Al fine di presentare le comunicazioni richieste dall’art. 6 del DL 39/2024 per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, non è più possibile l’invio tramite PEC, come inizialmente previsto, ma deve essere utilizzata l’apposita procedura disponibile sul portale del GSE.
Dalle ore 10.00 del 18.5.2024, sul sito del GSE è infatti attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l’invio dei moduli tramite portale. Dalla mezzanotte di venerdì 17.5.2024 è stata quindi disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.
Il GSE ha affermato che sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento.
Contratti di solidarietà – Sgravi contributivi – Anno 2022 – Modalità di fruizione (circ. INPS 20.5.2024 n. 66)
Con la circ. INPS 20.5.2024 n. 66 sono state fornite le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva connessa ai contratti di solidarietà di cui all’art. 6 co. 4 del DL 510/96 (conv. L. 608/96) in favore delle aziende autorizzate, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.
Sono state in particolare fornite le istruzioni alle imprese autorizzate i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30.6.2023.
La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, ed è connessa alla stipula di contratti di solidarietà. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
La riduzione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario lavorativo e va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio.
Credito d’imposta per investimenti nella c.d. “ZES Unica” del Mezzogiorno – Novità del DL 124/2023 (c.d. “decreto Sud”) – Disposizioni attuative – Anticipazioni
Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, previsto dall’art. 16 del DL 124/2023, il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo.
Tale DM definisce i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso al beneficio, la modalità di fruizione e i controlli.
In merito all’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12.6.2024 al 12.7.2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Agevolazioni contributive per le assunzioni di giovani under 35, donne e nella ZES
Gli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (c.d. decreto Coesione)introducono -per i datori di lavoro che assumono giovani under 35, donne svantaggiate e per le assunzioni effettuate in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) – delle agevolazioni contributive qualora dette assunzioni siano effettuate nel periodo che va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Studio Associato D’Amico – Consulenza del lavoro – Incentivi all’assunzione di giovani, donne e lavoratori disoccupati – Bonus Donne – Novità del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione-Lavoro”)
L’art. 23 del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione”) riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
Le assunzioni devono riguardare lavoratrici rientranti nelle seguenti categorie:
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero non si applica alle assunzioni a tempo determinato, né ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
È richiesto che le assunzioni determinino un incremento occupazionale netto.
Incentivi all’autoimprenditorialità “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0.” – Novità del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione-Lavoro”)
Gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL “Coesione”) introducono due incentivi all’autoimprenditorialità denominati rispettivamente “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e Resto al Sud 2.0., destinati a giovani under 35 disoccupati o che versano in particolari condizioni di disagio sociale.
Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione a Ordini o collegi professionali.
Le attività finanziabili possono essere avviate sia in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, sia in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.
Le modalità, i termini e i criteri di erogazione degli incentivi in questione, riconosciuti con differente misura in relazione alla collocazione geografica (“Resto al Sud 2.0” per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, Autoimpiego Centro-Nord Italia per tutte le altre), saranno definite da un prossimo decreto interministeriale.
Prova della cessione intracomunitaria – Dichiarazione del cessionario dopo la ricezione della merce (C.G.T. II Lazio 9.4.2024 n. 2338/4/24)
La C.T. II Lazio 9.4.2023 n. 2338/4/24 ha stabilito che si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, in conformità con l’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, se il cedente fornisce come prova del trasferimento dei beni all’estero una dichiarazione postuma del cessionario mediante la quale costui attesta la ricezione della merce.
Il differimento temporale non incide sui requisiti di cui all’art. 41 del DL 331/93, essendo previsto dalla normativa comunitaria che anche le dichiarazioni rese successivamente dalle parti, come nel caso esaminato, sono idonee ad attestare il trasferimento dei beni dallo Stato membro Ue del cedente allo Stato membro del cessionario.
Dimissioni – Lavoratrice madre – Lavoratore padre – Revoca – Condizioni (nota INL 8.5.2024 n. 862)
Con la nota INL 8.5.2024 n. 862 si è chiarita la possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante il periodo protetto ai sensi dell’art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001, che ne impone la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. La norma prevede, inoltre, che alla convalida venga sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’Ispettorato evidenzia che in tali ipotesi le dimissioni sono revocabili; tuttavia ciò è possibile:
– quando le dimissioni non siano ancora state oggetto di convalida;
– oppure quando, successivamente alla convalida, le dimissioni non abbiano ancora esplicato i loro effetti in termini di decorrenza. In tal caso è richiesta una nuova valutazione da parte del soggetto che aveva convalidato le dimissioni poi revocate, al fine di verificare le ragioni della decisione della lavoratrice o del lavoratore.
Se le dimissioni hanno già esplicato i propri effetti, con conseguente risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, le stesse non saranno invece più revocabili; il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota della cedolare secca – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2024 n. 10)
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.5.2024 n. 10, ha illustrato le novità in materia di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che consistono:
– nell’aumento dell’aliquota della tassa piatta sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21%;
– nella modifica delle norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sulla decorrenza della nuova aliquota del 26% rilevando che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.12024.
Ciò significa che non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari per cui è stata scelta la cedolare maturati, pro rata temporis, dall’1.1.2024. Questo principio potrebbe non adattarsi perfettamente alle locazioni brevi che generano redditi diversi (sublocazione e locazione del comodatario, che sono imputati per cassa).
IMU relativa agli immobili strumentali – Indeducibilità dall’IRAP – Questione di legittimità costituzionale (C.G.T. I grado Reggio Emilia 9.5.2024 n. 123)
Con l’ordinanza 9.5.2024 n. 123, la C.G.T. I grado Reggio Emilia ha nuovamente sottoposto alla Corte costituzionale la questione dell’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP.
Si ricorda che, con la sentenza 20.2.2024 n. 21, la stessa Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali, sostenendo che il principio della necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES, non può essere traslato a un’imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.
Secondo i giudici emiliani, invece, tale indeducibilità genera un valore della produzione non effettivamente prodotto, che pertanto non è in alcun modo suscettibile di essere destinato alla remunerazione dei fattori della produzione.
Inoltre, nell’ipotesi di locazione di fabbricati strumentali, secondo le ordinarie logiche economiche, l’importo dell’IMU viene traslato sull’inquilino, sotto forma di canone di locazione, e risulta, quindi, deducibile ai fini IRAP. Non accade lo stesso nell’ipotesi in cui l’utilizzatore del fabbricato ne sia anche il proprietario.