Imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese – Natura dei debiti (App. L’Aquila 11.10.2023)

La Corte d’Appello di L’Aquila 11.10.2023, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, evidenzia come sia “necessario che il piano di ristrutturazione riguardi tutte le posizioni debitorie”, prevedendone il soddisfacimento, pure parziale e differenziato.
In tal senso è inammissibile “un accordo” – come quello presentato nella specie – “soltanto con alcuni creditori” (Trib. Pescara 5.7.2022), in contrasto con l’art. 67 co. 2 del DLgs. 14/2019.
In secondo luogo, la Corte si sofferma sul riconoscimento della qualifica di consumatore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza promiscua, rappresentata da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari e da debiti contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale cessata e non più svolta.
Si osserva che l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza composita non è un consumatore; il riconoscimento della qualifica di consumatore può essere argomentata, da una parte, attraverso una interpretazione in chiave soggettiva dell’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 14/2019; dall’altra, attraverso un accertamento circa la natura dei debiti – consumeristici – che avrebbero determinato lo stato di “grave squilibrio economico” e, quindi, il sovraindebitamento con prevalenza dei debiti consumeristici rispetto a quelli contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale.

Novità della bozza del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

In data 11.3.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, la bozza di decreto in tema di riscossione delle imposte.
Tra le varie novità si segnalano le seguenti:
– per le domande di dilazione presentate dall’1.1.2025, la possibilità di chiedere, per ciascuna domanda di valore sino a 120.000,00 euro, un massimo di 120 rate mensili (previsto in modo crescente a seconda dell’anno in cui sarà presentata la domanda);
– sempre per le domande presentate dall’1.1.2025, la possibilità di chiedere, per ciascuna domanda di valore sino a 120.000,00 euro dimostrando la difficoltà finanziaria, un massimo di 120 rate mensili, previsto in modo crescente a seconda dell’anno in cui sarà presentata la domanda ma con una diversa intensità (per ciascuna domanda di valore superiore a 120.000,00 euro, la dilazione sarà invece sempre concessa sino a 120 rate mensili previa dimostrazione della difficoltà economica);
– l’approvazione di un futuro decreto ministeriale che individuerà i parametri per dimostrare la difficoltà economica (sostanzialmente, si farà riferimento a quelli già in uso presso gli uffici, ovvero l’indice ISEE e l’indice di liquidità);
– la previsione secondo cui un futuro regolamento dovrà estendere il sistema degli accertamenti esecutivi, tra l’altro, agli avvisi di recupero, agli atti di contestazione delle sanzioni e agli accertamenti/avvisi di liquidazione in tema di imposte d’atto.

Fatturazione elettronica – Servizio di consultazione (provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669)

Con il provv. 8.3.2024 n. 105669 pubblicato il giorno 11.3.2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL. 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).
Un’ulteriore novità contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali, di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Diritti reali di godimento – Cessione o costituzione – Criterio di distinzione – Novità della L. 213/2023 (studio Consiglio nazionale del Notariato 1.2.2024 n. 14-2024/T)

Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 14-2024/T si sofferma sulle novità in tema di plusvalenze immobiliari, introdotte dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
I notai rilevano come, a seguito della modifica, il diverso trattamento impositivo riconducibile alle lettere b) o h) dell’art. 67 del TUIR sia imperniato sulla differenza tra:
– “cessioni a titolo oneroso di beni immobili” e diritti reali di godimento, che continua a ricadere nella lettera b);
– “costituzione” degli altri diritti reali di godimento” che rientrano nella lett. h).
Risulta, quindi, fondamentale individuare un solido parametro per distinguere “cessione” da “costituzione “di diritti reali, criterio che potrebbe essere individuato aggiungendo al criterio “tradizionale” della “novità o preesistenza” del diritto (in base al quale la “costituzione” implica l’assenza precedente del diritto, mentre la “cessione” riguarda un diritto già pre-esistente), una valutazione degli effetti, per verificare se, a negozio concluso, in capo al cedente/costituente resti “un diritto reale compatibile con quello costituito/trasferito oppure se non sussista più alcun diritto a suo favore”, in quanto, nel secondo caso, si configurerebbe la cessione.

Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione – Applicazione della ritenuta dall’1.4.2024 – Novità della L. 213/2023 (circ. ANIA 12.3.2023 n. 80)

Con la circolare 12.3.2024 n. 80, l’ANIA ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo dell’art. 1 co. 89 – 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato, dall’1.4.2024, l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
– dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
– dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Da tale data, quindi, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo art. 25-bis del DPR 600/73.
Tra l’altro, viene precisato che:
– nonostante possa sostenersi che la ritenuta debba essere effettuata sulle provvigioni rendicontate dall’1.4.2024, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicarla ai pagamenti eseguiti dall’1.4.2024;
– saranno soggetti all’obbligo di ritenuta anche i rapporti c.d. di “bancassicurazione”, che la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. 7 ha incluso nel regime di esonero vigente fino al 31.3.2024.

