L’art. 22 DL 18/2020 (“Cura Italia”), introdotto nell’ambito dell’emergenza COVID-19, consente a Regioni e Province autonome di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane, a tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione dell’attività, in costanza di rapporto di lavoro.
In caso di riconoscimento della CIG in deroga, il relativo pagamento verrà effettuato direttamente dall’INPS al lavoratore, senza che l’azienda debba ricorrere alle consuete operazioni mensili di conguaglio contributivo.
Tuttavia, è bene ricordare che, anche in caso di pagamento diretto dell’INPS, il datore di lavoro non è esente da specifici adempimenti.
Si ricorda, infatti, che in tale ipotesi scattano le previsioni di cui all’art. 44 co. 6-ter del DLgs. 148/2015, laddove si prevede che, per i trattamenti di CIG in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione di CIG in deroga e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Congedo speciale – Effetti della diffusione del Coronavirus – Bonus baby-sitting – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Interventi di semplificazione (messaggio INPS 26.3.2020 n. 1381)
Con il messaggio 26.3.2020 n. 1381, l’INPS comunica che l’accesso alle nuove prestazioni disposte dal DL 18/2020 a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali e l’inoltro delle relative domande dovrà avvenire in modalità telematica mediante l’utilizzo delle credenziali indicate nel messaggio.
L’Istituto informa che è in corso:
– un processo di semplificazione delle procedure per compilare e inviare on line specifiche domande, tra cui quelle per le indennità dei professionisti e in favore di determinate categorie di lavoratori, nonché il bonus baby sitting;
– la realizzazione di una nuova procedura per il rilascio diretto del PIN dispositivo attraverso riconoscimento a distanza per ottenere, con un solo processo, l’intero PIN.
Possono domandare il bonus baby sitting anche gli iscritti alle Casse di previdenza professionali, subordinatamente alla comunicazione, da parte di queste ultime, del numero dei beneficiari.
La procedura semplificata permette di utilizzare le prime otto cifre del PIN ricevuto via SMS o e-mail.
Per il bonus baby sitting, però, l’INPS precisa che è necessario il possesso dell’intero PIN, ciò al fine di registrarsi sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” e ai fini dell’appropriazione telematica del bonus.
Rateazione dei debiti contributivi e validità del DURC – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) (messaggio INPS 25.3.2020 n. 1374)
L’INPS, con il messaggio 1374/2020, ha fornito indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
In particolare, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di definizione, l’Istituto, riprendendo quanto stabilito con la circ. 37/2020, precisa che la sospensione disposta dagli art. 37, 61 e 62 del DL 18/2020 comprende anche le rate previste nei piani di ammortamento.
In riferimento al DURC, l’INPS informa che tale documento è incluso tra quelli indicati dall’art. 103 co. 2 del DL 18/2020, pertanto i “Durc On Line”, che riportano nel campo una data compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, saranno validi fino al 15.6.2020.
Sul punto l’Istituto fornisce anche le indicazioni operative distinguendo due situazioni alternative:
– DURC disponibile sul portale;
– DURC non disponibile sul portale.
L’INPS sottolinea, inoltre, che, per le verifiche di regolarità dal 17.3.2020 al 15.4.2020, in caso di DURC scaduto il 31.1.2020, le Strutture territoriali dovranno considerare i pagamenti effettuati al 31.8.2019.
Cedibilità a terzi del credito IVA trimestrale – Novità del DL 34/2019 convertito – Approvazione del modello TR (provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055)
Il provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055 ha approvato la nuova versione del modello TR, per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale.
Le due principali novità riguardano:
– l’aggiornamento delle percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del DPR 633/72, in relazione alla percentuale del 6% per “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine”, nonché “cascami di legno compresa la segatura; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale, di cui ai nn. 43) e 45″;
– l’inserimento, nelle istruzioni alla compilazione, del commento alla casella “Situazioni particolari”, i cui codici verranno eventualmente adottati, successivamente alla pubblicazione del modello, da parte dell’Agenzia delle Entrate con specifici documenti di prassi.
Il modello TR approvato è utilizzabile per le richieste di rimborso e l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre 2020.
Il termine ordinario per la presentazione del modello (30.4.2020) è sospeso e differito al 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020). Tuttavia, resta possibile la presentazione nel mese di aprile 2020 per chi intendesse avviare la procedura di richiesta del rimborso o procedere alla compensazione “orizzontale” a partire dal decimo giorno successivo all’avvenuto invio dell’istanza trimestrale.
Adempimenti tributari – Sospensione – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Irrilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attività e dell’iscrizione al VIES
L’art. 62 co. 1 del DL 18/2020 ha previsto una sospensione quasi generalizzata degli adempimenti tributari i cui termini scadono tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, in favore dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. Gli adempimenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30.6.2020.
Non sembrano rientrare nella fattispecie descritta, quegli adempimenti ai fini IVA che hanno natura “prodromica” rispetto all’esercizio di un diritto da parte del soggetto passivo.
Sarebbe il caso, ad esempio:
– della dichiarazione di inizio attività (art. 35 co. 1 del DPR 633/72), da espletare, mediante presentazione del Modello AA7/10 o AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dal momento in cui è intrapreso l’esercizio di un’impresa, un’arte o una professione;
– dell’istanza di iscrizione al VIES, al fine della corretta non applicazione dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie.
È da ritenersi indifferibile anche la presentazione della dichiarazione d’intento, da parte degli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, giacché la mancanza della lettera di intento impedirebbe al fornitore di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità, risultando sanzionato ex art. 7 co. 3 e 4-bis del DLgs. 471/97.
Svolgimento del contraddittorio – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) (circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 6)
La circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 6 ha fornito le indicazioni operative per lo svolgimento del contraddittorio “a distanza” nelle ipotesi di istanza di adesione di cui agli artt. 5 e 6 co. 1 del DLgs. 218/97.
Nel caso in cui sia il contribuente a formulare l’istanza di adesione, la stessa sarà inviata all’Ufficio a mezzo PEC o email insieme al documento di identità e alla procura (se non sia già in possesso dell’Ufficio).
Il contraddittorio si svolgerà telefonicamente o in videoconferenza e dovrà essere redatto un verbale di contraddittorio da inviare successivamente alla controparte, la quale dovrà, previa sottoscrizione e apposizione di una sigla in ciascuna pagina del verbale, restituirlo all’Ufficio.
La sottoscrizione avviene sia in forma digitale sia stampando l’atto e siglandolo con successiva scannerizzazione dei fogli che lo compongono.
È preferibile perfezionare lo scambio del verbale nella stessa giornata.
Dopo l’apposizione delle firme e delle sigle, il verbale sarà protocollato dall’Ufficio, il quale dovrà farne avere copia al contribuente o al suo rappresentante.
Si ricorda che, secondo il medesimo documento di prassi, la sospensione di 90 giorni dell’art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97 si cumula con la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del DL 18/2020, nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 15.4.2020.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Modalità di svolgimento dell’assemblea – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Indicazioni operative da parte di Assonime
Assonime ha dato inizio, in data 26.3.2020, alla pubblicazione di una serie di Questions and Answers (Q&A) relative a dubbi applicativi emersi in relazione alle nuove modalità semplificate di svolgimento delle assemblee ex art. 106 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia).
Si chiarisce, tra l’altro, che, nonostante il riferimento normativo (art. 106 co. 2 del DL 18/2020) ad uno svolgimento dell’assemblea “anche esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione possa far pensare ad una vera e propria assemblea “virtuale”, priva di un luogo fisico di convocazione, in senso contrario fanno propendere le disposizioni codicistiche non derogate (artt. 2363, 2366 e 2370 co. 4 c.c.), che presuppongono sempre una forma di partecipazione a distanza rispetto ad un luogo fisico identificato; tali disposizioni non sono sovvertite nella loro impostazione ordinaria dalla disciplina speciale-emergenziale, che è solo tesa a superare eventuali silenzi statutari in materia e la mera facoltatività di simili interventi dei soci.
Di conseguenza, anche nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Modalità di svolgimento dell’assemblea – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Rappresentante designato e mezzi di telecomunicazione (massima Consiglio Notarile di Milano 24.3.2020 n. 188)
Il Consiglio Notarile di Milano, nella nuova massima 24.3.2020 n. 188, con riguardo alle società quotate (ed a quelle ad esse equiparate), ha precisato che, ove ci si intenda avvalere, ex art. 106 co. 4 del DL 18/2020, dell’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98, le società potranno contemporaneamente avvalersi della facoltà (concessa dal comma 2 del medesimo art. 106 del DL 18/2020) di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro interazione in assemblea e l’esercizio del diritto di voto.
Tali situazioni, quindi, saranno connotate dalla esclusiva presenza:
– dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
– del rappresentante designato;
– del segretario dell’assemblea (o del notaio cui sia conferita una tale funzione);
– di altri eventuali soggetti ai quali sia consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Violazione delle misure di contenimento – Regime sanzionatorio – Novità del DL 19/2020
Con il DL 25.3.2020 n. 19, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato modificato il regime sanzionatorio in caso di violazione delle misure di contenimento.
In particolare, si passa dalle sanzioni penali dell’arresto fino a 3 mesi e dell’ammenda fino a 206,00 euro (previste dall’art. 650 c.p.) ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 a 3.000,00 euro (aumentata fino ad un terzo nel caso di utilizzo di un veicolo).
Le nuove sanzioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del DL 19/2020 (26.3.2020), ma in tali casi sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (200,00 euro): dunque, per tutte le denunce avvenute fino al 25.3.2020, la contravvenzione penale sarà estinta e gli atti saranno trasmessi all’autorità amministrativa competente.
Resta la sanzione penale per chi viola l’obbligo di quarantena.
A tutela del divieto di esercizio di attività commerciali, ricreative, didattiche, sportive è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni
Effetti della diffusione del Coronavirus – Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus – Novità del DL 19/2020
L’art. 1 co. 1 del DL 19/2020 prevede che le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 di cui al successivo comma 2 possano essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al 31.7.2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020.
La scelta tra le misure di contenimento di cui al comma 2 deve essere ispirata ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità.
Il decreto, inoltre, rende esplicita la supremazia del DPCM rispetto alle altre fonti: l’art. 3 del DL 19/2020, infatti, riserva ai Presidenti di Regione la possibilità di adottare ordinanze per contrastare l’emergenza epidemiologica solo nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
L’art. 3 co. 2 del DL 19/2020, infine, esclude che i sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti, a pena di inefficacia, dirette a fronteggiare l’emergenza e che siano in contrasto con le misure statali o che prevedano iniziative ulteriori rispetto a quelle indicate nel decreto legge.