Dal 18.1.2024 è in vigore l’art. 6-bis della L. 212/2000, che impone il contraddittorio generalizzato tra enti impositori e contribuenti.
Eccezion fatta per gli atti di natura pressochè liquidatoria che verranno individuati con decreto ministeriale, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli accertamenti IMU e gli accertamenti di valore sono tra gli atti soggetti a contraddittorio preventivo.
L’ente impositore dovrà mettere a disposizione del contribuente uno schema di provvedimento e questi potrà formulare osservazioni nei sessanta giorni. Se le osservazioni non vengono condivise, occorrerà motivarne la ragione.
Semplificazioni per le imprese di minori dimensioni – Incremento dei limiti dimensionali – Novità della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) e della direttiva 2023/2775/UE
Le regole per la redazione del bilancio da parte delle imprese di minori dimensioni potrebbero subire significative modifiche per effetto:
– del progetto avviato dall’OIC nel marzo 2023, finalizzato ad individuare principi contabili semplificati;
– della direttiva 2023/2775/UE, che ha aumentato, per effetto dell’inflazione, i limiti per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese. Le relative disposizioni di recepimento dovranno applicarsi agli esercizi finanziari che hanno inizio dall’1.1.2024;
– della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), che richiede, al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”.
Segnalazione di operazioni sospette – Direttore di filiale – Discrezionalità – Limiti (Cass. 17.1.2024 n. 1798)
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 17.1.2024 n. 1798, ha precisato che, in ambito bancario, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS), un potere di valutazione ricade solo sul titolare della funzione, sul legale rappresentante (o su un soggetto a ciò delegato), mentre al direttore di una filiale è riservato un margine di discrezionalità ridotto. Margine che non può, in ogni caso, essere invocato in presenza di numerose e cospicue movimentazioni in contanti compiute sui conti correnti, non richiedendosi alcuna prova attendibile circa l’esistenza dei reati a monte del sospetto riciclaggio.
Ove si tratti di violazione del previgente art. 3 del DL 143/91 convertito, inoltre, ai fini della concreta determinazione della sanzione applicabile, occorre considerare il trattamento previsto dal vigente art. 58 del DLgs. 231/2007 ove risulti, in concreto, più favorevole per i trasgressori (ciò in forza dell’art. 69 co. 1 del DLgs. 231/2007).
Bonus Mamme: vantaggi contributivi per le lavoratrici con figli
L’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, ha previsto, in aggiunta all’esonero parziale previsto per la generalità dei lavoratori con un determinato reddito mensile, un ulteriore esonero contributivo pari al 100% della quota a carico delle lavoratrici madri, a condizione che le stesse siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e madri di almeno due figli.
Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e fornirti il modello di dichiarazione che dovrà essere compilato, firmato e consegnato al datore di lavoro.
INCENTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI NEL 2024
La presente Circolare esamina la “super deduzione” del costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024, contenuta nell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111.
In particolare, vengono analizzati:
– i datori di lavoro che possono beneficiare della “super deduzione”;
– le condizioni per accedere all’agevolazione;
– il costo del lavoro rilevante per la “super deduzione”;
– la misura della “super deduzione”;
– le modalità di utilizzo dell’agevolazione.
NASpI – Decadenza – Comunicazione dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale – Attività iniziata prima della domanda di NASpI (Cass. 9.1.2024 n. 846)
La Cass. 9.1.2024 n. 846, in materia di decadenza dalla NASpI, ha chiarito che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10 co. 1 del DLgs. 22/2015 non è limitato alle nuove attività, ma può riguardare anche un’attività già intrapresa dal lavoratore prima della presentazione della domanda di NASpI. In tal caso, il termine per la comunicazione, pari a un mese, decorre dalla data della domanda di NASpI.
Ai sensi di tale norma, infatti, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale – da cui ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR – deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Il mancato invio della comunicazione all’INPS comporta la decadenza dalla NASpI, ex art. 11 co. 1 lett. c) del DLgs. 22/2015.
Attività relativa alla certificazione ISEE e alla presentazione delle domande Adi e SFL – Anni 2024 e 2025 – Schemi di convenzione tra l’INPS e i CAF (messaggi INPS 9.1.2024 nn. 80 e 81)
Con i messaggi 9.1.2024 nn. 80 e 81, l’INPS ha reso noto di aver adottato due nuovi schemi di convenzione tra lo stesso Istituto e i CAF, per gli anni 2024-2025:
– uno per l’attività relativa alla certificazione ISEE;
– l’altro per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di inclusione (Adi), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM).
Le convenzioni assumono una certa rilevanza per i CAF considerato sia il rinnovo dell’ISEE ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno unico e universale, per cui è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, sia la partenza dell’assegno di inclusione.
Canoni di locazione non percepiti – Immobili commerciali – Tassazione fino alla registrazione della risoluzione (Cass. 9.1.2024 n. 746)
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 9.1.2024 n. 746, ha stabilito che i canoni previsti dal contratto di locazione di immobili commerciali vanno dichiarati e tassati in capo al locatore a prescindere dalla percezione, fino a che il contratto resta in vita (posto che non operano in tal caso le eccezioni previste dall’art. 26 del TUIR per la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore), ma la risoluzione anticipata può essere opposta all’Amministrazione finanziaria solo se registrata (in quanto la registrazione configura un obbligo per il contribuente ex artt. 17 e 3 del DPR 131/86) e solo da questo momento la risoluzione assume data certa ex art. 2704 c.c.
Pignoramento presso terzi – Potenziamento – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)
L’art. 1 co. 100 della L. 213/2023 ha introdotto, dopo l’art. 75-bis del DPR 602/73, l’art. 75-ter il quale ha esteso i poteri riconosciuti agli Agenti della Riscossione in sede di esecuzione coattiva, stabilendo che:
– l’Agente per la riscossione possa richiedere, prima di iniziare l’esecuzione coattiva, le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di beni e attività in capo al debitore iscritto a ruolo;
– le ricerche dei beni e delle attività del debitore iscritto a ruolo possano essere svolte utilizzando banche dati e strumenti telematici e informativi ulteriori rispetto a quelli a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
La norma rinvia all’approvazione di uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la determinazione esecutiva dei nuovi poteri riconosciuti all’Agente della riscossione e stabilisce che tali decreti dovranno individuare le modalità operative per lo svolgimento dei poteri introdotti affinchè siano garantiti sia i diritti riconosciuti dallo Statuto del contribuente, sia quelli in materia di protezione dei dati personali.
Causa ostativa – Attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o precedenti – Contributo allo studio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.1.2024 n. 3)
Con la risposta a interpello 9.1.2024 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le somme percepite a titolo di contributo allo studio e alla formazione per l’avvio di un’attività professionale (nello specifico, di consulente finanziario) rientrano nella più ampia categoria delle borse di studio, vertendosi quindi nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR. In quanto tali, le stesse non rilevano ai fini della causa di esclusione dal regime forfetario di cui all’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014. Il percettore del contributo, quindi, può svolgere l’attività autonoma in regime forfetario prevalentemente in favore del soggetto che ha erogato il contributo (nel caso specifico, una banca).