Obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione – Soggetti abilitati al rilascio – Esclusione dei tributaristi – Legittimità costituzionale (Cons. Stato 31.1.2024 n. 995)

Il Consiglio di Stato 31.1.2024 n. 995 ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, norma in base alla quale i tributaristi possono essere esclusi dalla possibilità di apporre il visto di conformità.
La pronuncia trae origine da alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stato negato ad una tributarista iscritta alla Lapet l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IVA dalla stessa inviate all’Amministrazione finanziaria (TAR Puglia 6.9.2022 n. 1192).

Omessa nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore – Conseguenze – Lettera di sollecito degli uffici del Registro delle imprese

Sono numerose le società che – in conseguenza del superamento dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 c.c. – avrebbero dovuto nominare, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2022, un organo di controllo o un revisore legale. Alcune di esse, tuttavia, non vi hanno provveduto.
In considerazione di ciò, i Registri delle imprese stanno ora inviando a tali società lettere di sollecito a provvedere alla nomina.
Il Registro delle imprese di Milano, in particolare, ha “invitato” gli “amministratori” delle società ancora inadempienti a provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione, rappresentando che, in difetto, la società sarà segnalata al Tribunale (ex art. 2477 co. 5 c.c.) affinché provveda d’ufficio alla nomina di un “sindaco unico”.
Questa scelta suscita alcune perplessità, atteso che, secondo l’interpretazione prevalente, il citato art. 2477 c.c. impone la nomina (alternativa) di:
– un revisore legale;
– un organo di controllo che abbia anche l’incarico di revisione (se consentito dallo statuto);
– un organo di controllo affiancato da un revisore.
Sembrerebbe, quindi, potersi ritenere che in sede di nomina il Tribunale debba affidare al nominato sindaco unico anche l’incarico di revisione.
Non è chiaro da quale elenco il Tribunale designerà il sindaco unico, con riguardo al quale dovrà determinare anche il compenso.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Investimenti effettuati nel 2023 – Presentazione della comunicazione entro il 31.12.2024 (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

L’Agenzia delle Entrate, nella risposte fornite nel corso della videoconferenza 1.2.2024, ha confermato che è possibile presentare nel 2024 la comunicazione relativa al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno 2023 di cui all’art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015.
Possono fruire di tale agevolazione le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi fino al 31.12.2023. In merito ai criteri di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione occorre fare riferimento al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 34/2016).
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2023 n. 188347 (§ 3.2) ha previsto che, per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dall’1.1.2023, “il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)”.