Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus c.d. “rafforzato” – Inagibilità dell’edificio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.1.2024 n. 4)

Per gli interventi di ricostruzione degli edifici colpiti da eventi sismici di cui all’art. 119 co. 8-ter del DL 34/2020, il superbonus spetta in misura “rafforzata” (con aliquota pari al 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025).
Con la risposta ad interpello 9.1.2024 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale previsione si applica alle spese per la ricostruzione di edifici che al contempo risultano:
– “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, dall’1.4.2009, nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– nonché oggetto di erogazione dei contributi per la ricostruzione (cfr. anche la ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 8).
Tale disposizione non trova pertanto applicazione per gli edifici privi della condizione di inagibilità (come, ad esempio, gli edifici già oggetto di un precedente intervento di ricostruzione che ha ripristinato l’agibilità).
Non sussistendo le condizioni richieste per il regime “rafforzato”, il superbonus può comunque spettare nella misura “ordinaria” prevista dal co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Attestazione di conformità dei documenti depositati – Novità del DLgs. 220/2023 (c.d. DLgs. “Contenzioso tributario” attuativo della L. 111/2023)

L’art. 25-bis co. 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 220 e in vigore per i ricorsi notificati dal 2.9.2024, prevede che le parti devono attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti.
Il giudice non tiene conto dei documenti per i quali difetta l’attestazione di conformità.
Tale norma causerà vari problemi, considerato che spesso il difensore nè la parte sono in possesso dell’originale del documento, che viene trasmesso per mail o, al più, in fotocopia.

Acquisizione della prova – Violazione di legge – Inutilizzabilità – Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 219 (DLgs. “Statuto dei diritti del contribuente” attuativo della L. 111/2023)

Il decreto delegato di modifica dello Statuto del contribuente (DLgs. 219/2023), introduce l’art. 7-quinquies della L. 212/2000 sul divieto di utilizzabilità degli elementi di prova ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale ove acquisiti in violazione di legge e/o oltre i termini di permanenza dei verificatori in sede di verifica fiscale.
Detta novità, non presente nella prima versione del decreto delegato in argomento, consentirà al contribuente, previa specifica eccezione nel ricorso introduttivo, di rendere inutilizzabili le prove illegittimamente acquisite.
Il tenore letterale della norma pare non lasci spazio a sanatorie derivanti dall’adeguata difesa del contribuente.

Autotutela obbligatoria – Autotutela facoltativa – Novità del DLgs. 219/2023 (c.d. DLgs. “Statuto dei diritti del contribuente” attuativo della L. 111/2023)

L’autotutela obbligatoria e facoltativa ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000, sebbene incentivino un confronto con l’Amministrazione finanziaria, per come sono strutturate, fanno emergere molteplici profili di criticità.
In particolare, nell’ipotesi di autotutela obbligatoria per “errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria”, non sarà sempre agevole stabilire quando la fattispecie sia ascrivibile ad errore facilmente riconoscibile.
La valutazione, prevedibilmente, sarà oggetto di piena discrezionalità degli uffici, con conseguenze sulla possibilità di impedire la tutela del contribuente in sede contenziosa. Ciò in quanto ove si degradi la fattispecie ad autotutela facoltativa in assenza di diniego espresso il contribuente non potrà impugnare il silenzio-rifiuto.

Difesa del socio – Censura nel merito della pretesa – Annullamento dell’atto sociale per estinzione della società (Cass. 9.1.2024 n. 736)

La Cass. 9.1.2024 n. 736 ha affermato che dall’eventuale annullamento dell’accertamento in capo alla società, dovuto al fatto che l’accertamento è stato ad essa notificato dopo l’estinzione, non deriva automaticamente alcun effetto caducatorio di quello del socio.
In occasione del processo instaurato dal socio, il reddito può essere oggetto di accertamento in via incidentale: il reddito è in un primo momento ascrivibile alla società, poi, a seguito dell’emissione della proposta di recupero ai danni del socio, è determinabile “incidenter tantum” in quanto reddito di partecipazione.

Credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua potabile – Spese sostenute nel 2023 – Comunicazione delle spese agevolabili (provv. Agenzia delle Entrate 9.1.2024 n. 3921)

Con il provv. 9.1.2024 n. 3921, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il provv. 16.6.2021 n. 153000, con cui sono state definite le regole sull’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile, disciplinato dall’art. 1 co. 1087-1089 della L. 178/2020.
Con le modifiche apportate è stata recepita la proroga al 31.12.2023 del credito d’imposta, disposta dall’art. 1 co. 713 della L. 234/2021.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, aggiornato il modello di comunicazione delle spese e le relative istruzioni.

DL 29.12.2023 N. 212 (C.D. DL “SUPERBONUS”) – Principali novità

La presente Circolare esamina le novità introdotte dal DL 29.12.2023 n. 212 (c.d. “DL superbonus”), in materia di detrazioni per interventi “edilizi”.
In particolare, vengono analizzati:
– la previsione di una clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
– il contributo a favore delle persone fisiche a basso reddito per le spese sostenute tra l’1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento di interventi agevolati con il superbonus al 70%, per i quali al 31.12.2023 è stato raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%;
– l’obbligo di assicurazione per gli immobili danneggiati dal sisma oggetto di interventi superbonus;
– la richiesta di titolo abilitativo per esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo in relazione agli interventi agevolati con il superbonus di demolizione e ricostruzione, effettuati nelle zone sismiche;
– il restringimento delle tipologie di interventi per i quali spetta il bonus barriere 75%;
– l’estensione del blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo agli interventi agevolati con il bonus barriere 75%, salve specifiche eccezioni.

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Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)

L’art. 1 co. 101-111 della L. 213/2023 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31.12.2024 per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.
La polizza copre i danni:
– relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Se non è adempiuto l’obbligo di stipulazione, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni – Applicabilità della participation exemption – Computo del periodo di possesso – Aspetti critici

Ai sensi dell’art. 176 co. 4 del TUIR, le partecipazioni ricevute dai soggetti che effettuano conferimenti d’azienda si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione, non possono ritenersi integrati i requisiti di cui all’art. 87 co. 1 lett. a) e b) del TUIR qualora l’azienda sia nella titolarità del conferente per un periodo almeno pari all’holding period, ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti in bilancio, da un periodo inferiore (cfr. Cass. 22.3.2023 n. 8235).