Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Indicazione nel modello REDDITI 2024 – Irrilevanza della comunicazione per l’utilizzo

Le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2024 non prevedono alcuna specifica indicazione con riferimento alle nuove comunicazioni per l’utilizzo ex art. 6 del DL 39/2024, obbligatorie anche per gli investimenti relativi al 2023 se il credito non è stato utilizzato.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 va indicato nel modello REDDITI 2024 come di consueto nella sezione I, utilizzando gli appositi codici credito in relazione al tipo di investimento effettuato.
Vanno inoltre compilati, nella sezione II del quadro RU, i righi:
– RU130, dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti effettuati nel 2023 (che, rispetto ai precedenti modelli dichiarativi, non contiene più le colonne relative ai dati dei beni “ordinari”);
– RU140, in cui indicare gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30.6.2024, per i quali sia stata effettuata la “prenotazione” entro il 31.12.2023.

Pensione anticipata – Requisiti – Contribuzione figurativa – Nuovo orientamento (Cass. 17.9.2024 n. 24916)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24916 del 17.9.2024, si è pronunciata in materia di prestazioni pensionistiche, con specifico riferimento al rilievo della contribuzione figurativa nel raggiungimento dei requisiti per l’accesso al pensionamento. I giudici di legittimità hanno accolto un orientamento estensivo della normativa, statuendo come, ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24 co. 10 del DL 201/2011, concorra a integrare il presupposto contributivo anche la contribuzione figurativa. La Suprema Corte supera, quindi, il proprio orientamento restrittivo (Cass. n. 30265/2022) in forza del quale anche dopo la riforma residuava la necessità di raggiungere i 35 anni di contribuzione effettiva di cui alla precedente normativa, requisito che non deve ritenersi applicabile alla disciplina così come modificata dalla legge Fornero.

Spese sostenute nel 2025 – Detrazioni spettanti

Salvo futuri interventi normativi, permangono anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 i seguenti bonus edilizi:
– detrazione IRPEF nella misura del 36% per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che riguardano esclusivamente le scale, le rampe, gli ascensori, i servoscale e le piattaforme elevatrici, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020;
– il superbonus con aliquota del 65% (che in taluni casi può permanere nella misura del 110%), ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del Ddl. di conversione del DL 113/2024 (c.d. DL Omnibus) – Criticità

La Camera, dopo il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 113/2024 (decreto “Omnibus”).
Una delle novità emerse in sede di conversione è l’introduzione, per il 2024, di un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti in possesso di precisi requisiti reddituali e familiari, che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve erogare insieme alla tredicesima mensilità (c.d. bonus Natale).
Il lavoratore deve avere:
– il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli;
– un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione per redditi da lavoro.
Il lavoratore dovrà fare richiesta al proprio datore di lavoro, attestando di avere diritto all’indennità e indicando anche i codici fiscali del coniuge e dei figli.
Il bonus dovrebbe spettare anche ai lavoratori domestici, tenuto conto che la norma prevede la possibilità di beneficiarne anche se non è stato erogato dal sostituto o se la retribuzione non è stata assoggettata a ritenuta. In questo caso l’importo dovrebbe essere fruito in sede di dichiarazione dei redditi.