Credito d’imposta transizione 5.0 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
– il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020);
– il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), esteso alle ZLS.
Tuttavia, in caso di mancato invio da parte dell’impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste, che determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito, resta salva la facoltà’ di accesso al credito d’imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti ex art. 6 del DL 39/2024.
Il credito d’imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modalità attuative (DPCM 27.6.2024)

Con il DPCM 27.6.2024 sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo istituito dall’art. 28 co. 1 del DL 48/2023 in favore di:
– enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni di volontariato;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al DLgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.
L’accesso al contributo è previsto in caso di assunzioni, ai sensi della L. 68/99, di persone con disabilità con età inferiore a 35 anni, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’1.8.2020 e il 30.9.2024 (è possibile accedere al contributo anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato).
Il contributo:
– è pari a 12.000 euro una tantum e 1.000 euro per ogni mese (dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024);
– deve essere richiesto all’INPS, a partire dal 2.9.2024 e fino al 31.10.2024.

Cessione di campioni gratuiti – Esclusione da IVA – Condizioni – Modalità di assolvimento dell’obbligo di contrassegno

Le cessioni di campioni gratuiti beneficiano di una disciplina di favore ai fini IVA, in quanto sono considerate operazioni fuori campo anche se consentono la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (artt. 2 co. 3 lett. d) e 19 co. lett. c) del DPR 633/72).
Tale disciplina trova giustificazione, essenzialmente, nel fatto che la distribuzione di campioni ha una finalità promozionale.
Per evitare abusi, la norma nazionale specifica che i campioni devono essere, fra l’altro, “appositamente contrassegnati”. Riguardo alle modalità di assolvimento dell’obbligo di contrassegno, però, si sono registrate interpretazioni differenti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i campioni andrebbero contrassegnati in modo indelebile (es. mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile) per evitare che i beni possano formare oggetto di successiva commercializzazione (cfr. ris. n. 83/2003, R.M. nn. 503097/73 e 430047/91).
Secondo la Corte di Cassazione, invece, non occorre che il contrassegno abbia il carattere dell’indelebilità e inamovibilità, in quanto a livello normativo non è previsto alcun obbligo in tal senso.
Peraltro, anche sulla base della giurisprudenza unionale, il soddisfacimento della finalità anti-abuso non parrebbe affidata a una forma di etichettatura che alteri le caratteristiche esteriori del prodotto, quanto piuttosto al contenuto informativo veicolato mediante l’etichettatura stessa (Cass. 27795/2018).