’Albo dei biologi.
L’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi entro il 31.1.2020 in relazione alle spese sostenute nel 2019.
Lotteria degli scontrini – Rinvio all’1.7.2020 – Regime sanzionatorio – Abolizione – Emendamenti al DL 124/2019
Un emendamento approvato il 29.11.2019 dalla Commissione Finanze della Camera, in sede di conversione del DL 124/2019, prevede il rinvio della c.d. “lotteria degli scontrini” di cui all’art. 1 co. 540 della L. 232/2016 dall’1.1.2020 all’1.7.2020.
In tal modo, l’avvio della lotteria viene riallineato all’entrata in vigore, a regime, del nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Si ricorda, infatti, che l’introduzione del nuovo obbligo è stata, di fatto, posticipata di sei mesi, per effetto delle semplificazioni previste dall’art. 2 co. 6-ter del citato DLgs. 127/2015.
Inoltre, mediante la sostituzione integrale dell’art. 20 del DL 124/2019, l’emendamento al decreto elimina la sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro inizialmente prevista per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il c.d “codice lotteria” comunicato dai clienti o che avessero omesso di trasmettere i dati delle operazioni valide per le estrazioni. In base alla nuova disposizione, il cliente avrà, però, la facoltà di segnalare su un portale online dedicato se l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice.
Infine, l’emendamento in parola prevede che, nell’art. 1 co. 540 della L. 232/2016, il riferimento al codice fiscale dell’acquirente sia sostituito con il riferimento al “codice lotteria”.
Chiusura d’ufficio delle partita IVA inattive (provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2019 n. 1415522)
Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2019 n. 1415522, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che procederà alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato attività d’impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti. Lo prevede l’art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72, introdotto dal DLgs. 175/2014 e modificato dal DL 193/2016.
I soggetti individuati dall’Agenzia delle Entrate sono i possessori di partita IVA che, nelle tre annualità precedenti, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
In tale situazione:
– l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto potenzialmente inattivo una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
– il destinatario ha la possibilità di rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti;
– a seguito del confronto, gli Uffici possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza.
Abitazione principale e immobili assimilati – Esenzione IMU e TASI con l’eccezione delle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9
Le abitazioni principali e le relative pertinenze, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non devono versare nè l’IMU, nè la TASI.
A meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, IMU e TASI non sono dovute per:
– una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
– gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 13 co. 2 del DL 201/2011).
Vendite a distanza tramite piattaforme digitali – Novità della direttiva 2019/1995/UE
La direttiva 2019/1995/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. 2.12.2019 L 310, introduce nuove disposizioni in ambito IVA volte a semplificare gli obblighi previsti dal 2021 in capo alle piattaforme digitali, quando queste facilitano le vendite a distanza di beni nel territorio della UE.
Infatti, ai sensi della direttiva 2017/2455/UE, che inserisce l’art. 14-bis nella direttiva 2006/112/CE, se un soggetto facilita, tramite l’uso di una piattaforma digitale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro o le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nella UE nei confronti di un privato, si considera che detta piattaforma abbia ricevuto e ceduto detti beni.
In tale contesto, la direttiva 2019/1995/UE prevede:
– criteri specifici per individuare il luogo di effettuazione e il momento impositivo della cessione di beni che si considera effettuata dalla piattaforma;
– l'”esenzione” dall’IVA per la cessione che si considera effettuata dal fornitore dei beni nei confronti della piattaforma;
– la possibilità di applicare il regime dello sportello unico anche alle cessioni “nazionali” che si considerano effettuate dalla piattaforma ai sensi del futuro art. 14-bis paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE.
Le nuove disposizioni, al pari di quelle previste dalla direttiva 2017/2455/UE, troveranno applicazione dall’1.1.2021.
Periodicità di presentazione dell’esterometro – Periodicità di versamento dell’imposta di bollo su fattura elettronica – Imponibilità delle prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida – Emendamenti al DL 124/2019
Gli emendamenti al DL 124/2019 approvati l’1.12.2019 dalla Commissione Finanze della Camera prevedono, tra le molte novità, che la trasmissione telematica dell’esterometro dovrebbe assumere cadenza trimestrale, consentendo ai soggetti obbligati di presentare la comunicazione entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Un’ulteriore semplificazione concerne, invece, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Attraverso la modifica all’art. 17 del DL 124/2019 viene previsto che, nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Una modifica significativa è inoltre prevista con riguardo al recepimento dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 14.3.2019 relativa alla causa C-449/17. L’imponibilità IVA delle prestazioni scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale riguarderebbe, infatti, esclusivamente l’insegnamento della guida automobilistica al fine di ottenere il conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie B e C1.
Se la nuova formulazione dell’art. 32 del DL 124/2019 dovesse essere confermata in sede di conversione, sembrerebbe, quindi, scongiurato il rischio di includere le prestazioni di insegnamento di discipline sportive fra le operazioni imponibili.