Nel Ddl. di bilancio 2023 è previsto che dall’1.1.2023 l’importo dell’assegno unico e universale sia maggiorato del 50% per i primi 12 mesi dalla nascita del figlio, salendo così a 262,50 euro massimi (invece di175,00 euro) per nuclei familiari con ISEE fino a 15.000,00 euro.
Inoltre, dall’1.1.2023 saranno rese strutturali le disposizioni che nel 2022 avevano transitoriamente aumentato gli importi di assegno unico e le maggiorazioni per i figli disabili.
Modifiche al regime pensionistico – Novità del Ddl. di bilancio 2023
Le modifiche all’anticipo pensionistico “opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 4/2019, indicate nella versione bollinata del Ddl. di bilancio 2023, prevedono innanzitutto nuovi requisiti anagrafici e un forte restringimento del novero delle destinatarie, includendovi solo specifiche categorie, ossia le c.d. “caregiver” (ossia coloro che assistono il coniuge, un parente o un affine in condizione di handicap grave o in situazioni di particolare bisogno), coloro con un’invalidità al 74% e le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo uno specifico tavolo per la gestione delle crisi aziendali.
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi, si richiede innanzitutto di aver maturato entro il 31.12.2022, congiuntamente ad un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, un’età anagrafica di 60 anni.
Il requisito anagrafico viene poi ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
In altri termini, l’età minima per accedere all’opzione donna sarà di 58 anni se le lavoratrici hanno almeno due figli, ovvero 59 anni se il figlio è uno solo. Per le lavoratrici senza figli il requisito anagrafico rimane dunque fissato a 60 anni.
Agevolazioni contributive – Assunzioni di donne svantaggiate – Novità del Ddl. di Bilancio 2023
Il testo bollinato del Ddl. di bilancio 2023 proroga l’esonero contributivo previsto per “le nuove assunzioni di donne lavoratrici” di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 178/2020 per le assunzioni, o trasformazioni di contratto, effettuate tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.
Si tratta dello sgravio contributivo ex art. 4 co. 9-11 della L. 92/2012, già riconosciuto per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, in misura pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Come già specificato dall’INPS (circ. 32/2021), tale agevolazione si applica alle assunzioni di donne svantaggiate (ossia, quelle in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o prive di impiego) effettuate da datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori. Non trova applicazione nei confronti della P.A.
Detto incentivo spetta per:
– le assunzioni a tempo determinato (per un massimo di 12 mesi);
– le assunzioni a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi);
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (per un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione) e a quelle di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi dalla data di trasformazione).
L’efficacia di tale misura contributiva è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Redditi di lavoro dipendente – Comunicazioni per l’adempimento spontaneo per l’anno 2018 e successivi (provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 439255)
Con il provvedimento n. 439255/2022 dell’Agenzia delle Entrate si apre una fase di contraddittorio tra Amministrazione e contribuenti potenzialmente molto ampia.
Le comunicazioni siano inviate ai soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensioni di fonte estera nei periodi d’imposta 2018 e successivi.
La locuzione impiegata implica che le situazioni in cui si andrà in contraddittorio sono potenzialmente molte. Ad esempio, la persona che vive all’estero, ma che non si è iscritta all’AIRE, dovrebbe dimostrare la residenza estera in base alle Convenzioni. Altre contestazioni potrebbero derivare da una non corretta applicazione, da parte del contribuente, dei principi delle Convenzioni in tema di lavoro dipendente.
Nel momento in cui le irregolarità siano tali, e consiglino la regolarizzazione della posizione, potrebbe essere conveniente il ricorso al c.d. “ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”, in fase di approvazione nell’ambito del Ddl. di bilancio 2023.
Agevolazioni prima casa – Caratteristiche dell’immobile – Abitazione non di lusso – Mancanza condizioni – Decadenza – Sanzioni (Cass. 30.8.2022 n. 25489)
Sulla base della disciplina previgente, che precludeva l’applicazione dell’agevolazione prima casa alle abitazioni qualificabili “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69, nel computo della superficie utile andavano anche i locali di sgombero non abitabili (in quanto era rilevante l’idoneità allo svolgimento delle attività della vita quotidiana). Nel caso di specie, l’immobile era qualificabile di lusso ai sensi dell’art. 5 del citato DM, avendo superficie superiore a 200 mq ed avendo un’area pertinenziale “della superficie di oltre sei volte l’area coperta” (costituita dal terreno circostante il fabbricato, essendo a tal fine irrilevante la qualificazione catastale dell’area ai fini della natura pertinenziale ex art. 817 c.c.).
Nel caso di specie, risulta applicabile la sanzione del 30% in quanto:
– anche la dichiarazione relativa alla natura non di lusso dell’immobile deve essere contenuta nell’atto di acquisto e quindi, se mendace, comporta la decadenza dal beneficio;
– come illustrato dalla Cass. SS.UU. 22.4.2022 n. 13145, la modifica normativa successiva, che ha reso irrilevante la natura “di lusso” dell’immobile, ancorando il beneficio alla sola destinazione catastale, non ha comportato una abolitio criminis e non può applicarsi retroattivamente.
Trattandosi di atto imponibile ad IVA, posto che la revoca del beneficio è riconducibile ad elementi oggettivi del contratto stipulato dalle parti, di cui esse sono necessariamente a conoscenza, l’Amministrazione finanziaria può emettere l’avviso di liquidazione dalla maggiore IVA, irrogando le sanzioni:
– sia nei confronti del cedente, quale soggetto passivo ex art. 17 del DPR 633/72 (salva la rivalsa successiva, in caso di pagamento, nei limiti di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72);
– sia nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, col primo tenuto quale coobbligato ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.