Versamenti dei soci – Qualificazione – Criteri (Trib. Catanzaro 28.2.2024 n. 487)

Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza 28.2.2024 n. 487, ha stabilito che i versamenti contabilizzati come “in conto futuro aumento capitale sociale” non possano essere considerati tali (ma come versamenti in conto capitale o a fondo perduto) ove l’aumento non risulti mai neanche programmato e i fondi siano stati utilizzati, prima, per spese correnti e, poi, anche a copertura delle perdite.

Lavoro intermittente – Assenza del documento di valutazione dei rischi – Mancata conversione retroattiva in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Orientamento innovativo (Cass. 5.1.2024 n. 378)

a Corte di Cassazione, con ordinanza 5.1.2024 n. 378, ponendosi in difformità rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali e di prassi (Ministero del Lavoro, INL), ha sancito il principio secondo cui l’assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) non determina la conversione retroattiva del contratto di lavoro intermittente in normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, la Cassazione ha affermato, con riguardo al contratto intermittente a tempo indeterminato, che – diversamente rispetto al contratto a termine per cui l’art. 20 co. 2 del DLgs. 81/2015 prevede la trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione dei divieti di cui al co. 1 – la sanzione civilistica della conversione ab origine in contratto subordinato a tempo indeterminato è prevista unicamente nell’ipotesi di superamento del limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in 3 anni solari ex art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015: invece, in caso di omessa adozione del DVR ex art. 14 del DLgs. 81/2015, non è prevista la conversione contrattuale poiché il legislatore ha ritenuto che l’omissione non incida su alcuna clausola contrattuale tanto da alterarne lo schema causale.
Pertanto, in caso di violazione del precetto ex art. 14 del DLgs. 81/2015 (tra cui l’omessa valutazione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), la conseguenza è la sola caducazione non retroattiva di cui all’art. 2126 c.c.

Incentivo al posticipo del pensionamento – Rinuncia alla pensione anticipata flessibile (“Quota 103″) – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Decorrenze (messaggio INPS 14.3.2024 n. 1107)

Con il messaggio 14.3.2024 n. 1107, l’INPS è intervenuto in merito all’incentivo riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest’anno i requisiti per accedervi (62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni), decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile “Quota 103″ ex art. 14.1 del DL 4/2019.
Si ricorda che l’esercizio di tale facoltà, coordinata con la riformulata disciplina di “Quota 103″ dall’art. 1 co. 140 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), comporta la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Con l’occasione, l’INPS precisa che per i soggetti che maturano il diritto alla pensione “Quota 103″ nell’anno 2024, l’esonero contributivo in questione non può avere una decorrenza antecedente:
– al 2.8.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero al 2.10.2024 per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– all’1.9.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero all’1.11.2024 per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Licenziamento per impossibilità sopravvenuta – Carcerazione del lavoratore – Condizioni

Tra le diverse fattispecie riconducibili all’ipotesi del licenziamento per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1464 c.c., si segnala la carcerazione del lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro.
Tale fattispecie ricade infatti nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. 604/66 e, ai fini della legittimità del recesso, occorre dimostrare il venir meno in capo al datore di lavoro dell’interesse alla prosecuzione del rapporto in relazione alle ragioni inerenti all’organizzazione e al regolare funzionamento dell’attività produttiva.
Nel merito, è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14469/2013, Cass. n. 19315/2016 e Cass. n. 6714/2021), evidenziando in diversi casi l’intollerabile periodo di mancata esecuzione della prestazione lavorativa per il fatto imputabile al lavoratore, ossia quello che ha conseguito la sua carcerazione.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, l’impossibilità sopravvenuta parziale per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento laddove, in base a un giudizio “ex ante”, costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente

Attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori – Pubblica consultazione

Il “Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori”, in pubblica consultazione, raccoglie le disposizioni concernenti le agevolazioni tributarie e i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (es. Terzo settore), al fine di una puntuale individuazione delle disposizioni vigenti e di una sistematizzazione delle stesse in categorie omogenee.
La proposta di Testo unico riordina le agevolazioni tributarie di competenza dell’Agenzia delle Entrate in quattro Parti:
– la Parte I “Disposizioni generali” contiene le disposizioni quadro per gli incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, introdotta dall’art. 4 del DLgs 209/2023;
– la Parte II riguarda le agevolazioni tributarie permanenti ed è suddivisa in 16 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per aree di intervento;
– la Parte III riguarda le agevolazioni tributarie temporanee ed è suddivisa in 13 Titoli;
– la Parte IV riguarda le agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione ed è suddivisa in 15 Titoli.