DL Cura Italia: gli aiuti alle imprese

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle disposizioni relative alle imprese, contenute nel DL Cura Italia n.18/2020, emanato il 17 marzo 2020 e rubricato “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

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DL Cura Italia. Le misure per famiglie e lavoratori

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle disposizioni relative a famiglie e lavoratori, contenute nel DL Cura Italia n.18/2020, emanato il 17 marzo 2020 e rubricato “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

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Effetti della diffusione del Coronavirus – Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020 – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 63 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) prevede il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020, nonostante l’emergenza Coronavirus.
In particolare, il premio:
– spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR (esclusi quindi i redditi assimilati), con un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000,00 euro;
– è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel predetto mese;
– non concorre alla formazione del reddito;
– viene corrisposto dai sostituti d’imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato mediante l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione degli adempimenti e dei versamenti – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

Tenuto conto della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali prevista dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), occorre considerare, fra l’altro, che:
– i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17.3.2020 e il 30.4.2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del DPR 43/73, sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi (art. 92 co. 3 del DL 18/2020);
– i versamenti relativi all’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente e il versamento della rata di acconto mensile ed eventuale conguaglio a debito dell’accisa sull’energia elettrica in scadenza al 16.3.2020, sono prorogati al 20.3.2020 (art. 60 del DL 18/2020 e comunicato Agenzia delle Dogane e Monopoli 18.3.2020 n. 94480);
Poiché è prevista anche la sospensione degli “adempimenti tributari, diversi dai versamenti”, che scadono nel periodo compreso fra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, si rileva che:
– le dichiarazioni annuali relative alle accise sull’energia elettrica e sul gas naturale possono essere presentate entro il 30.6.2020;
– lo stesso differimento dovrebbe applicarsi ai modelli INTRASTAT.

Termini di accertamento e riscossione – Versamenti derivanti da avvisi bonari – Sospensione – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 68 del DL 18/2020 dispone la sospensione dei termini scadenti dall’8.3.2020 al 31.5.2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e ingiunzioni di pagamento.
La formulazione della norma lascia aperti diversi dubbi interpretativi.
In base a quanto espressamente disposto dalla norma, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto, sembra in dubbio la possibilità di avvalersi delle comuni modalità di dilazione delle somme, in deroga a quanto previsto nel nostro ordinamento.
La disposizione non menziona, fra gli atti oggetto di sospensione, anche gli avvisi bonari, così come non è chiaro se rientrino in tale ambito le procedure di accertamento con adesione.
In caso di “pendenza” del contraddittorio, posto che le attività degli uffici sono sospese sino al 31.5.2020, è presumibile che i contraddittori saranno oggetto di rinvio oltre tale data. Anche se così fosse, il difetto di raccordo fra i termini di sospensione delle attività “amministrative” e i termini di sospensione delle attività “processuali” lascia aperti diversi interrogativi: mancando un coordinamento con la sospensione per l’impugnazione degli atti fino al 15.4.2020, se l’interessato prima di tale data non riceverà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, potrebbe ritenere prudenziale impugnare l’atto.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Moratoria dei finanziamenti a PMI – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 56 del DL 18/2020 dispone misure a sostegno di microimprese e PMI colpite dall’epidemia di COVID-19, prevedendo una moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari.
In particolare:
– le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30.9.2020;
– i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati fino alla stessa data e alle medesime condizioni;
– il pagamento delle rate di prestiti o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, è sospeso e il relativo piano di rimborso è rimodulato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.
Per beneficiare di tali misure, le imprese devono comunicare tale intenzione alla banca, corredandola con un’autocertificazione relativa al fatto di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità che sia conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Agevolazioni per autonomi e imprese – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Estensione dell’indennità di 600,00 euro alle professioni ordinistiche

Stando alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, l’indennità di 600,00 euro, attualmente prevista per lavoratori autonomi, collaboratori e altre specifiche categorie di lavoratori dipendenti iscritti alle diverse Gestioni dell’INPS (artt. 27282930 e 38 del DL 18/2020), dovrebbe essere estesa anche ai professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria.
L’indennità potrebbe essere erogata solo entro un determinato limite reddituale (che deve ancora essere definito), per questo motivo le singole Casse devono fornire al Ministero il dettaglio del numero di iscritti distinti per fasce di reddito.
Ulteriore richiesta – avanzata dall’ADEPP, l’Associazione delle casse di previdenza – riguarda l’utilizzabilità delle riserve accantonate dalle Casse, considerato il periodo emergenziale.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Indennità a favore dei lavoratori autonomi – Novità del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia” ) – Click day

A seguito delle critiche seguite alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Pasquale Tridico, il Ministro del Lavoro, unitamente ai rappresentanti di altri Dicasteri, esclude che la presentazione delle domande relative all’indennità di 600,00 euro, per lavoratori autonomi, collaboratori e altre specifiche categorie di lavoratori dipendenti iscritti alle diverse Gestioni dell’INPS (artt. 27282930 e 38 del DL 18/2020), possa avvenire con un “click day”.
Inoltre, è stato precisato che le risorse stanziate sono sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari e, nel caso in cui non dovessero bastare, saranno reintegrate con successivi interventi normativi.

Credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto un credito d’imposta, per gli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili nella categoria catastale C/1, vale a dire botteghe e negozi.
L’agevolazione sembrerebbe legata alla chiusura di determinate attività prevista dal DPCM 11.3.2020. Tale circostanza potrebbe spiegare perché sono stati esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1), posto che tali soggetti non hanno dovuto interrompere l’attività ex lege.
Restano, invece, inspiegabilmente esclusi dall’agevolazione numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8.
È auspicabile che a ciò venga posto pronto rimedio in sede di conversione del DL.