Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili – Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL “PNRR”) – Sospensione – Condizioni

L’art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008 e l’art. 3 del DM 132/2024 disciplinano le ipotesi di sospensione fino a 12 mesi della patente a punti, nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In particolare, la sospensione è:
– obbligatoria in caso di infortunio mortale imputabile a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, tranne nel caso in cui la cessazione dell’attività in corso comporta una situazione di grave rischio per i lavoratori o per la pubblica incolumità;
– discrezionale se l’infortunio provoca al lavoratore l’inabilità permanente o una irreversibile menomazione imputabile ai medesimi soggetti a titolo di colpa grave.
Elemento fondamentale è la colpa grave, la quale è caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (circ. INL 23.9.2024 n. 4).
L’impresa a cui verrà sospesa la patente a punti potrà presentare ricorso alla Direzione Interregionale del lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Ingresso di lavoratori stranieri in Italia – Nuove misure integrative e di semplificazione

Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 2.10.2024 è stato approvato un DL che introduce misure urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.
Tra le varie, il provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM 27.9.2023.
A tal fine si segnala, ad esempio, la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero. Viene inoltre digitalizzata la procedura relativa alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione. Ancora, si prevede l’inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Aliquota del 70% – Contributo – Somma delle spese agevolabili complessive – Profili critici

Dall’1.10.2024 al 31.10.2024 è possibile presentare la domanda di contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che, nel periodo 1.1.2024 – 31.10.2024, hanno sostenuto spese agevolate con il superbonus al 70% per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.
Il contributo spetta nel limite complessivo di spese ammissibili pari a 96.000,00 euro, da calcolare tenendo conto di tutte le spese relative all’immobile oggetto della domanda di contributo, riferite al periodo 1.1.2024 – 31.10.2024 e agevolate con il superbonus al 70% (entro i tetti massimi previsti per le diverse tipologie di intervento), sostenute:
– sia dal richiedente (o dal de cuius);
– sia dagli “ulteriori aventi diritto”.
Per l’individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria degli “ulteriori aventi diritto” si riscontrano alcune indicazioni che paiono difformi.
Dall’esame del provv. Agenzia delle Entrate n. 360503/2024, § 1.4, parrebbero rilevare solo le spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo.
Secondo le istruzioni per la compilazione dell’istanza (allegate al medesimo provvedimento), sembrerebbe invece da considerare tutte le spese sostenute dai beneficiari del superbonus al 70% (anche se privi dei requisiti soggettivi per accedere al contributo).
Appare dunque necessario un chiarimento ufficiale sul punto.

Soggetti che aderiscono al concordato – Compensazione o rimborso del credito IVA – Esonero dal visto di conformità – Limiti – Novità del DLgs. 108/2024

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 del DLgs. 108/2024, è attualmente sancito che i benefici relativi ai rimborsi e alle compensazioni dei crediti fiscali per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale sono espressamente estesi anche all’IVA (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
La norma agevolativa in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Pertanto, risulta possibile ricorrere, senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato limite di 70.000 euro annui:
– alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA annuali e trimestrali (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
– alla domanda di rimborso dei crediti IVA annuali e trimestrali (il cui limite ordinario è 30.000 euro annui).
Nel caso dei rimborsi, il limite più elevato previsto per chi aderisce al concordato preventivo opera anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (laddove pretesa in via obbligatoria).

Autotutela obbligatoria e facoltativa – Novità del DLgs. 219/2023 (circ. Assonime 30.9.2024 n. 18)

Con la circ. 18 del 30.9.2024, Assonime commenta la riforma allo Statuto del contribuente in esito al DLgs. 219/2023.
In tema di autotutela obbligatoria e facoltativa (rispettivamente artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000) criticità vengono rilevate in ordine a due profili:
– il termine annuo entro cui deve essere esercitata l’autotutela obbligatoria;
– il sindacato del giudice tributario circa l’annullamento o meno dell’atto presupposto al diniego di autotutela.

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Indicazione nel modello REDDITI 2024 – Irrilevanza della comunicazione per l’utilizzo

Le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2024 non prevedono alcuna specifica indicazione con riferimento alle nuove comunicazioni per l’utilizzo ex art. 6 del DL 39/2024, obbligatorie anche per gli investimenti relativi al 2023 se il credito non è stato utilizzato.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 va indicato nel modello REDDITI 2024 come di consueto nella sezione I, utilizzando gli appositi codici credito in relazione al tipo di investimento effettuato.
Vanno inoltre compilati, nella sezione II del quadro RU, i righi:
– RU130, dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti effettuati nel 2023 (che, rispetto ai precedenti modelli dichiarativi, non contiene più le colonne relative ai dati dei beni “ordinari”);
– RU140, in cui indicare gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30.6.2024, per i quali sia stata effettuata la “prenotazione” entro il 31.12.2023.

Pensione anticipata – Requisiti – Contribuzione figurativa – Nuovo orientamento (Cass. 17.9.2024 n. 24916)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24916 del 17.9.2024, si è pronunciata in materia di prestazioni pensionistiche, con specifico riferimento al rilievo della contribuzione figurativa nel raggiungimento dei requisiti per l’accesso al pensionamento. I giudici di legittimità hanno accolto un orientamento estensivo della normativa, statuendo come, ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24 co. 10 del DL 201/2011, concorra a integrare il presupposto contributivo anche la contribuzione figurativa. La Suprema Corte supera, quindi, il proprio orientamento restrittivo (Cass. n. 30265/2022) in forza del quale anche dopo la riforma residuava la necessità di raggiungere i 35 anni di contribuzione effettiva di cui alla precedente normativa, requisito che non deve ritenersi applicabile alla disciplina così come modificata dalla legge Fornero.

Spese sostenute nel 2025 – Detrazioni spettanti

Salvo futuri interventi normativi, permangono anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 i seguenti bonus edilizi:
– detrazione IRPEF nella misura del 36% per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che riguardano esclusivamente le scale, le rampe, gli ascensori, i servoscale e le piattaforme elevatrici, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020;
– il superbonus con aliquota del 65% (che in taluni casi può permanere nella misura del 110%), ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del Ddl. di conversione del DL 113/2024 (c.d. DL Omnibus) – Criticità

La Camera, dopo il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 113/2024 (decreto “Omnibus”).
Una delle novità emerse in sede di conversione è l’introduzione, per il 2024, di un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti in possesso di precisi requisiti reddituali e familiari, che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve erogare insieme alla tredicesima mensilità (c.d. bonus Natale).
Il lavoratore deve avere:
– il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli;
– un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione per redditi da lavoro.
Il lavoratore dovrà fare richiesta al proprio datore di lavoro, attestando di avere diritto all’indennità e indicando anche i codici fiscali del coniuge e dei figli.
Il bonus dovrebbe spettare anche ai lavoratori domestici, tenuto conto che la norma prevede la possibilità di beneficiarne anche se non è stato erogato dal sostituto o se la retribuzione non è stata assoggettata a ritenuta. In questo caso l’importo dovrebbe essere fruito in sede di dichiarazione dei redditi.