Con la nota 30.12.2024 n. 9740, l’INL illustra alcune delle principali novità introdotte dalla L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”).
In particolare, si segnalano le seguenti:
– viene modificato l’art. 41 del DLgs. 81/2008, individuando l’azienda sanitaria locale quale organo competente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente;
– il datore di lavoro potrà comunicare tramite PEC al competente Ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei, da destinare a lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;
– con la norma di interpretazione autentica del co. 2 dell’art. 21 del DLgs. 81/2015, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 1525/1963, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi “leader”;
– si dovrà attendere per avere ulteriori indicazioni in merito alla nuova procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
Imposta di bollo – Polizze assicurative – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)
Tra le novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), si segnala la modifica alle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle polizze vita dei rami III (che contempla le polizze unit linked e index linked) e V (quelle di natura finanziaria). Con la nuova norma si anticipa la tassazione di questi prodotti, che prima avveniva al momento del rimborso o del riscatto, e che invece, da gennaio 2025, deve avvenire annualmente, ad opera delle imprese di assicurazione. La ratio della norma è di realizzare l’assimilazione di questi contratti ai prodotti finanziari.
Viene poi prevista una disciplina transitoria, in base alla quale il bollo calcolato per ciascun anno fino al 2024, sarà versato:
– per il 50% entro il 30.6.2025;
– per il 20% entro il 30.6.2026;
– per il 20% entro il 30.6.2027;
– per il restante 10% entro il 30.6.2028.
Plusvalenze su cripto attività – Eliminazione della franchigia di 2.000 euro – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)
Con riferimento al regime di imposizione delle cripto-attività, la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede l’eliminazione dal 2025 della soglia reddituale di 2.000,00 euro entro la quale le plusvalenze prodotte non erano considerate imponibili.
La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.