Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Esonero dei versamenti contributivi – Novità della L. 190/2014 (circ. INPS 3.11.2015 n. 178)

Con la circ. 3.11.2015 n. 178, l’INPS è tornato sul tema dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 118 e segg. della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, fornendo anche ulteriori precisazioni riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.
Tale bonus, si ricorda, consiste nell’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
In particolare, nell’intervento di prassi l’INPS precisa che non impedisce l’accesso all’incentivo in questione lo svolgimento, nei 6 mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.
Per quanto riguarda i casi particolari, invece, si specifica, tra l’altro, che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.

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