Bonus asili nido – Aumento dell’importo per il secondo figlio – Condizioni – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)

L’art. 1 co. 177 – 178 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) è intervenuta anche sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016.
Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus (arrivando a un importo massimo pari a 3.600 euro) per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari:
– con un ISEE fino a 40.000 euro;
– nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.
Si attendono istruzioni annuali fornite dall’INPS per la gestione del bonus asilo nido per il 2024.

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Tutela reintegratoria – Fatto punibile con sanzione conservativa – Esclusione – Rinvio alla Corte Costituzionale (Trib. Catania 20.11.2023 n. 163)

Il Trib. Catania, con l’ordinanza 20.11.2023 n. 163, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2015 nella parte in cui limita l’annullamento del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, alle ipotesi in cui venga direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore licenziato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Secondo il giudice siciliano, tale norma dovrebbe infatti estendere la tutela della reintegra anche alle ipotesi in cui il fatto contestato al lavoratore sia punibile con sanzioni conservative risultanti dalle previsioni del CCNL applicato al rapporto, come del resto disposto dall’art. 18 co. 4 della L. 300/70.
Nel caso di specie, uno dei tre fatti contestati al lavoratore licenziato era stato ritenuto insussistente poiché irrilevante dal punto di vista disciplinare, mentre i restanti due fatti contestati avevano rilevanza disciplinare, ma risultavano punibili con sanzioni conservative.

Sale bingo (Cisal – Anpit) – Nuovi minimi retributivi (CCNL 23.11.2023)

Il CCNL 23.11.2023 rinnova la disciplina applicabile ai dipendenti delle sale da bingo e gaming hall aderenti ad Anpit.
La nuova disciplina decorre dall’1.12.2023 e scadrà il 30.11.2026.
Rinnovati i valori della retribuzione conglobata mensile (PBNCM) con decorrenza 1.12.2023, 1.12.2024 e 1.12.2025 e definito l’importo dell’una tantum da erogare a dicembre 2023 e giugno 2024.

Operazioni triangolari – Designazione del debitore d’imposta – Fatturazione

Nelle operazioni “triangolari comunitarie”, un soggetto passivo italiano può acquistare beni da un fornitore UE, conferendo a quest’ultimo l’incarico di trasportare le merci al proprio cliente in un altro Stato membro. Laddove il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente, il promotore dell’operazione non è tenuto ad identificarsi né nello Stato membro di partenza, né in quello di arrivo, nel caso in cui proceda alla designazione del secondo cessionario quale debitore d’imposta (artt. 38 co. 7, 40 co. 2 e 44 co. 2 lett. a) del DL 331/93).
Per quanto concerne la fatturazione, il soggetto passivo stabilito in Italia (C.M. 23.2.94 n. 13):
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola”, indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 co. 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72.
Qualora si decida di emettere fattura elettronica (facoltativa nei rapporti con soggetti non residenti), nel file XML andrà riportato il codice N3.2.

Provvedimento di cessazione della partita IVA successivo alla richiesta di chiusura – Effetti – Divieto di compensazione orizzontale – Regime sanzionatorio – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)

L’art. 1 co. 99 della L. 213/2023 ha esteso gli effetti derivanti dalla chiusura ex officio delle false partite IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 35 co. 15-bis.2 del DPR 633/72, anche al caso in cui il contribuente abbia fatto domanda di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, l’art. 1 co. 97 della L. 213/2023 prevede il divieto di compensazione “orizzontale” delle imposte con altri tributi o contributi, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
L’esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata (art. 17 co. 2-quater del DLgs. 241/97).
Infine, l’Agenzia delle Entrate può irrogare una sanzione pari a 3.000 euro, senza cumulo giuridico (art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97). Il nuovo art. 35 co. 15-bis.3 prevede espressamente l’applicabilità della suddetta sanzione anche a seguito del provvedimento di cessazione della partita IVA per la quale era stata chiesta la chiusura negli ultimi 12 mesi.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2023 – Dichiarazione sostitutiva -Trasmissione dalle ore 14 del 9.1.2024 alle ore 24 del 9.2.2024 (comunicato Dipartimento informazione e editoria 8.1.2024)

Con comunicato 8.1.2024, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato che i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023 (art. 57-bis del DL 50/2017), possono presentare le “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati” nel medesimo anno.
Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato:
– dalle ore 14:00 del 9.1.2024 alle ore 24:00 del 9.2.2024;
– tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Le novità in materia di lavoro e previdenza

1. LE NOVITÀ DI DICEMBRE IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Le principali novità in materia di lavoro e previdenza della legge di bilancio 2024
– Istruzioni INPS per i conguagli contributivi di fine 2023
– La disciplina del contratto occasionale di manodopera agricola al vaglio dell’INPS
– Le novità in materia di lavoro e previdenza del DL “Anticipi” convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di dicembre in pillole
– Il tema del mese: la disciplina dell’assunzione e del periodo di prova nel CCNL Studi professionali
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di gennaio 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Gli incentivi del Bando ISI 2023 per la sicurezza nei luoghi di lavoro

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Bonus assunzioni

L’art. 4 D.Lgs. 216/2023, di attuazione della prima parte della riforma dell’Irpef, disciplina l’agevolazione fiscale
legata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. In linea generale, la norma prevede, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2023, che il costo del personale neo assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, sia
maggiorato di una percentuale del 20%.
Di fatto si tratta di una maggiorazione che, da un punto di vista fiscale, genererà una variazione in diminuzione da
effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione è applicabile solo se il numero complessivo dei lavoratori, comprensivo di quelli a tempo
determinato, è cresciuto, in capo alla singola entità, rispetto al 2023.

Rilevanza penale del credito inesistente

Disattendendo il recente orientamento delle Sezioni Unite (sentenze 11.12.2023, nn. 34419 e 34452), la Corte di
Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 2.01.2024, n. 6, ha stabilito che ai fini penali la nozione di
credito inesistente è più ampia di quella amministrativa.

La pronuncia riguarda una compensazione di crediti fittizi che, secondo la difesa, era agevolmente individuabile
mediante un controllo formale o comunque dai dati in possesso dell’Amministrazione; da qui la configurabilità ex art.
13, D.Lgs. 471/1997, di un credito non spettante e non inesistente, come contestato, stante la necessità della
doppia condizione: 1) fittizietà del credito o carenza del presupposto; 2) impossibilità di riscontrare la violazione
mediante procedure automatizzate o controllo formale

Secondo i giudici di legittimità, la definizione in questione, desumibile dall’art. 13 come modificato dal D.Lgs.
158/2015, è applicabile soltanto agli illeciti amministrativi, mentre ai fini penali risulterebbe del tutto irrilevante la
seconda condizione, cioè le modalità attraverso cui la violazione potrebbe essere individuata.

Plusvalenza da cessione di immobili oggetto di ristrutturazione

La legge di Bilancio 2023 prevede che la vendita di immobili ristrutturati, che hanno beneficiato del superbonus al
110%, entro 10 anni dai lavori eseguiti, fatta eccezione per l’abitazione principale, genera una plusvalenza soggetta
a tassazione.

A queste plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva del 26%. La plusvalenza è determinata dalla differenza
tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si
assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle
spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le
opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore.