Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 – Disposizioni attuative e piattaforma informatica – Anticipazioni (risposta interrogazione parlamentare 17.4.2024 n. 3-01145)

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01145 posta alla Camera in relazione all’art. 6 del DL 39/2024, che la prossima settimana sarà emanato il DM riguardante i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per fruire del bonus investimenti 4.0 relativo al 2023 e 2024.
Il Ministro ha rilevato che la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. 19 ha destato un comprensibile allarme, poiché ha sospeso le compensazioni per gli investimenti effettuati nel 2023 e 2024, nelle more dell’adozione di un decreto MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni richieste.
Il Ministro ha quindi annunciato che tale decreto sarà emanato nella prossima settimana e detterà le regole per adempiere all’obbligo di legge, anche nelle more dell’apertura di una piattaforma informatica creata ad hoc per la gestione delle comunicazioni. Questo determinerà la ripresa delle compensazioni tramite F24 per gli investimenti effettuati nel 2023 e nel 2024.

DL 29.3.2024 N. 39 (C.D. “DL AGEVOLAZIONI FISCALI”)

La presente Circolare esamina le novità introdotte dal DL 29.3.2024 n. 39 in materia di crediti d’imposta per bonus “edilizi” e altre agevolazioni fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione del “blocco” delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”;
– la preclusione alla “remissione in bonis” in relazione alle comunicazioni di opzione per interventi “edilizi”, che dovevano essere effettuate entro il 4.4.2024;
– l’introduzione dell’obbligo di comunicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus;
– il divieto di compensazione dei crediti d’imposta per bonus “edilizi” in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro;
– le limitazioni alla cessione dei crediti d’imposta relativi alla c.d. “super ACE”;
– l’introduzione di una comunicazione preventiva ai fini dell’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0;
– la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento operoso speciale;
– le modifiche al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000,00 euro, applicabile dall’1.7.2024;
– la decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo.

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Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio e aumenti retributivi

Gentile Cliente,
in data 22 marzo 2024 con accordo tra le parti sociali è stato rinnovato il CCNL del Commercio, sia nella
parte normativa sia nella parte economica con accordo integrativo del 28 marzo 2024.
Con questa informativa intendiamo riepilogare le modalità di validità del nuovo CCNL, che nella parte
normativa entrerà in vigore il 01 aprile 2024 mentre per la parte economica è già in vigore dal 01 aprile
2023.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

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Circolare del lavoro – Le novità su lavoro e previdenza – Aprile 2024

1. LE NOVITÀ DI MARZO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Le novità in materia di lavoro del decreto “PNRR”
– L’opzione previdenziale per istruttori e direttori tecnici sportivi
– Le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori italiani all’estero
– Il regime contributivo per le prestazioni assistenziali dei lavoratori sportivi
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di marzo in pillole
– Il tema del mese: l’applicazione del contratto collettivo nell’ambito del trasferimento d’azienda
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di aprile 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

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Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Novità del DL 39/2024

Per dare una ulteriore “stretta” alle opzioni di sconto e cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il DL 39/2024 (in vigore dal 30.3.2024) è intervenuto anche sulle spese relative a interventi che, pur inclusi nel “blocco”, consentivano di continuare a esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023.
Tali norme transitorie prevedevano (e tuttora prevedono) la possibilità di continuare a esercitare le opzioni sulle spese sostenute dopo il 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi (per interventi su parti comuni condominiali, prima del 17.2.2023 doveva anche risultare adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori).
Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, l’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 stabilisce che sono inibiti dalle opzioni coloro che, alla data di entrata in vigore del DL 39/2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Contratto preliminare di compravendita immobiliare – Inadempimento – Termine non essenziale – Caparra – Restituzione del doppio (Cass. 5.3.2024 n. 5854)

A norma dell’art. 1385 c.c. se, è stata versata una caparra confirmatoria, al momento della stipula del contratto e quest’ultimo viene inadempiuto, il contraente adempiente può agire in due modi:
– optare per il recesso, facendo svolgere alla caparra il suo ruolo naturale di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento che viene, quindi, trattenuta se era stata ricevuta dal contribuente adempiente o ne viene richiesto il doppio se adempiente è chi aveva versato la caparra;
– in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto, ma in questo caso il danno sarà liquidato con le regole generali e dovrà essere provato e quantificato.
La Corte di Cassazione (Cass. 5854/2024) ha chiarito che le due strade sono separate. Pertanto, se si opta per la risoluzione, non è possibile chiedere la restituzione del doppio della caparra, perché in quel caso il danno va quantificato da principio.

Novità in materia di IVA introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L 213/2023) e dal DL 145/2023 – Chiarimenti (circ. Assonime 29.3.2024 n. 8)

Nella circ. Assonime 29.3.2024 n. 8 sono state commentate alcune delle novità in materia IVA previste dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal DL 145/2023, conv. L. 191/2023 (c.d. decreto “Anticipi”).
Si tratta, in particolare:
– delle misure di contrasto dell’evasione e delle frodi realizzabili attraverso l’attribuzione del numero di partita IVA (art. 1 co. 97 lett b) e 99 della L. 213/2023) o mediante l’importazione di veicoli dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano (art. 1 co. 93 della L. 213/2023);
– della riduzione della soglia di valore entro cui non è ammesso lo sgravio dell’IVA riconosciuto ex art. 38-quater del DPR 633/72 ai viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea (art. 1 co. 77 della L. 213/2023);
– degli interventi sulle aliquote IVA ridotte (artt. 1 co. 45 e 46 della L. 213/2023 e 4-ter del DL 145/2023) e sull’ambito di applicazione dell’esenzione relativa alle prestazioni mediche costituite da interventi di chirurgia estetica (art. 4-quater del DL 145/2023).

Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 in materia di agevolazioni fiscali

L’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto l’obbligo di presentare al Ministero delle Imprese e del made in italy specifiche comunicazioni ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 co. 1057-bis – 1058-bis del DL 178/2020.
Nello specifico:
– per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e una comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
– per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post di completamento degli investimenti.
– per gli investimenti 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
I termini e le modalità di invio di tali comunicazioni saranno definiti con un successivo DM, che aggiornerà il DM 6.10.2021 relativo alle vecchie comunicazioni richieste ai soli fini di monitoraggio.