Effetti della diffusione del Coronavirus – Indennità a favore dei lavoratori autonomi – Novità del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia” ) – Click day

Il DL 18/2020 ha previsto per i lavoratori subordinati, autonomi, professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata un’indennità per il mese di marzo pari a  600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.
Per poter fruire dell’indennità, è necessario attendere la circolare operativa dell’INPS, la quale dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana, consentendo così ai soggetti potenzialmente beneficiari di poter presentare la domanda in modalità telematica.
Come annunciato dal Presidente dell’Istituto previdenziale, con molta probabilità sarà previsto un “click day” per la prossima settimana, in quanto le risorse stanziate potrebbero non essere sufficienti per coprire tutte le richieste; di conseguenza, si darà precedenza alle domande arrivate prima.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – Profili critici

L’art. 61 del DL 18/2020 ha previsto che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall’art. 8 del DL 9/2020, in favore delle prime zone rosse, viene estesa alle imprese che più di tutte hanno subito gli effetti negativi delle misure restrittive adottate dal Governo per limitare la diffusione del virus COVID-19 (si pensi, ad esempio, ai bar, ristoranti, teatri, cinema).
Tuttavia, come anche chiarito dall’INPS con la circ. 37/2020, con cui sono state dettate le istruzioni operative circa la sospensione dei contributi per le prime zone rosse, i contributi trattenuti dal datore di lavoro, o committente, al lavoratore, anche se rientranti nel periodo di sospensione, devono essere versati. In caso contrario, il datore, o il committente, che non procede al versamento di quanto trattenuto rischia il reato di appropriazione indebita.
Questa situazione potrebbe verificarsi in molte aziende, in quanto la sospensione del versamento dei contributi è stata disposta quanto ormai le stesse, o i loro intermediari, hanno elaborato le buste paga, trattenendo la quota dei contributi a carico del lavoratore.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) (ris. Agenzia delle Entrate 18.3.2020 n. 12)

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) conferma il rinvio al 20.3.2020 di tutti i versamenti fiscali e contributivi scaduti il 16.3.2020.
Per i soggetti che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (si veda, “a titolo indicativo”, l’elenco riportato nella ris. Agenzia delle Entrate 12/2020), l’art. 61 del DL 18/2020 prevede invece la sospensione:
– dal 2.3.2020 al 30.4.2020, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
– dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio).
Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che:
– con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;
– sono ubicati in determinati territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31.5.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (per gli enti sportivi che beneficiano della sospensione fino al 31.5.2020, entro giugno 2020).

Erogazioni liberali finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza da Coronavirus – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 66 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevede una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.
Per i soggetti titolati di reddito d’impresa, invece, le stesse erogazioni liberali in denaro e in natura sono deducibili e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ai fini dell’IRAP, tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Inadempimento del contratto – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 91 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), aggiungendo all’art. 3 del DL 6/2020 il co. 6-bis, dispone che il rispetto delle misure di contenimento contro il Coronavirus è sempre valutato “ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
La norma imporrebbe al giudice, chiamato a decidere in ordine al singolo rapporto, di valutare l’inadempimento contrattuale alla luce del rispetto delle misure contro il Coronavirus; di queste andrà tenuto conto anche ai fini della maturazione di decadenze o dell’applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Si ritiene che, in applicazione di questa disposizione, non dovrebbe incorrere in conseguenze chi:
– posticipi la data per la stipula del definitivo, stabilita nel contratto preliminare;
– abbia pattuito un termine essenziale, che non può rispettare;
– abbia dato o ricevuto una caparra confirmatoria o abbia pattuito una penale e sia inadempiente.

Proroga dei termini di convocazione – Modalità di svolgimento – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevede:
– la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio 2019, con l’assemblea che può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica);
– una serie di misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.
Relativamente al primo punto, la news legislativa Assonime pubblicata il 18.3.2020 sottolinea come:
– l’utilizzo del termine più ampio si presenti quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio);
– la decisione di utilizzare tale maggior termine non deve essere motivata dalla società;
– il maggior termine dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.
Con riguardo al secondo punto, invece, è stabilito, tra l’altro, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’assemblea può svolgersi “anche esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Moratoria dei finanziamenti a PMI – Inclusione dei professionisti – Novità del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)

L’art. 56 del DL 18/2020 prevede alcune misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19. La disposizione non fa riferimento espresso ai professionisti.
Ciononostante, anche se alcune prime interpretazioni sembrano escludere dall’applicazione di tale disposizione i professionisti, le definizioni europee alle quali la norma fa riferimento sembrano invece includere anche tali soggetti.
In particolare, il comma 5 dello stesso art. 56, per specificare l’ambito di applicazione della misura economica, definisce le imprese richiamando la Raccomandazione della Commissione Europea 6.5.2003 n. 361, secondo la quale si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Tale nozione includerebbe quindi anche i professionisti.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Misure in materia di lavoro nel decreto “Cura Italia”

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.
Tra le disposizioni inserite nel provvedimento sono numerose quelle che riguardano l’ambito lavoristico e previdenziale. Tra quelle di maggior interesse si segnalano:
– un ampliamento dell’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito;
– l’erogazione di una serie di indennità per lavoratori dipendenti di alcuni settori, autonomi, collaboratori e professionisti;
– l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia;
– la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
– la previsione di un congedo speciale o, in alternativa, la fruizione di un bonus baby sitting;
– il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
– la sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni INAIL.

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