Il DLgs. 139/2015 ha modificato, tra l’altro, la disciplina del bilancio in forma abbreviata contenuta nell’art. 2435-bis c.c.
Con riguardo agli schemi di bilancio:
– è stata eliminata la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre nello Stato patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto;
– sono stati integrati i riferimenti alle voci del Conto economico che possono essere raggruppate, in considerazione dell’inserimento delle nuove voci all’interno dello schema ex art. 2425 c.c.;
– sono stati modificati gli obblighi di informativa in Nota integrativa;
– è stato stabilito che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.
In merito ai criteri di valutazione, viene previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le società in esame non sono, quindi, obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato.