Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 7/2015 emesso dalla Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha affermato che il lavoratore individuato dal datore di lavoro non ha alcun obbligo di accettare la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 16 del DLgs. 81/2008, potendovi rinunciare.
La disposizione citata prevede la possibilità, da parte del datore di lavoro, di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi ed il relativo documento e della designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), ad altro soggetto dotato della professionalità e delle esperienze necessarie in base alla specifica natura delle funzioni delegate. Detta delega – come indica espressamente la norma – deve essere accettata dal delegato per iscritto. Tale elemento la distingue dal conferimento di incarico ed implica la possibilità di una non accettazione della stessa.