Patto di forfetizzazione – Straordinario forfetizzato – Lavoro straordinario e festivo – Onere della prova

Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa.

Impugnazione dell’estratto di ruolo – Condizioni (Cass. 12.12.2024 n. 32081)

La Cassazione, con la sentenza 32081 del 12.12.2024, ha stabilito che l’ampliamento delle ipotesi tassative per cui è possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per il tramite della cartella di pagamento ad opera del DLgs. 110/2024 che ha modificato il co. 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, non incide sui suoi presupposti.
Occorre, in sostanza, anche dopo il DLgs. 110/2024, che il contribuente dimostri la necessità della tutela anticipata, ovvero che può derivargli un pregiudizio che rileva ai fini dell’interesse ad agire del contribuente per evitare l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso deciso, infatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragioni poste a fondamento dell’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo per tramite della cartella di pagamento asseritamente non notificata.

Ddl. Lavoro – Assenza ingiustificata – Risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore – Principali novità

Il Ddl. Lavoro, approvato anche dal Senato, contiene una norma secondo cui il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 15 giorni o per il diverso periodo previsto dal CCNL applicato. Il datore di lavoro in tali ipotesi deve inviare all’Ispettorato del lavoro una comunicazione sull’assenza e comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto per volontà del lavoratore.
Il legislatore, con tale previsione, ha voluto porre fine al comportamento abusivo volto a conseguire la NASpI, secondo cui il lavoratore costringeva il datore a licenziarlo per assenza ingiustificata.
La norma prevede, poi, che il lavoratore possa dimostrare che, per causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore, gli è stato impossibile comunicare i motivi dell’assenza.

Lavoro domenicale: una svolta importante dalla Cassazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (31712/2025) ha stabilito un importante principio riguardante il lavoro domenicale. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la prestazione lavorativa domenicale richiede sempre una forma di compensazione extra, anche quando i contratti collettivi non la prevedono espressamente.

Il principio emerge da un caso che ha visto protagonisti alcuni addetti alle pulizie aeroportuali. Questi lavoratori, impegnati nel prestare regolarmente servizio di domenica, ricevevano solo il riposo compensativo in un altro giorno della settimana. La Corte ha ritenuto questa prassi insufficiente, affermando che il lavoro domenicale comporta sacrifici personali e familiari che meritano un riconoscimento aggiuntivo.

La decisione è particolarmente innovativa perché non impone necessariamente una compensazione economica. Il “plus” può assumere varie forme: dalla maggiorazione retributiva (come nel caso specifico, fissata al 30%) a riposi compensativi supplementari o altri benefici. L’importante è che ci sia un concreto riconoscimento del disagio affrontato dal lavoratore.

Questa sentenza rafforza un orientamento giurisprudenziale che attribuisce ai giudici il compito di integrare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi quando questi sono considerati inadeguati e rappresenta un importante punto di riferimento per bilanciare le esigenze produttive delle aziende con il diritto dei lavoratori ad una giusta compensazione per il sacrificio del proprio tempo libero.

Acquisto di immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy” – Agevolabilità – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.12.2024 n. 240)

Con la risposta a interpello 3.12.2024 n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile, a determinate condizioni, l’acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy”.
In particolare, nel caso prospettato, la società riferisce di aver acquisito l’immobile stipulando l’atto di compravendita nel mese di aprile 2024 a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di tale bene, in relazione al quale era stato concluso, nel 2016, un contratto di “rent to buy”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto l’investimento immobiliare:
– effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile (2024), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR;
– eleggibile per il credito d’imposta in esame, sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento GBER, non essendo richiesto dalla disciplina del credito d’imposta ZES unica il requisito della “novità” per gli immobili (nei termini e con i limiti indicati).

Riporto delle perdite – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 15 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, modifica il regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione di cui all’art. 172 co. 7 del TUIR.
Le modifiche prevedono, in particolare, che il limite del patrimonio netto sia da assumere a valori economici come risultanti da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il patrimonio netto contabile resta quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima.
La norma dispone anche l’introduzione di precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, con l’introduzione del nuovo art. 177-ter del TUIR.

Sicurezza sussidiaria e agenzie investigative – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 26.11.2024)

L’Accordo del 26.11.2024 ha rinnovato la disciplina prevista dal CCNL per le agenzie di sicurezza sussidiaria e per le agenzie di investigazione aderenti all’Aiss, scaduta il 31.5.2020.
Definiti i nuovi valori dei minimi retributivi validi da gennaio 2025 e da gennaio 2026.
Prevista per luglio 2025 una seconda tranche di indennità forfetaria una tantum, aggiuntiva rispetto a quella erogata nello scorso mese di luglio.

Prestazioni economiche di invalidità civile – Mancata comunicazione reddituale anno 2020 – Effetti (messaggio INPS 4.12.2024 n. 4097)

Con il messaggio 4.12.2024 n. 4097, l’INPS ha reso noto di aver individuato i soggetti titolari di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato la propria situazione reddituale per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008, e di aver quindi avviato l’iter di sospensione della prestazione con l’invio del preavviso a mezzo raccomandata A/R.
Sul punto, si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito e vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per alcune prestazioni economiche – quali la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e ai sordi – è previsto l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non si debba presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, i predetti soggetti dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda on line, utilizzando l’apposita procedura presente sul sito www.inps.it, denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008″.
In alternativa, è possibile svolgere l’adempimento tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS

Principio di cassa – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, andranno imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. Ad oggi, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770. Tale circostanza potrebbe condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).