Liberi professionisti iscritti ad Albi – Sanzioni per omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS – Esonero – Condizioni – Illegittimità costituzionale (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2403)

Con il messaggio 27.6.2024 n. 2403, l’INPS è intervenuto in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 per i professionisti soggetti all’iscrizione ad Albi. Sulla scorta di un orientamento in materia della corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. nn. 104/2022238/2022 e 55/2024), l’INPS evidenzia che tale obbligo sussiste per coloro che, pur svolgendo attività che richiedono l’iscrizione agli Albi, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali (avvocati) o per altra iscrizione obbligatoria (ingegneri e architetti), l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di riferimento e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo e non anche di quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
Inoltre, richiamando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 2 del DL 98/2011, laddove non riconosce ai professionisti non iscritti alle proprie Casse di riferimento, ma tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l’esonero dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto DL,  l’INPS rileva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata da appositi DPCM, applicabili ratione temporis.

Fondo per l’esonero contributivo – Lavoratori iscritti all’INPS – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e del DM 17.5.2021 – Nuovi controlli (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2406)

Con il messaggio 27.6.2024 n. 2406, l’INPS ha reso noto di aver effettuato ulteriori verifiche in relazione all’esonero contributivo introdotto durante l’emergenza COVID-19 dall’art. 1 co. 20-22-bis della L. 178/2020, in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e professionisti iscritti alla Gestione separata (nonché per i professionisti con Cassa).
In particolare, l’INPS ha effettuato verifiche:
– sull’effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione, con esito visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa (la differenza contributiva deve essere versata con le modalità descritte nel messaggio 3974/2021, con l’aggiunta delle sanzioni civili);
– sui requisiti della regolarità contributiva, del calo del fatturato o dei corrispettivi, del reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo (in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato e il soggetto potrà proporre riesame).

Licenziamento disciplinare – Whistleblowing – Limiti (Cass. 27.6.2024 n. 17715)

Con la Cass. 27.6.2024 n. 17715 è stato affermato che il whistleblower non è sanzionabile disciplinarmente per le condotte funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.
Dunque la registrazione di una conversazione tra colleghi è consentita se rientrante nell’ambito di applicazione della protezione fornita dalla normativa in materia di whistleblowing, che nel caso di specie era l’art. 54-bis del DLgs. 165/2001, poi abrogato dall’art. 23 co. 1 lett. a) del DLgs. 24/2023. A tal fine occorre la sussistenza di una necessità difensiva e che il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio del diritto di difesa.
Non è inoltre tutelabile come segnalazione di whistleblowing quella fatta per scopi essenzialmente personali o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

Lavoro intermittente – Pubblici esercizi – Contributo di malattia – Nuovo codice tipo lavoratore “IA” (messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382)

Con il messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382 è stata comunicata l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0″ e “H0″ adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.
Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Con specifico riguardo al settore dei pubblici esercizi, cui il messaggio n. 2382/2024 si riferisce, così come nel settore del turismo e dello spettacolo, non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro (art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015).
Si ricorda con l’occasione che le condizioni legittimanti la stipulazione del contratto di lavoro intermittente sono disgiunte e che il ricorso al lavoro intermittente è vietato nelle ipotesi elencate all’art. 14 del DLgs. 81/2015.

Agricoltura (Contoterzismo) – Minimi retributivi (Accordo 19.6.2024)

L’Accordo 19.6.2024 rinnova fino al 30.12.2027 la disciplina collettiva applicabile al personale delle aziende che esercitano attività agromeccaniche (c.d. “contoterzismo in agricoltura”), scaduta il 31.12.2023.
Sul piano economico, sono stati definiti i nuovi minimi retributivi validi con decorrenza 1.6.2024, 1.6.2025, 1.6.2026 e 1.6.2027. E’ stato introdotto, nella misura di 50 euro, il premio annuo di continuità professionale per i lavoratori che raggiungono i 5 anni di anzianità.
Sono stati altresì innalzati i termini del periodo di prova per gli operai.

Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero (Cass. 27.6.2024 n. 17747)

La sentenza Cass. 27.6.2024 n. 17747 ha stabilito la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero dai redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR.
Ciò in conformità con l’interrogazione parlamentare 1.2.2001 n. 7-01021, ove si era convenuto che, nonostante la disposizione dell’art. 51 co. 8-bis derogasse ai commi precedenti e, quindi, alla deducibilità dei contributi obbligatori, il sostituto di imposta italiano potesse direttamente scomputare i contributi all’atto delle retribuzioni periodiche.
Coerente con tale impostazione risulta anche la circ. Agenzia delle Entrante 24.4.2015 n. 17 (§ 4.7), che ha stabilito che il reddito di lavoro dipendente di fonte estera tassato con le retribuzioni convenzionali deve essere dichiarato già al netto dei contributi.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo (l’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, infatti, ammette in modo espresso tale scomputo), “nella determinazione di quest’ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR”.

 

Credito per le imposte pagate all’estero

Le imposte pagate all’estero possono essere detratte da quelle dovue in Italia entro la prima scadenza dell’1.7.2024 alle condizioni previste dall’art. 165 del TUIR. In estrema sintesi:
– va in primo luogo verificato se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo o è tassato con imposte sostitutive (nel secondo caso, infatti, le imposte estere non possono essere detratte);
– occorre, in secondo luogo, riproporzionare l’imposta estera detraibile se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
– da ultimo, va effettuata la conversione in euro delle imposte espresse in valuta in base al cambio del giorno in cui le stesse sono state pagate.
Lo scomputo delle imposte estere nel modello REDDITI 2024 è possibile, salvo detrazione “anticipata” ai sensi dell’art. 165 co. 5 del TUIR, solo se il pagamento a titolo definitivo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione, il cui termine è oggi fissato nel 15.10.2024, ma è in procinto di essere prorogato al 31.10.2024.

Ricostituzione del capitale per perdite – Aumento inscindibile – Sottoscrizione parziale – Deposito situazione patrimoniale – Sanabilità – Limiti (Trib. Milano 18.1.2024)

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 18.1.2024, ha stabilito che:
– la definitiva inefficacia dell’aumento di capitale inscindibile riporta la srl nella precedente situazione di perdita del capitale sociale e nella necessità di procedere alla ricapitalizzazione per evitare lo scioglimento. Di conseguenza, il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea convocata per evitare lo scioglimento deve essere calcolato sulla base del precedente valore nominale delle quote sociali (valore rimasto, nel frattempo, immutato);
– le previsioni dettate dall’art. 2482-bis c.c. – relative all’ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo ma senza incidere sul minimo legale – sono da applicare anche nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di cui all’art. 2482-ter c.c., che costituisce una specie della fattispecie generale di riduzione disciplinata dall’art. 2482-bis c.c. Diversamente, la decisione è annullabile;
– questa invalidità non può considerarsi “sanata” dall’avvenuta esecuzione della deliberazione di ricostituzione del capitale impugnata che riporti il capitale sociale all’ammontare originario, in forza di quanto disposto dall’art. 2379-ter co. 2 c.c. (dettato in tema di spa, ma a cui rinvia, nel contesto della disciplina delle srl, l’ultimo comma dell’art. 2479-ter c.c.). Si tratta, infatti, di una previsione applicabile alle sole società “aperte”.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 17.5.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta;
– la presentazione di eventuali comunicazioni integrative;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

 

Clicca qui per leggere la circolare

Controllo preventivo sui modelli 730/2024 con esito a rimborso – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi (provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 267777)

Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che determinano un rimborso in capo al contribuente (art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014).
In base al provvedimento in esame, che ribadisce i criteri individuati negli scorsi anni, costituiscono elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2024 con esito a rimborso:
– lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
– oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
– oppure la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Se la dichiarazione viene inclusa nei controlli preventivi:
– l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il modello 730-4 per l’effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d’imposta;
– il rimborso spettante è erogato dalla stessa Agenzia dopo la conclusione delle operazioni di controllo preventivo.