L’Agenzia delle Entrate, con ris. 30.12.2015 n. 92, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, in capo al dipendente, delle indennità chilometriche corrisposte a fronte di trasferte fuori dal Comune.
Nello specifico, viene chiarito che:
– laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 5, secondo periodo, del TUIR;
– nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR.