Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Soggetti non titolari di “redditi imponibili” – Condomini (ris. Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 78)

In relazione al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, con la ris. 15.12.2020 n. 78, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
– un soggetto residente fiscalmente all’estero, proprietario di unità immobiliari in Italia, può fruire della detrazione in quanto titolare di reddito fondiario. In assenza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione, potrà optare per lo “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020;
– per gli interventi effettuati sulle parti comuni, l’edificio deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Non è sufficiente per determinare un condominio la presenza di diritti reali di godimento (es. usufrutto) su una unità immobiliare.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Sconto sul corrispettivo – Novità del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) – Errori nella comunicazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 590)

Nella risposta ad interpello 15.12.2020 n. 590, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli errori nella comunicazione che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione spettante possono essere corretti se il cessionario non ha già iniziato ad utilizzare il credito d’imposta (nel caso di specie è stata barrata la casella A “cessione del credito” anziché la casella B “contributo sotto forma di sconto”).
Il caso oggetto di esame riguarda la disciplina in vigore fino al 31.12.2019 di cui all’art. 10 co. 1 del DL 34/2019 che consentiva, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”), di poter optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
In questi casi, il beneficiario della detrazione (il cliente/committente) dovrà segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.

Tributi locali – Termini in scadenza al 31.12.2020

L’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato o la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 1 co. 161 della L. 296/2006).
Pertanto:
– per il semplice mancato versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2015, il termine scade il 31.12.2020;
– il 31.12.2020 scade l’anno 2015 nella misura in cui, nel corso del 2014, si sono verificati fatti tali da cagionare un aumento dell’imposizione, che avrebbero dovuto essere dichiarati, appunto, nel 2015.
Lo slittamento, al 31.12.2021, dei termini che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 non si applica alla fiscalità locale (art. 157 co. 7-bis del DL 34/2020).

Tasso di interesse legale – Riduzione allo 0,01% dall’1.1.2021 – Novità del DM 11.12.2020

Il DM 11.12.2020 modifica il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., abbassandolo dall’attuale 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno, a partire dall’1.1.2020.
Tra le diverse conseguenze sul piano fiscale che la variazione comporta, si segnala la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è, quindi, pari allo 0,05% fino al 31.12.2020 e allo 0,01% dall’1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso.

rediti d’imposta botteghe e negozi e sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo – Cessione del credito – Modalità di comunicazione – Aggiornamento del modello (provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222)

Il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 ha:
– aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazioni, includendo anche i mesi da luglio a dicembre 2020 tra quelli “cedibili”;
– consentito che la comunicazione della cessione possa avvenire anche tramite intermediari abilitati.
Il nuovo modello può essere utilizzato, in luogo del “vecchio” modello, approvato con il provv. 1.7.2020 n. 250739, a decorrere dal 14.12.2020.
Si ricorda che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va inviata tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021.
Se il cessionario non utilizza interamente il credito acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata la cessione, l’eccedenza non può essere riportata all’anno seguente, né chiesta a rimborso (il cessionario può, a sua volta, cedere i crediti, ma solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione).
Inoltre, il provvedimento consente finalmente di inviare la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta locazione (art. 28 del DL 34/2020) e “botteghe e negozi” (art. 65 del DL 18/2020) avvalendosi di un intermediario abilitato, possibilità che, pur normativamente prevista, non aveva ancora avuto attuazione.