Il DLgs. 158/2015 dispone la rimodulazione delle sanzioni tributarie per le violazioni relative all’omessa o irregolare applicazione del meccanismo del reverse charge.
Nell’ipotesi in cui il cessionario o committente ometta di applicare l’IVA nelle operazioni soggette a reverse charge, qualora non derivi debito d’imposta (perché tale soggetto gode del diritto alla detrazione), la violazione è punita con la sanzione fissa da 500 a 20.000 euro, e non più con la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.
La sanzione fissa (da 500 a 10.000 euro) è contemplata anche nell’ipotesi di irregolare applicazione dell’imposta, in quanto:
– applicata dal cedente o committente secondo l’ordinario sistema della rivalsa, quando la legge prevede l’inversione contabile;
– assolta mediante reverse charge dal cessionario o committente, quando la legge prevede l’ordinario sistema della rivalsa.
Alle descritte violazioni (in quanto di natura formale, e non più sostanziale) si renderà applicabile l’istituto del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, prevedendo:
– l’applicazione della sola sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, quando con più azioni o omissioni vengono commesse diverse violazioni formali della stessa disposizione;
– l’aumento della sanzione base dalla metà al triplo, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi.