Nella ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21 viene reso noto che le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione), di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13.5.2022.
Rispondendo alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, quindi, dal 9 al 13.5.2022 sarà possibile:
– inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29.4.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
– ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29.4.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – Acquisti di elettrodomestici – Nuove etichette energetiche (risposta interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08007)
Ai fini della fruizione del bonus mobili per l’acquisto di elettrodomestici dall’1.1.2022, nella risposta all’interrogazione parlamentare del 4.5.2022 n. 5-08007, il MITE ha ritenuto siano applicabili i requisiti minimi di classe energetica previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 nella versione ante L. 234/2021.
Non sono infatti state ancora recepite in Italia le previsioni del regolamento 2017/1369/Ue della Commissione europea che stabiliscono per alcuni elettrodomestici l’introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++) a partire dall’1.3.2021.
Misure in materia di vigilanza, sicurezza nei luoghi di lavoro e parità di genere – Novità del DL 36/2022
Il DL 30.4.2022 n. 36 assegna all’INAIL un ruolo importante nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Innanzitutto, l’art. 19 del DL 36/2022 coinvolge l’Istituto assicuratore nelle attività istituzionali del portale del sommerso nel quale confluirà tutta l’attività ispettiva in materia di lavoro, mentre il successivo art. 20 prevede la possibilità per l’INAIL predisponga appositi protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR.
In pratica, il ruolo dell’Istituto dovrà essere quello di affiancare i soggetti che sono impegnati nella realizzazione del PNRR attraverso specifici strumenti, quali progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche per migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero programmi straordinari di formazione che, fermi restando gli obblighi formativi in materia di sicurezza spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati.
Cartella di pagamento – Motivazione – Riferimento al titolo che legittima la solidarietà (Cass. 31.3.2022 n. 10377)
In tema di responsabilità del cessionario, la Cass. 31.3.2022 n. 10377 ha stabilito che la cartella di pagamento notificata al cessionario non deve contenere una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla norma che fonda la solidarietà, ossia l’art. 14 del DLgs. 472/97.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, non occorre indicare le specifiche ragioni per le quali si ritiene il coobbligato responsabile in via solidale.
Incrementi retributivi – Nuova disciplina del lavoro a termine (Accordo di rinnovo 4.5.2022)
Il 4.5.2022 le Parti stipulanti del CCNL 30.1.2020 applicabile alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese del settore edile hanno siglato l’accordo di rinnovo, che decorre dall’1.5.2022 e scadrà il 30.9.2024.
Sul piano economico si segnalano i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili dall’1.5.2022; il successivo incremento è previsto dall’1.7.2023.
Sul piano normativo si segnalano le seguenti novità:
– possibilità per determinate categorie di aziende, per la realizzazione di attività ben definite, di predisporre orari di lavoro specifici;
– ridefinizione della durata del periodo di preavviso degli operai;
– integrale riformulazione dell’art. 93 dedicato al contratto a termine, con previsione delle causali “contrattuali” oggetto del rimando da parte dell’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.