Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus del 110% – Novità del Ddl. di bilancio 2024

Secondo il Ddl. di bilancio 2024 viene stabilito che, dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Al riguardo sarebbe opportuno un espresso chiarimento sul fatto che gli immobili oggetto solo di interventi “trainanti” sulle parti comuni (condominiali e non) non rientrano nella nuova ipotesi di tassazione in caso di vendita della singola unità immobiliare sulla quale non sono stati effettuati interventi “trainati”.

Crediti d’imposta per interventi “edilizi” – Cessione del credito – Trattamento ai fini IVA e imposta di registro

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta derivante da un intervento edilizio sia oggetto di una cessione, l’operazione può comportare in capo al cessionario del credito alternativamente l’effettuazione di:
– un’operazione fuori campo IVA, se non è sottesa una finalità finanziaria (art. 2 co. 3 del DPR 633/72);
– un’operazione esente IVA, se la cessione del credito ha finalità di finanziamento (art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72), come nel caso della risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 369/2021.
Anche qualora la cessione del credito d’imposta integri gli estremi di una prestazione di servizi esente IVA, l’operazione non è soggetta né all’obbligo di fatturazione (salvo il documento sia richiesto dal cliente) né a quello di certificazione e non è dovuta la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, permane l’obbligo di esporre i dati nel rigo VE33 della dichiarazione annuale IVA (riservato alle “operazioni esenti). In ogni caso, in capo agli acquirenti per i quali le predette operazioni finanziarie non formano oggetto dell’attività propria, è esclusa la loro rilevanza ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72).

Reiterazione dell’accertamento – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’adesione ai PVC, che potrebbe essere introdotta laddove venisse confermata la bozza di decreto legislativo approvata dall’Esecutivo il 3.11.2023, non osta alla notifica di ulteriori accertamenti ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò in quanto l’atto di definizione dell’accertamento basato sul PVC, che viene notificato dall’Agenzia delle Entrate dopo la comunicazione di adesione del contribuente, è per sua natura un accertamento parziale.
L’accertamento parziale, che in sostanza non ha limiti applicativi (vedasi gli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54 co. 5 del DPR 633/72), non osta alla reiterazione dell’attività accertativa.

Circolare lavoro e previdenza – Le novità di novembre 2023

1. LE NOVITÀ DI OTTOBRE IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Contribuzione previdenziale e assistenziale per il settore sportivo
– Domande di riconteggio dei debiti contributivi annullati dal DL “Lavoro”
– Tutela INAIL per i lavoratori dello sport
– Istruzioni ministeriali per il lavoro a termine e la somministrazione nel DL 48/2023 convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di ottobre
– Il tema del mese: il documento conclusivo del CNEL sul salario minimo
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di novembre 2023
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Presentazione delle domande per lo sgravio contributivo collegato ai contratti di solidarietà

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