Misure di sostegno al reddito – Fondo per la sperimentazione del Reddito alimentare – Disposizioni attuative (Comunicato Min. Lavoro 28.12.2023)

Il Ministero del Lavoro, con il comunicato del 28.12.2023, ha reso noto che, a seguito dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata in data 20.12.2023, sono stati individuati i Comuni capoluogo delle Città metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo per l’attuazione della sperimentazione del Reddito alimentare (misura introdotta con l’art. 1 co. 434-435 della L. 197/2022), di durata triennale.
In particolare, il 27.12.2023 è stato firmato il Decreto direttoriale prot. n. 41/468 di impegno delle risorse per il triennio 2023-2025 e di approvazione dell’Avviso pubblico, di tipo non competitivo, rivolto ai citati Comuni capoluogo delle Città metropolitane per la presentazione di progetti di reddito alimentare.
Il predetto Avviso verrà pubblicato sul sito del Ministero, dopo la conclusione delle verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Rinnovo ISEE per prestazioni collegate

Il 31 dicembre prossimo rappresenta l’ultimo giorno di validità del modello ISEE 2023. Bisogna, quindi, attivarsi per il rinnovo già dai primi giorni del nuovo anno al fine di continuare a beneficiare anche nel 2024 delle prestazioni ad esso collegate.

Con la presente informativa si intendono illustrare le principali misure per le quali occorre il rinnovo dell’ISEE.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

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Nuovi minimi retributivi – Indennità “una tantum” (Accordo 19.12.2023)

L’Accordo 19.12.2023 rinnova per il triennio 2024-2026 la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini.
Previsti incrementi retributivi medi di 252 euro nell’arco di validità dell’Accordo, distribuiti nelle seguenti 5 decorrenze: marzo 2024, ottobre 2024, maggio 2025, ottobre 2025 e luglio 2026.
In gennaio 2024 dovrà inoltre essere corrisposto il primo rateo, pari a 100 euro, dell’una tantum a copertura della carenza contrattuale (il secondo rateo è previsto per gennaio 2025).
Incrementata la contribuzione verso i Fondi Byblos (previdenza complementare) e Salute Sempre (assistenza sanitaria integrativa).

Acconti d’imposta – Dichiarazione integrativa a favore – Ravvedimento operoso degli omessi versamenti

In caso di omesso versamento dell’acconto entro i termini previsti, anche se l’acconto, a seguito di presentazione della dichiarazione integrativa a favore, risulta dovuto in misura inferiore, si applica comunque la sanzione, di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, per omesso versamento sull’intero importo non versato in base alla dichiarazione originaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 9.6.2015 n. 23, ha infatti chiarito che la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare.
Il contribuente è quindi tenuto a versare gli acconti, con sanzioni e interessi, come risultano dalla dichiarazione originaria, anche in compensazione con eventuali importi a credito.

Diritti reali di godimento – Assoggettamento a tassazione – Novità del Ddl. di bilancio 2024

Il Ddl. di bilancio 2024 prevede una modifica alla disciplina dei redditi diversi, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso e costituzione/trasferimento di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente.
Si introduce anche all’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione per cui determina reddito diverso anche il possesso di redditi “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» su immobili e non la sola concessione dell’usufrutto su immobili e aziende”.
In sostanza, la costituzione di un diritto reale di godimento sarà oggetto dell’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:
– non rileverà il periodo di possesso dell’immobile;
– il contribuente assoggetterà a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Invece, in caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si dovrebbe applicare l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.

Novità del DLgs. “Adempimenti” attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Con il c.d. “decreto Adempimenti” definitivamente approvato in Consiglio dei Ministri, tra le varie novità si passa da un sistema di compilazione della modulistica ad un percorso guidato su piattaforma web in cui il contribuente dovrà confermare o modificare i dati di cui già dispone l’Agenzia delle Entrate.
Vi sarà inoltre un ampliamento della dichiarazione precompilata anche a favore di professionisti e imprese individuali.
Viene altresì eliminata la Certificazione Unica per i contribuenti in regime forfetario e il modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA.

Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Pareri della Commissione Finanze della Camera

La Commissione Finanze della Camera ha completato l’esame dello schema di decreto di riforma in tema di accertamento e concordato preventivo biennale (atto del Governo n. 105).
Il Governo viene invitato a considerare l’opportunità di:
– rimodulare la disciplina dell’accertamento con adesione, eventualmente differenziando le tempistiche rispetto a quella relativa al contraddittorio preventivo;
– precisare la nozione di “errori manifesti” relativa all’adesione ai PVC prevista dal nuovo art. 5-quater del DLgs. 218/97;
– circoscrivere il termine di decadenza di otto anni per il recupero alle sole ipotesi di inesistenza del credito;
– prevedere per gli avvisi di recupero il pagamento rateale, in analogia con l’art. 8 del DLgs. 218/97.

Concordato preventivo biennale – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Termine per l’adesione

Lo schema di DLgs. recante disposizioni in materia di procedimento accertativo, che nel Titolo II contiene la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, è stato trasmesso al Parlamento, ed assegnato alle competenti Commissioni di Camera e Senato per la formulazione dei relativi pareri, che dovranno essere espressi entro il 12.1.2024.
Il 21.12.2023 la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, formulando alcune osservazioni; tra gli aspetti critici, si rileva l’opportunità di rivedere i termini di perfezionamento del nuovo istituto.
Rispetto alla bozza, lo schema di DLgs. prevede un nuovo termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve elaborare e comunicare al contribuente la proposta di concordato; in particolare, la proposta in esame dovrà essere formulata e comunicata dall’Amministrazione finanziaria entro il quinto giorno successivo a quello di invio dei dati necessari da parte del contribuente.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015 – Applicabilità alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto (circ. Agenzia delle Entrate 21.12.2023 n. 33)

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.12.2023 n. 33, ha fornito indicazioni per l’applicabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, integrando la precedente circ. 32/2022.
Qualora il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra “struttura produttiva” (a cui conseguirebbe una rideterminazione del bonus).
Questo, sempreché, nonostante l’assenza della dichiarazione di armatore da parte dell’utilizzatore (locatario o noleggiatore), non si verifichi, sulla base di specifiche previsioni contrattuali, un effettivo trasferimento dei rischi e della responsabilità connesse alla navigazione in capo allo stesso utilizzatore, tale da fagli assumere una veste sostanzialmente analoga a quella dell’armatore dell’unità. In tal caso, troveranno applicazione, nei riguardi del proprietario dell’unità, le disposizioni di cui all’art. 1 co. 105 della L. 208/2015.