Se la deliberazione dell’assemblea o del Cda sia invalida ma non sia impugnata (e non ricorra alcuno dei pochi casi di nullità previsti dalla legge), essa resta, quindi, esecutiva e vincolante per la società, per ciascuno dei soci e nei confronti dei terzi. È quanto la Cassazione ha sancito nella sentenza 2 novembre 2015, n. 22349 della Prima sezione civile.