Stando alle ultime indiscrezioni, il decreto per contrastare l’emergenza economica prodotta dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19 (previsto in Consiglio dei Ministri per il 13.3.2020) dovrebbe contenere un ampio pacchetto di misure fiscali, fra le quali vi sarebbe la sospensione di versamenti IVA, ritenute e contributi in scadenza il prossimo 16.3.2020 solo per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000,00 euro per le prestazioni di servizi e non superiori a 700.000,00 euro per le cessioni di beni.
La misura si inserirebbe nella più ampia sospensione dei versamenti già preannunciata dal Ministro all’Economia Gualtieri, che nel corso di un’audizione aveva parlato di misure che “posticiperanno” una serie di adempimenti fiscali e “sospenderanno” i versamenti tributari e contributivi.
Ad ogni modo, sostiene l’UNGDCEC in un comunicato diffuso il 12.2.2020, qualora il decreto escludesse alcune categorie di contribuenti, coloro che non riusciranno a far fronte agli adempimenti dovrebbero evitare l’applicazione delle sanzioni grazie alla causa di non punibilità prevista dall’art. 6 co. 5 del DLgs. 472/97.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Termini processuali – Novità del DL 11/2020
L’art. 1 co. 1 del DL 8.3.2020 n. 11 ha previsto che, a decorrere dal 9.3.2020, le udienze relative a processi pendenti sono rinviate d’ufficio in data posteriore al 22.3.2020. Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo co. 2, sono sospesi, dal 9.3.2020 al 22.3.2020, anche i termini per il compimento di qualsiasi atto inerente ai processi di cui al comma 1. L’interpretazione letterale della norma in esame limiterebbe la sospensione dei termini ai procedimenti pendenti e con udienza fissata tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020.
Tuttavia, la Relazione illustrativa al DL 11/2020, con interpretazione estensiva, ha affermato che la sospensione si applica “anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato”.
L’interpretazione estensiva non elimina il problema dell’inapplicabilità della sospensione dei termini per presentare istanza di adesione e notificare il ricorso avverso l’avviso di accertamento.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione delle verifiche (circ. Guardia di Finanza 11.3.2020 n. 73943 e comunicato stampa Agenzia delle Entrate 12.3.2020 n. 17)
L’Agenzia delle Entrate, mediante il comunicato stampa 12.3.2020 n. 17, ha annunciato la sospensione delle attività di “liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario”, salvo che siano in imminente scadenza.
La comunicazione fa seguito alla circolare 11.3.2020 n. 73943, con la quale la Guardia di Finanza ha disposto la sospensione di:
– verifiche, controlli fiscali e in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza;
– controlli strumentali;
– attività ispettive antiriciclaggio.
Le altre attività di polizia, viene inoltre specificato, saranno prioritariamente orientate al contrasto delle condotte più marcatamente illegali e fraudolente e dei fenomeni illeciti correlati con l’emergenza sanitaria in atto (menzionate, ad esempio, le attività di monitoraggio delle misure di cui al DPCM 8.3.2020).
Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione dei pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali (nota INL 11.3.2020 n. 2179)
Con la nota 11.3.2020 n. 2179, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un quadro riepilogativo delle riprese degli adempimenti previdenziali e delle attività processuali alla luce delle misure sospensive previste dal DL 9/2020 e dal DL 11/2020 con la finalità di contrastare la diffusione del Coronavirus.
In sintesi, con riferimento ai Comuni della c.d. “zona rossa” indicati dal DL 9/2020 (una serie di Comuni della Lombardia e il Comune veneto di Vo’), i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020 sono sospesi e riprenderanno dall’1.5.2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nello stesso ambito territoriale sono sospesi anche i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Diversamente, per l’intero territorio nazionale l’art. 8 del DL 9/2020 ha previsto allo stesso modo la sospensione fino al 30.4.2020 dei termini relativi agli adempimenti previdenziali e dei premi INAIL, ma unicamente per le imprese turistico-ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio.