Con risposta ad interpello 18.5.2015 n. 909-193, la DRE Emilia Romagna ha chiarito che l’impossibilità di concludere il procedimento di liquidazione a causa di contenziosi pendenti rappresenta una condizione oggettiva idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 della L. 724/94.
Nel caso di specie, la società risulta di fatto già liquidata (il bilancio societario presenta saldi patrimoniali risibili e l’attività è completamente cessata) ma la presenza di contenziosi fiscali pendenti ha impedito di presentare il bilancio finale di liquidazione e procedere con la relativa cancellazione dal Registro delle imprese.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 6071/2013), infatti, ciò comporterebbe la perdita della capacità di stare in giudizio della società, con evidenti problemi e ripercussioni sia per il contenzioso in corso che per i soci. L’assenza di ricavi, derivante dalla cessazione dell’attività, determina, tuttavia, nel caso prospettato, l’applicazione della normativa sulle società di comodo.
La DRE richiama la circ. Agenzia delle Entrate 5/2007 in base alla quale, al fine di ottenere la disapplicazione della suddetta normativa, la società in liquidazione deve produrre ogni tipologia di documentazione utile a sostenere l’effettività del proprio stato di liquidazione, nonché ogni informazione idonea a dimostrare l’inequivocabile intenzione di portare a compimento tale procedura. In altri termini, precisa la DRE, la società deve comprovare le effettive iniziative avviate per la liquidazione del patrimonio societario o gli impedimenti che ostano alla chiusura della procedura. Nell’ipotesi in esame, considerato che la società non può concludere la liquidazione a causa dei contenziosi pendenti, la DRE ritiene sussistere le “oggettive condizioni” che giustificano la disapplicazione della norma in materia di società di comodo.