Senza prova contraria, è di comodo la società che affitta l’unica azienda

In materia di società di comodo o non operative, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto (Cassazione 21358/2015).
La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento Ires, anno d’imposta 2006, emesso dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973, sul presupposto della natura “non operativa” della società accertata, ai sensi dell’articolo 30 della Legge 724/1994.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso con sentenza, che veniva confermata in sede di appello.
In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che dall’affitto dell’unica azienda da parte della società ricorrente era possibile desumere la natura non operativa della stessa e, dunque, la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, lamentando la violazione dell’articolo 30 della Legge 724/1994, nonché l’insufficiente e l’illogicità della motivazione.
La Corte suprema respinge la doglianza, in quanto la semplice affermazione per cui l’affitto dell’unica azienda la escludeva dall’ambito della normativa in esame (rendendola quindi operativa) non è di per sé sufficiente.
Infatti, spetta al contribuente fornire la prova contraria dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto (Cassazione, sentenze 8125/2015 e 7534/2015).

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