Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione – Condizioni – Chiarimenti (ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2025 n. 25)

Con la ris. 10.4.2025 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per l’agevolazione prevista dall’art. 8 co. 6 del DLgs. 252/2005, consistente nell’utilizzo di un ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti i due requisiti indicati dalla norma, vale a dire che il contribuente sia:
– un lavoratore di prima occupazione;
– iscritto ad una forma di previdenza complementare.
Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (circ. Agenzia delle Entrate 70/2007, § 2.8). Di conseguenza, la norma riguarda i lavoratori che:
– non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31.12.2006;
– dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare.
Pertanto i 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di ”prima occupazione”, iniziato a decorrere dal 2007.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus c.d. “rafforzato” – Richiesta del contributo per la ricostruzione – Opzioni esercitabili (risposta interrogazione parlamentare 9.4.2025 n. 5-03765)

Gli interventi che possono beneficiare della detrazione superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 secondo la “speciale disciplina eventi sismici di cui al co. 8-ter dell’art. 119″ continuano a beneficiare della detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare 9.4.2025 n. 5-03765, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno precisato che possono optare per cessione/sconto, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (quindi anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 per il solo superbonus) i contribuenti che:
– hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione entro il 29.3.2024 (è irrilevante che successivamente vi abbiano rinunciato);
– hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30.3.2024 soltanto a condizione che, alternativamente, entro il 29.3.2024 risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 1 co. 2 del DL 11/2023 (CILAS, delibera assembleare o titolo abilitativo), oppure si tratti di interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 o a far data dal 24.8.2016 e la richiesta di contributo rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l’evento sismico del 6.4.2009 (art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023).

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Determinazione del fringe benefit – Novità della L. 207/2024 – Disciplina transitoria – Emendamento al Ddl. di conversione del DL “Bollette”

Con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e all’applicazione delle nuove modalità di determinazione del fringe benefit in relazione alla tipologia di alimentazione introdotte dall’art. 1 co. 48 della L. 207/2024, un emendamento dei Relatori al Ddl. di conversione del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”), approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera, introdurrebbe una disciplina transitoria.
In particolare, al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, sarebbe prevista l’introduzione del nuovo co. 48-bis all’art. 1 della L. 207/2024, in base al quale sarebbe prevista l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 (vale a dire in base all’emissione di CO2) per:
– i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
– i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall’1.1.2025 al 30.6.2025.

Appalto – Indicazione del CCNL applicabile – Prestazioni oggetto dell’appalto (delibera ANAC 3.3.2025 n. 75)

Con la delibera 3.3.2025 n. 75, l’ANAC ha ribadito come il contratto collettivo applicato al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, oggetto di appalti pubblici e concessioni, di cui all’art. 11 del DLgs. 36/2023, debba essere strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto.
La delibera in commento ha esaminato alcune delle più rilevanti disposizioni contenute nel menzionato art. 11, tra cui anche quanto indicato nel nuovo comma 2, introdotto dal recente DLgs. 209/2024, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di appalti pubblici.

Disciplina della banca ore – Ambito di applicazione

La c.d. “banca ore” rappresenta uno strumento utilizzabile nell’ambito della gestione della prestazione lavorativa e consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, come ad esempio il lavoro straordinario.
Nel corso dell’anno il singolo lavoratore potrà quindi attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
Tale istituto, tuttavia, è privo di una disciplina normativa omogenea e ciò ha reso necessaria un’interpretazione pratica delle modalità di applicazione, fornita in più riprese dall’INPS.
In particolare, con la circ. 16.5.2000 n. 95, l’Istituto previdenziale ha ammesso nel novero dei beneficiari della “banca ore” anche i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, qualora l’impianto contrattualistico sia tale da consentirne l’inserimento.
In tal modo viene riconosciuto il diritto di fruizione della “banca ore” anche a quei lavoratori che hanno contratti di lavoro più flessibili o temporanei, rafforzando in tal modo il principio di equità e consentendo una gestione più bilanciata delle ore di lavoro eccedenti.

Svolgimento delle assemblee nel 2025 – Rappresentante designato – Disciplina emergenziale (circ. Assonime 9.4.2025 n. 8)

La circolare Assonime 9.4.2025 n. 8 si sofferma sulle scelte organizzative consentite alle società quotate dalle clausole statutarie introdotte per l’intervento esclusivamente tramite rappresentante designato e dalla proroga del regime emergenziale sulla tenuta “agevolata” delle assemblee.
Si osserva, tra l’altro, che:
– le società che prevedono il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva sulla base dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito possono prevedere anche la partecipazione dello stesso e degli altri soggetti legittimati attraverso mezzi di telecomunicazione;
– le società quotate che abbiano previsto la clausola sul rappresentate designato nello statuto, e che non avrebbero bisogno di ricorrere alle previsioni dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, potrebbero decidere di fare riferimento al regime emergenziale per cumulare le due modalità di svolgimento dell’assemblea – rappresentante designato e mezzi di telecomunicazione – in assenza di specifica previsione statutaria in tal senso;
– in entrambe le ipotesi considerate – svolgimento delle assemblee attraverso rappresentante designato sulla base di una clausola statutaria o ex art. 106 del DL 18/2020 convertito – ci si trova in presenza di una scelta discrezionale del CdA da esercitare nell’avviso di convocazione, utilizzando lo stesso anche per fornire indicazioni sulle modalità di partecipazione dei soci. Rispetto a tali scelte non è previsto nessun obbligo di motivazione.

Leasing di beni ammortizzabili – Spettanza del rimborso IVA per l’utilizzatore – Condizioni

La ris. Agenzia delle Entrate n. 20/2025 ha aggiornato la definizione di “beni ammortizzabili”, rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72. In coerenza con i principi della Cassazione, è stato affermato che deve farsi riferimento ai “beni d’investimento”, ossia ai beni destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo medio-lungo.
La nuova interpretazione potrebbe permettere di riconoscere il rimborso IVA anche per l’utilizzatore di un bene detenuto in forza di un contratto di leasing.
Peraltro, la Cassazione ha già sancito l’equiparazione dell’utilizzo del bene in leasing all’acquisto di un bene d’investimento (da ultimo, Cass. 5218/2025).
Infatti, secondo la giurisprudenza, nella maggior parte dei casi, la funzione del leasing è “proprio quella di fornire all’utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario” (Cass. 20951/2015).

Patto di non concorrenza – Corrispettivo – Nullità – Presupposti (Cass. 8.4.2025 nn. 9256 e 9258)

I giudici di legittimità, con le ordinanze 8.4.2025 nn. 9256 e 9258, hanno ribadito il proprio orientamento secondo cui:
– la valutazione della nullità del patto di non concorrenza sotto il profilo del corrispettivo riconosciuto in favore del lavoratore deve avvenire su due piani differenti, in quanto in primo luogo occorre verificare che il corrispettivo sia determinato o determinabile e, nel caso in cui lo sia, deve poi verificarsi che lo stesso non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato;
– il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta rispetto a quella sottesa al contratto di lavoro subordinato, e gli obblighi da esso derivanti si cristallizzano al momento della sottoscrizione; la congruità del corrispettivo va dunque valutata ex ante in base al tenore delle clausole, senza considerare ciò che eventualmente può verificarsi.

Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo – Termine di prescrizione – Interruzione – Chiarimenti (circ. INAIL 7.4.2025 n. 26)

Con la circ. 7.4.2025 n. 26, l’INAIL ha cambiato la disciplina della prescrizione dei premi assicurativi recuperati a seguito di ispezione, superando in parte quanto previsto con la circ. INAIL 1/99.
In particolare, l’Istituto ha precisato che solo il verbale finale di accertamento interrompe i termini di prescrizione (mentre, in precedenza, per le evasioni non inferiori a 5 anni, era dalla data iniziale dell’accertamento che occorreva computare a ritroso).
Il verbale di primo accesso, quale atto di avvio dell’accertamento ispettivo, è un atto prodromico all’attività accertativa che non contiene la chiara volontà di far valere un credito INAIL per premi ed accessori evasi ed è quindi inidoneo a interrompere i termini.