Con il Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti-CNDCEC dell’8.10.2020, si cerca di fornire un aiuto operativo all’individuazione dei Comuni calamitati per i quali, a norma dell’art. 28 del DL 34/2020 convertito, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spetta a prescindere dal requisito del calo del fatturato.
Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL 34/2020, la L. 77/2020 ha previsto che il requisito del calo del fatturato, necessario per accedere al bonus, possa essere derogato da parte:
– dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
– dei “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19″ (31.1.2020).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 22/2020 (in tema di contributo a fondo perduto, per il quale opera lo stesso requisito e la medesima eccezione), la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:
– il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
– i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
– il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga – Misure a sostegno di imprese e lavoratori – Novità del DL 7.10.2020 n. 125 – Proroga dei termini del DL 104/2020 (DL “Agosto”)
Con il DL 7.10.2020 n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31.1.2021, si dispone il differimento al prossimo 31.10.2020 dei termini per la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale COVID-19 previsti dal DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) e riferite agli scorsi mesi di luglio e agosto.
In termini pratici, il decreto in esame, in vigore dal 8.10.2020, modifica le scadenze di cui all’art. 1 co. 9 e 10 del DL 104/2020 attuando di fatto quanto anticipato dall’INPS con la circ. 30.9.2020 n. 115, con cui l’Istituto previdenziale ha sospeso la precedente scadenza del 30.9.2020 e fissato entro il 31.10.2020 il termine di presentazione delle domande CIG e della documentazione per i pagamenti diretti delle prestazioni (modelli “SR41″).
Ordine di liberazione degli immobili – Effetti della diffusione del Coronavirus
L’attuazione degli ordini di liberazione è soggetta ai limiti della legislazione emergenziale.
Si registra l'”adozione” da parte dei Tribunali, nei procedimenti esecutivi e concorsuali, del modello di cui all’art. 103 co. 6 del DL 18/2020, che sospende il rilascio degli immobili anche non abitativi fino al 31.12.2020 (L. 77/2020).
La norma, modificata dall’art. 17-bis co. 1 del DL 34/2020, non è estesa all’attuazione dell’ordine di cui all’art. 560 c.p.c.
Circa il comportamento da tenersi per evitare un abuso del diritto, contemperando le esigenze degli occupanti, la questione può essere esaminata per l’ordine di liberazione da attuarsi a cura dell’ausiliario del giudice (custode, delegato o curatore), dovendo ritenersi assorbiti negli artt. 107 co. 2 e 6 del RD 267/42 e 586 c.p.c. tutti i casi in cui l’ordine di liberazione sia contenuto nel decreto di trasferimento e azionato dall’aggiudicatario con i rimedi di cui all’art. 608 c.p.c.
L’art. 54-ter del DL 18/2020 sospende fino al 30.10.2020 ogni procedura esecutiva sull’abitazione principale del debitore.
In tutti i restanti casi, ferma la specialità del procedimento esecutivo e fallimentare e l’inapplicabilità della sospensione del rilascio, deve applicarsi il principio di ragionevolezza. Va confermato il potere del giudice di emettere un ordine di liberazione attuabile dall’ausiliario, con la possibilità di adattarne il contenuto alle esigenze concrete, valorizzando il potere di direzione di cui all’art. 484 c.p.c.
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP – Agevolazioni IMU – Novità del Ddl. di conversione del DL 104/2020
Con il maxi emendamento al Ddl di conversione del DL “Agosto” (DL 104/2020), approvato il 6.10.2020 dal Senato, viene fornita una norma di interpretazione autentica in materia di IMU. Si tratta di un’interpretazione normativa che il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia aveva fornito da tempo, ma che parte della giurisprudenza disapprovava.
Secondo il nuovo art. 78-bis del DL 104/2020 in corso di conversione, l’art. 1 co. 705 della L. 145/2018 “si interpreta nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n.145 del 2018″.
Secondo la disposizione contenuta nel co. 705, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al co. 3 dell’art. 1, indipendentemente dallo loro ubicazione.
Con la norma interpretativa i pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), usufruiscono dell’esenzione da IMU sui terreni agricoli.
Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 – Novità del Ddl. di conversione del DL 104/2020 (DL “Agosto”)
Nel testo del Ddl. di conversione del DL 104/2020, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, per i soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali” è prevista la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento di tale esercizio (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Coloro che decidono di attivare tale facoltà di deroga, pertanto, differiscono all’esercizio successivo (2021) la quota di ammortamento non effettuata nel 2020; con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione. Inoltre, un importo corrispondente all’ammortamento differito dovrà essere imputato a una riserva indisponibile di utili ed adeguata informativa dovrà essere fornita in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale si evidenzia come i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità del DL 34/2020 convertito (DL “Rilancio”) – Pubblicazione dei decreti attuativi
Sono stati pubblicati sulla G.U. 5.10.2020 n. 246 i due DM 6.8.2020 contenenti:
– i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto “Requisiti“);
– i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto “Asseverazioni“).
Mentre il decreto “Requisiti” è entrato in vigore il 6.10.2020, il decreto “Asseverazioni” entrerà in vigore il 20.10.2020.
L’art. 12 co. 1 del DM 6.8.2020 “Requisiti” stabilisce che le disposizioni da esso recate “si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto”. Per gli interventi la cui data di inizio lavori, “comprovata tramite idonea documentazione”, sia antecedente il 6.10.2020, quindi, si continuano ad applicare, ove compatibili, le disposizioni di cui al DM 19.2.2007.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Edifici unifamiliari – Abitazione principale o seconda casa (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2020 n. 455)
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2020 n. 455, è stato chiarito che, per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare il superbonus del 110% spetta, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, a prescindere dal fatto che lo stesso venga adibito o meno ad abitazione principale.
La previsione secondo cui l’immobile in questione dovesse essere destinato ad abitazione principale, infatti, era contenuta nel testo originario dell’art. 119 del DL 34/2020, prima della sua conversione in legge.
Commercio elettronico – Operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme digitali – Formalità doganali – Semplificazione (determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910)
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910, è stata introdotta un’apposita procedura che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.
In particolare, è previsto, fra l’altro, quanto segue:
– fino all’entrata in vigore delle norme del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale delle predette merci possono accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di una specifica autorizzazione;
– l’autorizzazione è rilasciata in via preventiva e ha validità annuale;
– i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).