Bonus asili nido – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità anche con riferimento al c.d. “bonus asili nido” introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016, quali:
– l’esclusione dal calcolo dell’ISEE utile ai fini della determinazione della misura del bonus dell’importo corrisposto a titolo di assegno unico e universale, con conseguente incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;
– l’eliminazione della condizione rappresentata dalla presenza di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare ai fini della fruizione dell’aumento del contributo pari a 2.100 euro in riferimento ai bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
Con l’aumento di 2.100 euro, ai relativi beneficiari spettano i seguenti importi massimi del contributo:
– 3.600 euro (n. 10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
– 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Rilevanza penale dell’omesso versamento IVA o di ritenute – Pagamento di 1/20 per trimestre ante avviso bonario – Novità del DLgs. 87/2024

I reati di omesso versamento IVA e di ritenute certificate si integrano se, ferma la soglia di punibilità, l’omesso versamento si protrae oltre il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e, comunque, non si configurano se è in essere la dilazione dell’avviso bonario.
L’art. 3-bis co. 2-bis del DLgs. 462/97 prevede:
– che l’avviso bonario, a tal fine, va notificato entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
– che, prima, il contribuente può cominciare a pagare le somme in misura almeno pari a 1/20 per trimestre.
Il pagamento ante avviso bonario di somme inferiori a 1/20 per trimestre sembra sfornito di sanzione; comunque se il debito scende sotto soglia il reato è da ritenersi scongiurato all’origine.

Novità dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Secondo l’art. 9 col 1 lett. d) dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES (attuativo della L. 111/2023 di delega fiscale), viene abrogato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR che attualmente stabilisce l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Si osserva che l’art. 13 dello schema di decreto prevede che l’efficacia dell’abrogazione decorra dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Tuttavia, la Relazione illustrativa a tale provvedimento precisa sul punto che si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa. Infatti, si afferma che “la rilevanza fiscale immediata delle medesime si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023″.
Pare, quindi, che se il credito (o il debito) già esistente nel 2023 risulti ancora in essere nel bilancio al 31.12.2024, non sia previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa.
Essendo la norma abrogata, l’adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali e dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni (temporanee) effettuate fino al 31.12.2023.

Omaggi ai dipendenti – Rilevanza ai fini delle soglie di esenzione dei fringe benefit per il 2024

Gli omaggi ricevuti dai dipendenti, in linea generale, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR, salvo che non rientrino nella soglia dei fringe benefit.
Per il 2024, sono previste due diverse soglie di esenzione (art. 1 co. 16 – 17 della L. 213/2023; circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2024 n. 5):
– la soglia di 1.000,00 euro per i dipendenti senza figli;
– la soglia di 2.000,00 euro per i dipendenti con figli a carico.
L’impresa dovrà quindi verificare, per ciascun dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit, quali, ad esempio, auto in uso promiscuo o, per effetto della deroga 2024, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas o delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.

Regolarità contributiva – Procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” – Indicazioni (messaggio INPS 5.11.2024 n. 3662)

Con il messaggio 5.11.2024 n. 3662, l’INPS ha illustrato la procedura Ve.R.A., la quale si compone di due sezioni:
– Verifica regolarità (Ve.R.A.), che propone le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza (con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato);
– Simulazione DURC, relativo alla contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti dal DM 30.1.2015.
La procedura è destinata a incidere in modo significativo sull’incremento dei DURC rilasciati regolari in automatico, con conseguente riduzione dei solleciti e delle contestazioni.
L’INPS ha poi fornito indicazioni anche con riferimento alla Delega Master di nuova istituzione, attraverso la quale è possibile:
– consultare le evidenze dell’intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;
– procedere all’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;
– ricevere la notifica di “Pre-durc” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un DURC (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del documento.

Concordato preventivo biennale – Riapertura dei termini per l’adesione – Novità del DL 167/2024

Il DL 14.11.2024 n. 167, contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.11.2024 n. 267.
L’art. 1 del DL 167/2024 riapre il termine, inizialmente fissato al 31.10.2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025; la possibilità di aderire al concordato è ora riconosciuta, fino al 12.12.2024, ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.
L’adesione è consentita a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originaria presentata entro il 31.10.2024.

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. “DL Omnibus”) e del DL 167/2024 – Modifica dei requisiti

L’art. 2 del DL 167/2024, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267, modifica le condizioni per ottenere l’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”), estendendone l’ambito applicativo.
La modifica riguarda in particolare il requisito relativo alla condizione familiare; adesso si prevede infatti che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Tuttavia, solo un lavoratore in famiglia potrà beneficiare del bonus. Il decreto prevede infatti anche l’inserimento del co. 2-bis all’art. 2-bis del DL 113/2024, il quale prevede che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Viene infine modificato anche il co. 4, nella parte in cui si prevede la richiesta scritta del lavoratore al proprio datore. In particolare, sarà adesso necessario indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli