Omessa memorizzazione/trasmissione – Ravvedimento operoso – Novità del DL “Energia” approvato dal Consiglio dei Ministri

In base alla bozza di “DL energia” approvata dal Consiglio dei Ministri il 25.9.2023, il ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023, viene esteso ai contribuenti nei confronti dei quali la violazione è già stata constatata al 31.10.2023.
Il ravvedimento operoso deve perfezionarsi entro il 15.12.2023.
Questi contribuenti, in base all’art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, sarebbero esclusi dal ravvedimento, che, proprio per le violazioni su memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, è precluso dal verbale di constatazione.
La regolarizzazione mediante ravvedimento fa sì che la violazione non sia inclusa in quelle che possono determinare la sanzione accessoria della chiusura dei locali.

Obbligo di fatturazione elettronica – Detrazione IVA – Mancato recapito della fattura – Presa visione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.9.2023 n. 435)

Se il recapito non è possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento. L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguardava una società che si rendeva conto, nel 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021, di cui pure aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata.
Per l’Agenzia delle Entrate non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA da tale data. Il soggetto passivo, in questo caso, era a conoscenza del fatto che le operazioni cui le fatture si riferivano erano già state effettuate e che, pertanto, l’imposta era esigibile. Inoltre, essendo in possesso delle copie di cortesia, avrebbe dovuto attivarsi per recuperare tempestivamente le fatture elettroniche nella propria area riservata.

Crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 – Utilizzo in compensazione mediante il modello F24 – Termine del 30.9.2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al III trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 30.9.2023.
Il modello F24 deve essere presentato:
– esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzando gli specifici codici tributo istituiti per ciascuna agevolazione.
Anche i cessionari, ove sia stata presentata la comunicazione di cessione entro lo scorso 20.9.2023, dovranno utilizzare i suddetti crediti entro il 30.9.2023.
In merito al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687, che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili (con istanza dal 5.10.2023) con particolare riguardo ai crediti “edilizi”, non è chiaro se il riferimento al provv. 30.6.2022 n. 253445 sui crediti energia sia un semplice refuso o se l’Agenzia intenda estendere tale possibilità anche a tali agevolazioni (comunque non applicabile ai crediti in esame vista la scadenza del 30.9.2023).

Bonus psicologo – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”) – Ammissione di nuovi aventi diritto (messaggio INPS 26.9.2023 n.3356)

Con il messaggio 26.9.2023 n. 3356, l’INPS informa di aver provveduto alla verifica delle risorse regionali e provinciali residue e allo scorrimento delle rispettive graduatorie ai fini dell’ammissione di nuovi aventi diritto al c.d. bonus psicologo ex art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021, attuato con il DM 31.5.2022.
I nuovi beneficiari ammessi al contributo possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”.
Il beneficio dovrà essere utilizzato entro 180 giorni.