L’art. 1 del DLgs. 14.9.2015 n. 149, attuativo del Jobs act (L. 183/2014) per quanto riguarda la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede l’istituzione di un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, destinata ad integrare i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Tuttavia, il DPCM che, in base a quanto stabilito dal citato decreto attuativo, avrebbe dovuto essere emanato entro l’8.11.2015 per attivare il nuovo Ispettorato ancora non è venuto alla luce. Inoltre, non è stato emanato il DPR che avrebbe dovuto adottare lo statuto della nuova agenzia. Tuttavia, viene fatto osservare che lo stesso DLgs. 149/2015 non sembra introdurre in tale ambito grosse novità poiché, in termini generali, l’attività di controllo si baserà più che sull’unicità dell’ispezione, su un coordinamento tra i vari operatori che resteranno sempre diversi. Infatti, l’art. 7 del decreto in argomento stabilisce che ciascun soggetto (Ispettorato, INPS, INAIL) conserva le rispettive attuali competenze con distinti e separati accessi. Al contrario, qualche complicazione può sorgere laddove l’art. 11 del DLgs. 149/2015, nel disciplinare i ricorsi amministrativi, individua quelli adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13 co. 7 del DLgs. 124/2004, il quale a sua volta rinvia all’art. 13 della L. 689/81, che però non individua con precisione il campo operativo della polizia giudiziaria. Ne deriva che in materia di controlli sul lavoro possono operare tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, rendendo alla fine non realizzabile neanche quel “coordinamento” introdotto dal DLgs. 149/2015.