È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.12.2023 n. 301 il DLgs. 209/2023 (c.d. “Fiscalità internazionale”), attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).
Il decreto contiene norme relative:
– alla revisione della residenza delle persone fisiche, delle società ed enti;
– alla semplificazione e razionalizzazione della disciplina sulle società estere controllate (CFC);
– all’introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale;
– al recepimento della direttiva 2022/2523/Ue sulla tassazione minima globale dei gruppi multinazionali (global minimum tax).
Interventi non ultimati – Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.12.2023
A seguito del Consiglio dei ministri che si è riunito il 28.12.2023, prende forma il DL che contiene novità in materia di superbonus, bonus barriere 75% e opzioni di cessione e sconto.
Il provvedimento, in particolare, dovrebbe prevedere:
– una sorta di clausola di salvaguardia per coloro che non riescono a completare i lavori con superbonus. Viene previsto che la detrazione spettante per gli interventi superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per la quale si è optato per la cessione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 dello stesso DL 34/2020, sulla base di SAL effettuati fino al 31.12.2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati, ivi compreso il caso in cui ciò comporti, con riguardo agli obiettivi di efficienza energetica, il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto dal co. 3 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– un restringimento dell’ambito applicativo del bonus barriere architettoniche 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che riguarderebbe le sole spese concernenti scale, rampe, ascensori, servoscala e montacarichi ed il blocco delle opzioni anche per tali interventi (ad eccezione degli interventi già in corso).
Cessioni di pellet – Aliquota IVA del 10% – Proroga ai mesi di gennaio e febbraio 2024 – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Il Ddl. di bilancio 2024, all’esame della Camera, estende anche ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la previsione dell’aliquota IVA del 10% per le cessioni di pellet.
Detta misura agevolativa era limitata al solo 2023, ai sensi dell’art. 1 co. 73 della L. 197/2022.
A regime, le cessioni di pellet sono, invece, soggette ad aliquota IVA ordinaria, per effetto del n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. L’aliquota ordinaria si renderà, quindi, applicabile alle cessioni effettuate dall’1.3.2024.
Inoltre, non risulta essere stata estesa anche al primo trimestre 2024 l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, né l’aliquota del 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le forniture di metano dipendenti dai contratti di “servizio energia”.
DLgs. “Riforma dell’IRPEF” attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28.12.2023, ha approvato in via definitiva il DLgs. relativo alla riforma dell’IRPEF.
Tra le principali misure vi sono, per il solo periodo d’imposta 2024:
– la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF, attraverso l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti e applicando l’aliquota del 23% per il nuovo primo scaglione di reddito complessivo fino a 28.000,00 euro;
– l’aumento a 1.955,00 euro, rispetto all’importo di 1.880,00 euro attualmente previsto, delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro;
– la diminuzione, per un importo pari a 260,00 euro, delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro.
La diminuzione di 260,00 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti è prevista per i seguenti oneri:
– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
– le erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
La riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR non si applicano nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
DLgs. “Contenzioso tributario” attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto delegato sul “Contenzioso tributario”, in tema di processo cautelare viene confermata l’impugnazione dell’ordinanza sulla sospensione dell’atto impugnato nel solo giudizio primo grado: resta quindi inoppugnabile l’ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Confermato anche il procedimento che consente la decisione del merito in camera di consiglio già in esito alla decisione dell’udienza cautelare, con sentenza in “forma semplificata” solo, però, per manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
Le novità saranno immediatamente operanti per i giudizi in corso.
DLgs. “Contenzioso tributario” attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva
Il 28.12.2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto in tema di modifica del DLgs. 546/92.
Si segnalano le seguenti novità:
– abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92 in tema di reclamo-mediazione, a partire dai ricorsi notificati dall’entrata in vigore del decreto;
– possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale in Cassazione, con sanzioni dovute al 60% del minimo;
– abrogazione dell’art. 2-quater del DL 564/92, sulla c.d. acquiescenza processuale;
– divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo la parte dimostri di non avere potuto produrli prima e salvo il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
DLgs. di riforma della L. 212/2000 attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva
In data 28.12.2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di modifica della L. 212/2000, che, tra le altre, apporta le seguenti novità:
– distinzione dei vizi degli atti impositivi in nullità e annullabilità, con la specificazione che le nullità (rilevabili anche d’ufficio in ogni tempo) dovranno essere previste ad hoc in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
– distinzione tra vizi di inesistenza e di nullità delle notifiche (le nullità, che saranno la maggioranza dei casi, potranno però essere sanate del ricorso);
– impossibilità, per il futuro, che la notifica della cartella di pagamento all’obbligato principale interrompa la decadenza nei confronti degli altri;
– inutilizzabilità degli elementi acquisiti in violazione di legge specie nel caso di violazione dei termini dell’art. 12 co. 5 della L. 212/2000.
DLgs. di riforma della L. 212/2000 attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva
In data 28.12.2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto modificativo della L. 212/2000, che introduce un contraddittorio generalizzato tra le parti.
Sulla base della nuova versione del decreto, il contraddittorio riguarderà ogni atto impositivo (inclusi i dinieghi di rimborso e gli avvisi di recupero dei crediti di imposta), salvo gli atti sostanzialmente automatizzati e le procedure di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
L’atto dovrà contenere una motivazione rafforzata, nel senso che bisognerà spiegare perchè le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.
Bisognerà però attendere l’ulteriore decreto sull’accertamento, posto che, sulla base della versione approvata in via preliminare, lo schema di provvedimento che verrà inviato al contribuente potrà essere l’invito dell’art. 5 del DLgs. 218/987, finalizzato all’accertamento con adesione.
DL c.d. “Milleproroghe” – Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri – Principali novità
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “DL Milleproroghe”.
Tra le misure di carattere fiscale, si segnalano:
– la riapertura fino al 30 giugno dei termini per accedere ai crediti d’imposta di Industria 4.0 in caso di acquisto di beni strumentali;
– la previsione di un ulteriore anno per la notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria degli atti di recupero degli aiuti di Stato nei confronti di chi ha utilizzato bonus edilizi, superbonus, crediti d’imposta per la sanificazione o l’ampliamento dei luoghi di lavoro;
– la conferma ancora per un anno dell’esenzione dall’obbligo di invio della fatturazione elettronica per il personale medico che trasmette i dati al sistema Tessera Sanitaria.
Rispetto alle bozze di decreto, nel testo approvato è stato, invece, stralciato il rinvio al 29.2.2024 del termine per fruire del “vecchio” regime agevolato per gli impatriati in relazione ai lavoratori sportivi.
Credito d’imposta per investimenti in beni “ordinari” e materiali “4.0” – Prenotazione entro il 31.12.2022 – Proroga del termine “lungo” al 30.6.2024 – Novità della bozza del DL “Milleproroghe”
Nell’ambito della bozza del DL “Milleproroghe” è prevista un ulteriore proroga del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2022 al fine di fruire del credito d’imposta ex L. 178/2020.
In particolare, è prevista la proroga:
– dal 30.11.2023 al 30.6.2024 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati entro il 31.12.2022. Per tali beni, il credito d’imposta spetta nella misura del 6%, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 co. 1055 della L. 178/2020);
– dal 30.11.2023 al 30.6.2024 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022. Per tali beni, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 co. 1057 della L. 178/2020).