In base alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevista in attuazione del Jobs act (art. 24 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, attuativo della L. 183/2014), l’impresa che intende chiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale non sarà più tenuta a informare il sindacato circa i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere né circa le modalità con le quali sarà applicata la rotazione (ovvero le ragioni tecnico-organizzative della sua mancata adozione). I criteri di scelta e le modalità di rotazione, tuttavia, dovranno essere esaminate congiuntamente dalle parti sociali, alla presenza del competente ufficio individuato dalla Regione o del ministero del Lavoro.
La nuova procedura rende necessari chiarimenti amministrativi e giurisprudenziali riguardanti le seguenti ipotesi:
– l’esame congiunto non ha affrontato del tutto gli argomenti previsti;
– le parti, pur confrontandosi sulle questioni, hanno raggiunto un compromesso su criteri generici.