Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Si ricorda che la decontribuzione in parola, prevista dall’art. 1 co. 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate del Sud Italia, la cui misura varia dal 30% fino a tutto il 2025 per poi scalare gradualmente dal 20% al 10% nel corso degli anni, fino al 2029.
In estrema sintesi, l’esonero interessa i rapporti di lavoro subordinato e riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha precisato che, su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.
Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.
Lavoro straordinario nelle aziende stagionali – Regolamentazione per i pubblici esercizi – Disposizioni della contrattazione collettiva
Per far fronte al consueto incremento dell’attività nei mesi estivi, il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva-Confcommercio, recentemente modificato dall’ipotesi di accordo del 5.6.2024, prevede una disciplina dettagliata degli istituti del lavoro straordinario e festivo, prevedendo inoltre alcune specifiche disposizioni correlate alla stagionalità di tali episodi.
In termini generali, le ore di prestazione straordinaria sono compensate con la maggiorazione retributiva del 30%, mentre per il lavoro prestato tra le ore 24 e le ore 6, la percentuale sale al 60%.
Nel merito, va precisato che la remunerazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno (pari al 25%) e la contrattazione di settore prevede esplicitamente che la maggiore assorba la minore.
Invece, nell’ipotesi di dipendenti stagionali, l’art. 127 del CCNL in esame prevede che, in alternativa al trattamento economico appena dettagliato, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale diano luogo al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine.
Nel caso in cui il lavoratore non intenda avvalersi di questa disposizione contrattuale, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro al momento dell’assunzione.
Agenzie assicurative Generali (impiegati amministrativi) – Nuovi minimi retributivi – Indennità varie (CCNL 10.7.2024)
Il CCNL 10.7.2024 ha definito la nuova disciplina applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le agenzie di Generali Italia SpA e gli impiegati amministrativi.
Previsto, con decorrenza luglio 2024, un incremento del 5% delle retribuzioni annue.
Sempre da luglio risultano aumentate le indennità di carica, di cassa, di cassiere unico e di funzione.
Ravvedimento operoso – Novità del DLgs. 87/2024 – Decorrenza
L’art. 13 del DLgs. 472/97, così come modificato dal DLgs. 87/2024 prevede diverse riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso. Precisamente, per le fattispecie più comuni e in assenza di atti di controllo:
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se ci si ravvede oltre il termine menzionato, la riduzione scende a 1/7 del minimo.
Nel sistema pregresso, invece, c’era un livello intermedio:
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se ci si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo;
- se ci si ravvede oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo.
Le novità operano tuttavia per le violazioni commesse dall’1.9.2024.
Imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria – Divisione interna al processo esecutivo – Creditore procedente – Parte necessaria – Responsabilità solidale (Cass. 17.7.2024 n. 19734)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.7.2024 n. 19734, ha affermato che, se, nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare intrapreso da un istituto di credito, viene chiesta la divisione della comunione ereditaria, in ragione dell’indivisibilità dell’immobile, e ne consegue la determinazione di un conguaglio a carico di alcuni comproprietari, da corrispondersi in favore della massa creditoria, anche l’istituto di credito procedente è tenuto, in solido, al pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza ai sensi dell’art. 57 co. 1 del DPR 131/86, in quanto “parte” in causa in senso sostanziale del giudizio.
Infine, viene sancito il presente principio di diritto: “il creditore procedente – il quale abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo – riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione sicché nell’ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure, ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato, in via solidale, ad imposta di registro” ex art. 57 co. 1 del DPR 131/86.
Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Plusvalenza – Immobile acquisito per usucapione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.7.2024 n. 157)
Con la risposta ad interpello 17.7.2024 n. 157, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR, nel caso in cui un immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi superbonus, sia stato acquisito per usucapione, la sua rivendita, nel decennio successivo alla fine lavori, genera una plusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene, secondo quanto stabilito dall’art. 68 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione riprendendo alcune considerazioni fatte nella ris. 31.3.2003 n. 78 con riferimento alla rivendita di terreni edificabili.
Assistenza fiscale 2024 da parte dell’INPS – Servizi per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 (messaggio INPS 17.7.2024 n. 2640)
Con il messaggio 17.7.2024 n. 2640, l’INPS ha reso noto che anche per il 2024 assicurerà, in qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730, specificando che provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
L’assistenza fiscale verrà effettuata solo se, nell’anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF. Se, invece, il dichiarante è beneficiario esclusivamente di una prestazione assistenziale, l’Istituto respingerà le risultanze contabili del modello 730/4.
Mediante il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (disponibile anche nell’app “INPS mobile”) è possibile:
– consultare specifici dati (ad esempio gli importi delle trattenute e dei rimborsi);
– trasmettere la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10.10.2024.
In caso di impossibilità di completamento dei conguagli a debito del modello 730/4, verrà inviata un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare – Reato di pericolo presunto – Rilevanza della qualità del distacco patrimoniale (Cass. pen. 17.7.2024 n. 28941)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.7.2024 n. 28941, ha precisato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare (ex artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 del RD 267/42) è un reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, nella sua incidenza negativa sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare.
Ai fini della prova del reato, quindi, il giudice non può basarsi solo sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale.
È un’interpretazione costituzionalmente orientata del reato in questione ad imporre di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all’idoneità “ex ante” degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori in un ragionevole ambito spazio-temporale (vale a dire nella c.d. zona di rischio penale, da intendersi come prossimità dello stato insolvenza); ambito che, conosciuto dall’agente, dovrebbe orientare ogni sua iniziativa.
Questo giudizio “ex ante”, peraltro, deve attenere sia al momento dell’azione tipica che alla permanenza della medesima situazione fino al momento di apertura della procedura concorsuale.
Particolare tenuità del fatto – Soglia di punibilità – Comportamento susseguente (Cass. pen. 17.7.2024 n. 28697)
La sentenza 17.7.2024 n. 28697 della Corte di Cassazione conferma l’orientamento prevalente della giurisprudenza penale sul rapporto tra particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e reati tributari caratterizzati da soglia di punibilità.
Tale orientamento è stato ora recepito anche dal legislatore con il nuovo co. 3-ter dell’art. 13 del DLgs. 74/2000 che specifica gli indici di valutazione della particolare tenuità per il giudice chiamato a valutare l’applicazione di tale causa di non punibilità nel diritto penale tributario.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno – Comunicazione integrativa – Presentazione dal 31.7.2024 al 17.1.2025
Per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione originaria o realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 31.7.2024 al 17.1.2025, una o più comunicazioni integrative.
Secondo le istruzioni per la compilazione del modello, tale comunicazione integrativa può essere presentata per indicare gli investimenti:
– realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
– realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.